C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 07/11/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. KEITA YACOUBA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA ASD VALLE DEL SALTO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VALLE DEL SALTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 142 del 31/10/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. KEITA YACOUBA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA ASD VALLE DEL SALTO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VALLE DEL SALTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 142 del 31/10/2025
Il presente procedimento trae origine dall’attività istruttoria svolta nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1011 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore sig. Keita Yacouba il quale, in occasione del tesseramento per la società A.S.D. Valle del Salto, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione tedesca”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Letta la memoria fatta pervenire dalla società ASD Valle del Salto all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: dichiarazione del calciatore sig. Keita Yacouba datata 14.3.2025, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo; modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Keita Yacouba datato 14.3.2025 ed inviato dalla società ASD Valle del Salto; approvazione del tesseramento del calciatore sig. Keita Yacouba del 14.3.2025 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione tedesca alla F.I.G.C. in data 17.3.2025, con allegato passaporto sportivo del calciatore sig. Keita Yacouba, dalla quale emerge che lo stesso è tesserato per la società VfR Hausen alla medesima affiliata; revoca del tesseramento del calciatore sig. Keita Yacouba da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 17.3.2025; foglio censimento per la stagione sportiva 2024 - 2025 della società ASD Valle del Salto; certificato di residenza del calciatore sig. Keita Yacouba; corrispondenza via email tra l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022. Rilevato che dall'esame dei documenti appena indicati è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Valle del Salto del 14.3.2025 il sig. Keita Yacouba ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione tedesca alla F.I.G.C. in data 17.3.2025, con la quale si attesta che il calciatore sig. Keita Yacouba è stato tesserato per la società VfR Hausen, alla medesima affiliata. Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell’art.40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l’esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto. Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Valle del Salto avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Keita Yacouba. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; Deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. Keita Yacouba, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Valle del Salto ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 2) la società ASD Valle del Salto; per rispondere: - il sig. Keita Yacouba, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Valle del Salto ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 14.3.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Valle del Salto, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; - la società ASD Valle del Salto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Keita Yacouba, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale adito fissava la discussione per il deferimento e nella riunione del 30 ottobre 2025, successivamente fissata a causa della tardiva (per il solo calciatore Keita Yacouba) notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 25 settembre 2025, era presente per la Procura l’Avv. Alessandro Boscarino, mentre per i deferiti compariva, per la società e in rappresentanza del calciatore, il Sig. Massimo Tagliaccica. Come già anticipato dal rappresentante della società Valle del Salto alla precedente riunione del 25 settembre, l’Avv. Boscarino dichiarava preliminarmente di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell’art. 127 del CGS, come riportato nei moduli trasmessi alla segreteria del Tribunale. Le sanzioni finali erano le seguenti: - Keita Yacouba, n.3 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza; - Valle del Salto, euro 334,00. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando dagli atti di indagine elementi utili ad un proscioglimento dei deferiti,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Keita Yacouba, n.3 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza; - Valle del Salto, euro 334,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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