C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 143 del 31/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORENZO GAGLIARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 109 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PIERLUIGI LUCARELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 109 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE CASTIGLIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 109 DELLE N.O.I.F. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 113 del 17/10/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORENZO GAGLIARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 109 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PIERLUIGI LUCARELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 109 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE CASTIGLIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 109 DELLE N.O.I.F. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 113 del 17/10/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1002 pfi 24-25 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla richiesta di nulla osta da parte di numerosi calciatori Under 17 tesserati per A.S.D. Hellas Bainsizza a seguito dell’esonero dell’allenatore Sig. Daniele Pozzi” deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale: -Il Sig. Lorenzo Gagliardi, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso , in costanza di tesseramento per la A.S. D. Hellas Bainsizza , opposto rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società, non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 05 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito; - Il Sig. Pierluigi Lucarelli , all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 , del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso , in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 05 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito; - Il Sig. Simone Castiglia, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso , in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell’ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 05 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle indagini notificata; Rilevato che i Sigg.ri Cristian Milani, Alessio Gizzi, Riccardo Cecconi, Sergio Liga, Cristian Armao, Angelo Ceolato, Simone Marchiella, Alessio Marchiella, Simone Mori e Vittorio Vittori hanno convenuto con la procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - nota del Comitato Regionale Lazio del 18.03.2025 con i seguenti allegati: segnalazione della società A.S.D. Hellas Bainsizza del 17.03.2025; foglio di censimento della Società A.S.D. Hellas Bainsizza per la stagione sportiva 2024-2025; - comunicazione mail del 16.05.2025 della società A.S.D. Hellas Bainsizza con i seguenti allegati: screenshot di messaggi whatsapp inviati dai genitori dei calciatori della squadra degli Allievi Under 17 Provinciali sulla chat del gruppo squadra “Hellas Allievi Under 17”; -comunicazione pec del 06.04.2025 della società A.S.D. Hellas Bainsizza all’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lazio con riguardo alla richiesta di svincolo depositata dai calciatori della squadra degli Allievi under 17 Provinciali; -distinte di gara della A.S.D. Hellas Bainsizza relative agli incontri A.S.D. Aprilia C.S.P.-A.S.D. Hellas Bainsizza del 15.02.2025 ed A.S.D. Hellas Bainsizza – Anzio Calcio 1924 del 16.03.2025 entrambe valevoli per il girone A del campionato Allievi Under 17 Provinciali; -estratto del Comunicato Ufficiale n. 199 del 24.04.2025 del Comitato Regionale Lazio; -estratto storico di tesseramento del Sig. Daniele Pozzi, allenatore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza; -estratto storico di tesseramento del Sig. Simone Castiglia, calciatore minore già tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. Hellas Bainsizza e successivamente tesserato per la società A.S.D. Accademia Sport; - estratto storico di tesseramento del Sig. Lorenzo gagliardi, calciatore minore già tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. Hellas Bainsizza e successivamente tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio; - estratto storico di tesseramento del Sig. Pierluigi Lucarelli, calciatore minore già tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. Hellas Bainsizza e successivamente tesserato per la società A.S.D. Latina Scalo 2020; - verbale di audizione del Sig. Federico Bartolini, consigliere e segretario tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza del 15.05.2025; -comunicazione mail del 10.06.2025 della società A.S.D. Hellas Bainsizza con i seguenti allegati: screenshot dei messaggi inviati a mezzo whatsapp inviati il 6 e 7 marzo 2025 dai calciatori della squadra degli Allievi Under 17 provinciali sull’utenza cellulare del Sig. Antonio Costa, presidente della società; -verbale audizione del Sig. Lorenzo Gagliardi, calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza del 17.06.2025; - verbale audizione del Sig. Pierluigi Lucarelli, calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, del 01.07.2025. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie è emerso il rifiuto opposto dalla quasi totalità dei calciatori della società A.S.D. Hellas Bainsizza, facenti parte della rosa della squadra militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciali allo svolgimento dell’attività agonistica a seguito dell’esonero dell’allenatore Sig. Daniele Pozzi, in particolare la segnalante società A.S.D. Hellas Bainsizza riferiva che 17 su 20 calciatori che componevano la rosa della squadra, non avevano più preso parte all’attività sportiva chiedendo di essere svincolati a far data dal 5 marzo 2025. Tale circostanza veniva confermata anche dal Sig. Federico Bartolini, all’epoca dei fatti segretario e consigliere tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, il quale in sede di audizione da parte della Procura federale riferiva che nel mese di marzo 2025 dopo l’esonero dell’allenatore, Sig. Daniele Pozzi, e dopo aver presentato il nuovo tecnico alla squadra, i calciatori in segno di protesta abbandonavano il terreno di gioco, ed il giorno successivo gli stessi calciatori ed i rispettivi genitori comunicavano di non voler proseguire l’attività con la società inviando messaggi whatsapp agli atti. Rileva altresì l’audizione dei calciatori citati da parte della Procura Federale, nella quale tutti hanno pacificamente ammesso di essersi rifiutati di svolgere attività sportiva per la società A.S.D. Hellas Bainsizza dal 05.03.2025, quando hanno appreso dell’esonero del loro allenatore Sig. Daniele Pozzi ed è stato loro presentato il nuovo tecnico. All’udienza del 16.10.2025, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Debora Bandoni, mentre per i deferiti è presente Gagliardi Marco (genitore di Gagliardi Lorenzo) e Gagliardi Lorenzo – Lucarelli Andrea (genitore di Lucarelli Pierluigi) e Lucarelli Pierluigi - Trovò Simone (dirigente Montello Calcio) – Castiglia Massimo (genitore di Castiglia Simone). Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, i Sigg.ri Lucarelli Pierluigi, Castiglia Simone e Gagliardi Lorenzo fossero sanzionati con n. 4 giornate da scontare nel campionato di competenza nella stagione 2025-2026. I deferiti insistevano nelle loro richieste. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura federale. Risulta infatti che i deferiti, all’epoca dei fatti calciatori minori tesserati per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, si sono rifiutati di svolgere l’attività sportiva con la predetta società a decorrere dal 5 marzo 2025, a seguito dell’esonero dell’allenatore Sig. Daniele Pozzi, non prendendo più parte agli allenamenti né alle gare ufficiali. Tale condotta, pacificamente ammessa dagli stessi in sede di audizione, integra violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché delle disposizioni dell’art. 109 delle N.O.I.F., che impongono al calciatore tesserato l’obbligo di prestare la propria attività sportiva a favore della società di appartenenza per la durata del tesseramento. L’ingiustificato rifiuto di partecipare all’attività agonistica, posto in essere al fine di ottenere lo svincolo per inattività, costituisce pertanto comportamento contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo e lesivo del vincolo associativo. Tanto premesso, questo tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Gagliardi Lorenzo, Lucarelli Pierluigi e Castiglia Simone, n.3 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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