C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 17/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO MEZZINA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 03/10/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO MEZZINA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 03/10/2025

Il presente procedimento trae origine dall’attività di indagine svolta nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1125pfi24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese attraverso il social network Facebook dal sig. Alessandro Mezzina, dirigente tesserato per la ASD Pomezia Calcio 1957, nei confronti della società Ottavia”; Esaminati gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del Comitato Regionale Lazio con i seguenti allegati: nota della società S.S.D. Ottavia a r.l. del 30.4.2025; n. 5 post pubblicati dal sig. Alessandro Mezzina, dirigente tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, sul proprio profilo del social network “facebook”; foglio censimento della società S.S.D. Ottavia a r.l. del 30.4.2025 relativo alla stagione sportiva 2024 – 2025; estratto della posizione di tesseramento del sig. Alessandro Mezzina; foglio censimento della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 relativo alla stagione sportiva 2024 – 2025; post pubblicato dal sig. Alessandro Mezzina il 27.4.2025 alle ore 14.23 sul proprio profilo del social network “facebook”; n. 10 post pubblicati dal sig. Alessandro Mezzina dal 27.4.2025 al 5.5.2025 sul proprio profilo del social network “facebook”; verbale di audizione del sig. Andrea Braconi, presidente della società S.S.D. Ottavia a r.l., del 14.5.2025; verbale di audizione del sig. Alessandro Mezzina, dirigente tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio, del 21.5.2025; verbale di audizione del sig. Antonello Bertino, calciatore tesserato per la società S.S.D. Ottavia a r.l., del 27.5.2025; verbale di audizione del sig. Luigi Porcelli, dirigente tesserato per la società S.S.D. Ottavia a r.l., del 29.5.2025; verbale di audizione del sig. Giuseppe Porcelli, allenatore tesserato per la società S.S.D. Ottavia a r.l., del 29.5.2025; verbale di audizione del sig. Christian Chirieletti, vice allenatore tesserato per la società S.S.D. Ottavia a r.l., del 30.5.2025. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società S.S.D. Ottavia a r.l. unitamente alla quale sono stati trasmessi una serie di “post” pubblicati dal sig. Alessandro Mezzina sul proprio profilo del social network “facebook”. Dal 27.4.2025 al 5.5.2025, in particolare, il sig. Alessandro Mezzina ha pubblicato sul proprio profilo del social network “facebook” undici “post” nei quali sono state utilizzate espressioni offensive, ingiuriose e provocatorie nei confronti della S.S.D Ottavia a r.l. e del sig. Giuseppe Porcelli, allenatore tesserato per tale società. I messaggi appena citati, in particolare, sono i seguenti: 1.- “Avviso per l’Ottavia calcio qualora farete il play out in casa nostra verrete malmenati. Fate schifo voi e chi vi da le partite. Il primo è l’orso Jockj” (post pubblicato il 27.4.2025 alle ore 14.23), poi modificato alle ore 14.53 come segue: “Avviso per l’Ottavia calcio qualora farete il play out in casa nostra verrete malmenati calcisticamente. Fate schifo voi e chi vi da le partite. Il primo è l’orso Jockj”; 2.- “Da domani continua a chiamare tutte le squadre che incontri te e noi, ma ricordati che poi sempre da noi devi venire … Buonanotte orsacchiotto” (post pubblicato il 27.4.2025 alle ore 22.03); 3.- “Il far west non lo fa chi è determinato lo fa chi caccia i soldi per fare l’allenatore come ORSO JOCKJ”. (post pubblicato il 28.4.2025 alle ore 9.11); 4.- “Saranno due settimane dure orsacchiotto …” (post pubblicato il 28.4.2025 alle ore 14.37); 5.- “Vada a dormire con la consapevolezza che sei un uomo di merda” (post pubblicato il 28.4.2025 alle ore 22.38); 6.- “Tutto il calcio sa cosa state facendo, ma non ti vergogni, dopo domenica ancora continui …” (post pubblicato il 29.4.2025 alle ore 18.36); 7.- “Vi aspetto con Califano nello spogliatoio … Play out” (post pubblicato il 30.4.2025 alle ore 8.40); 8.- “Mi hanno detto che c’è un allenatore nel girone a eccellenza laziale che da anni mette i soldi per allenare … Non ci credo…Poi mi hanno detto il nome e li mi sono venuti forti dubbi. Poi ho riflettuto bene … Non ci credo … Come si dice fa lo sponsor …” (post pubblicato il 2.5.2025 alle ore 23.53); 9.- “Mammamia caro ti costa …” (post pubblicato il 4.5.2025 alle ore 21.39); 10.- “Winny …” (post pubblicato il 5.5.2025 alle ore 14.38); 11.- “Devi spendere i massimi cicciobello …” (post pubblicato il 5.5.2025 alle ore 15.35). Tali esternazioni si pongono in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità e, pertanto, configurano condotta disciplinarmente rilevante. Il contenuto dei “post” pubblicati, infatti, è da un lato obiettivamente offensivo e dall’altro inequivocabilmente provocatorio nei confronti della società S.S.D. Ottavia a r.l. e del suo tesserato. