C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 18/07/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELTRAN NEIRA BENJAMIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA A.S.D. SANPOLESE 1961 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANPOLESE 1961 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. BELTRAN NEIRA BENJAMIN. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 7/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELTRAN NEIRA BENJAMIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA A.S.D. SANPOLESE 1961 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANPOLESE 1961 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. BELTRAN NEIRA BENJAMIN. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 7/07/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il calciatore Benjamin Beltran Neira, all’atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sanpolese1961, autorizzato in data 23.1.2025 e poi revocato, avesse dichiarato di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione degli Emirati Arabi Uniti che riferiva in data 27.1.2025 il precedente tesseramento per la società Emerald. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Benjamin Beltran Neira per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. nonché la società A.S.D. Sanpolese 1961 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 C.G.S.. All’udienza del 3 luglio 2025, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, gli stessi venissero sanzionati come segue: -il sig. Benjamin Beltran Neira fosse sanzionato con la squalifica per n.4 giornate; -la società A.S.D. Sanpolese 1961 con € 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Risulta, infatti, che il calciatore Benjamin Beltran Neira, al momento del suo tesseramento per la società A.S.D. Sanpolese 1961, avesse dichiarato di non essere stato precedentemente tesserato all’estero, circostanza rivelatasi poi inveritiera, risultando infatti esser stato parte di una compagine affiliata alla federazione emiratina. Da ciò consegue anche la responsabilità oggettiva della società per la condotta di un calciatore che aveva richiesto il tesseramento per la stessa o comunque di un soggetto che aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse di tale società. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, avuto conto anche della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui l’infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Beltran Neira Bejamin, n.4 gare di squalifica da scontare nel campionati di competenza; - Sanpolese 1961, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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