C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 18/07/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO DE SANTIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO DE SANTIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 912 pfi 24-25 avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della Atletico Torrenova 1986 all’obbligo di corrispondere all’allenatore sig. Mirko Di Luigi la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND con lodo n. 2425.42, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia”, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale 1. il sig. Alessio De Santis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Torrenova 1986; 2. la società Atletico Torrenova 1986; per rispondere: − il sig. Alessio De Santis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Torrenova 1986, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Mirko Di Luigi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.43 del 10.12.2024, comunicato alla società Atletico Torrenova 1986 a mezzo pec del 13.12.2024; − la società Atletico Torrenova 1986 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio De Santis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il procedimento trae origine dalla segnalazione dell’allenatore sig. Mirko Di Luigi pervenuta in data 6.3.2025, corredata dei seguenti allegati: -copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.43 del 10.12.2024; -copia della corrispondenza intercorsa tra la società ed il sig. Mirko Di Luigi; -foglio censimento della società Atletico Torrenova 1986 per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni, secondo cui il sig. Alessio De Santis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Torrenova 1986, avrebbe omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell’allenatore sig. Mirko Di Luigi della somma di € 4.500,00, oltre spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.43 del 10.12.2024, comunicato alla società Atletico Torrenova 1986 a mezzo pec del 13.12.2024. Alla riunione del 12/06/2025 era presente, per la Procura Federale, l’avv. Soravia; Per i deferiti, l’avv. Sperduti. La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti come da moduli tramessi, sulle seguenti sanzioni: De Santis: sanzione base n. 4 mesi di inibizione, ridotta di un mese e 10 giorni; sanzione finale: 2 mesi e 20 giorni di inibizione. Atletico Torrenova 1986: sanzione base euro 300,00 e n. 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026, ridotta di 100,00 euro; sanzione finale: euro 200,00 e n. 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026. Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - De Santis Alessio, n.2 mesi e 20 giorni di inibizione; - Atletico Torrenova 1986, euro 200,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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