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Alessandro Mezzina, dirigente tesserato per la A.S.D. Pomezia Calcio 1957, consegue la responsabilità oggettiva di tale società. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D’Oria; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1.- il sig. Alessandro Mezzina, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957; 2.- la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957; per rispondere: 1.- il sig. Alessandro Mezzina, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di n. 11 “post” pubblicati sul proprio profilo del social network “facebook”, rivolto espressioni offensive, ingiuriose e provocatorie nei confronti della S.S.D Ottavia a r.l. e del sig. Giuseppe Porcelli, allenatore tesserato per tale società; nei citati “post”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: 1.- “Avviso per l’Ottavia calcio qualora farete il play out in casa nostra verrete malmenati. Fate schifo voi e chi vi da le partite. Il primo è l’orso Jockj” (post pubblicato il 27.4.2025 alle ore 14.23), poi modificato alle ore 14.53 come segue: “Avviso per l’Ottavia calcio qualora farete il play out in casa nostra verrete malmenati calcisticamente. Fate schifo voi e chi vi da le partite. Il primo è l’orso Jockj”; 2.- “Da domani continua a chiamare tutte le squadre che incontri te e noi, ma ricordati che poi sempre da noi devi venire … Buonanotte orsacchiotto” (post pubblicato il 27.4.2025 alle ore 22.03); 3.- “Il far west non lo fa chi è determinato lo fa chi caccia i soldi per fare l’allenatore come ORSO JOCKJ”. (post pubblicato il 28.4.2025 alle ore 9.11); 4.- “Saranno due settimane dure orsacchiotto …” (post pubblicato il 28.4.2025 alle ore 14.37); 5.- “Vada a dormire con la consapevolezza che sei un uomo di merda” (post pubblicato il 28.4.2025 alle ore 22.38); 6.- “Tutto il calcio sa cosa state facendo, ma non ti vergogni, dopo domenica ancora continui …” (post pubblicato il 29.4.2025 alle ore 18.36); 7.- “Vi aspetto con Califano nello spogliatoio … Play out” (post pubblicato il 30.4.2025 alle ore 8.40); 8.- “Mi hanno detto che c’è un allenatore nel girone a eccellenza laziale che da anni mette i soldi per allenare … Non ci credo…Poi mi hanno detto il nome e li mi sono venuti forti dubbi. Poi ho riflettuto bene … Non ci credo … Come si dice fa lo sponsor …” (post pubblicato il 2.5.2025 alle ore 23.53); 9.- “Mammamia caro ti costa …” (post pubblicato il 4.5.2025 alle ore 21.39); 10.- “Winny …” (post pubblicato il 5.5.2025 alle ore 14.38); 11.- “Devi spendere i massimi cicciobello …” (post pubblicato il 5.5.2025 alle ore 15.35); 2.- la società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Mezzina, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Alla riunione del giorno 02/10/2025, svoltasi da remoto dinanzi il Tribunale Federala Territoriale, era presente per la Procura Federale l’Avv. Greco Giovanni, mentre per i deferiti comparivano il Sig. Mezzina Alessandro, nella qualità di dirigente della deferita A.S.D. Pomezia Calcio, e il Sig. Ruffini Nazzareno, in rappresentanza della suddetta società. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e ne chiedeva l’accoglimento. Sottolineava che l’atto ha ad oggetto le dichiarazioni lesive rilasciate con undici (11) post dal sig. Mezzina nei confronti della società Ottavia e del suo allenatore. Lo stesso Mezzina confermava di essere stato l’autore dei post. Il Sig. Mezzina dichiarava di aver scritto un post, subito dopo corretto e cambiato, aggiungendo la parola “calcisticamente”, nel quale tra l’altro dichiarava di non riferirsi a nessuno di specifico. “Non pensavo” precisava il Mezzina “che potessi essere deferito per una cosa del genere, per delle frasi scambiate in modo goliardico su facebook. Dichiaro di aver ricevuto altrettanti post contro. Mai avrei pensato di poter nuocere al Pomezia Calcio, dal momento che ho fatto tutto sul mio profilo, senza nessuna responsabilità della società. Non era mio intento offendere nessuno”. Il Pomezia Calcio, nella persona del sig. Ruffini, dichiarava che non poteva sapere che il direttore sportivo avrebbe scritto sul proprio profilo social delle frasi considerate poi offensive. “La pubblicazione”, aggiungeva il Sig. Ruffini, “è avvenuta sul profilo personale, e non era dunque possibile per la società controllare o correggere il comportamento del tesserato; ci riteniamo completamente estranei”. La Procura chiedeva, pertanto, le seguenti sanzioni: - Mezzina Alessandro, n.4 mesi di inibizione; - Pomezia Calcio, euro 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione alle risultanze istruttorie. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Mezzina Alessandro, n.3 mesi di inibizione; - Pomezia Calcio 1957, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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