C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 21/11/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA NADIA MOROTTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PARIOLI CALCIO FINO AL 10 LUGLIO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1 LETT. M), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SIG.RA NADIA MOROTTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ F.C.PARIOLI A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 21, COMMA 1, 36, 37, COMMA 1, E 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 19, COMMI 1, 2 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PIERANGELO MAUGLIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ F.C.PARIOLI A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO F.C. (GIÀ A.S.D. PARIOLI CALCIO) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 03/10/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA NADIA MOROTTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PARIOLI CALCIO FINO AL 10 LUGLIO 2024, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F., CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 1 LETT. M), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SIG.RA NADIA MOROTTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ F.C.PARIOLI A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 21, COMMA 1, 36, 37, COMMA 1, E 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 19, COMMI 1, 2 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PIERANGELO MAUGLIANI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F. E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ ART. 52, COMMI 1 E 2, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ F.C.PARIOLI A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO F.C. (GIÀ A.S.D. PARIOLI CALCIO) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 03/10/2025
Con atto del 5 settembre 2025, Prot. 6178/ 834pfi24-25//PM/ce, la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) la sig.ra Nadia Morotti, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio fino al 10 luglio 2024; 2) la sig.ra Nadia Morotti, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società F.C. Parioli A.S.D.; 3) il sig. Pierangelo Maugliani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro; 4) la società F.C. Parioli A.S.D.; 5) la società A.S.D. Vicovaro F.C. (già, A.S.D. Parioli Calcio); 6) la società A.S.D. Vicovaro; per rispondere: - la sig.ra Nadia Morotti, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio fino al 10 luglio 2024: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa, nella sua qualità di presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio, sottoscritto in data 28 giugno 2024 con il sig. Pierangelo Maugliani, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Vicovaro, un accordo che prevedeva il trasferimento in favore della società A.S.D. Parioli Calcio del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Eccellenza della A.S.D. Vicovaro a fronte del pagamento della somma di euro 70.000, nonché il trasferimento dalla società A.S.D. Parioli Calcio in favore della società A.S.D. Vicovaro del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Prima Categoria; in esecuzione di detto accordo, poi, la sig.ra Morotti emetteva in data 4 luglio 2024 un assegno bancario intestato alla “Associazione sportiva dilettantistica Vicovaro” dell’importo di euro 30.000,00 tratto sul c/c Banco BPM n. 7502 intestato alla società A.S.D. Parioli Calcio; Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere gli atti e comportamenti oggetto di contestazione in costanza di esecuzione della sanzione disciplinare comminata dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 261/TFNSD-2023-2024 del 21 giugno 2024; - la sig.ra Nadia Morotti, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società F.C. Parioli A.S.D.: 1. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 1, 36, 37, comma 1, e 52, cc. 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa, dopo la cessazione dalla carica di presidente della A.S.D. Parioli Calcio in data 10 luglio 2024 e dopo aver assunto la carica di presidente della F.C. Parioli A.S.D., continuato ad esercitare di fatto i poteri gestionali della prima società, ed in particolare: a) per avere emesso e sottoscritto nelle date 30 agosto 2024, 30 settembre 2024, 30 ottobre 2024 e 30 novembre 2024, n. 4 assegni bancari intestati al sig. “Pierangelo Maugliani” dell’importo di euro 10.000,00 ciascuno, tutti tratti sul c/c Banco BPM n. 7502 della società A.S.D. Parioli Calcio in esecuzione di un accordo sottoscritto in data 28 giugno 2024 con il sig. Pierangelo Maugliani, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Vicovaro, che prevedeva il trasferimento in favore della società A.S.D. Parioli Calcio del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Eccellenza della A.S.D. Vicovaro a fronte del pagamento della somma di euro 70.000,00, nonché il trasferimento dalla società A.S.D. Parioli Calcio in favore della società A.S.D. Vicovaro del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Prima Categoria; b) per avere disposto in data 12.7.2025, in esecuzione del medesimo accordo, la fusione della società A.S.D. Parioli Calcio con la società A.S.D. Centurio e la conseguente costituzione della società A.S.D. Vicovaro F.C., pur non rivestendo più la carica di presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Parioli Calcio. 2. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, commi 1, 2 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa assunto la carica di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Parioli A.S.D. ed avere esercitato nella stagione sportiva 2024 - 2025 tutte le attività e funzioni connesse a detta carica nonostante la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale le abbia irrogato la sanzione disciplinare di un anno di inibizione con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 261/TFNSD-2023-2024 del 21 giugno 2024; 3. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in qualità di presidente dotata di poteri di rappresentanza della società F.C. Parioli A.S.D., sottoscritto in data 10 luglio 2024 con il sig. Pierangelo Maugliani, presidente della società A.S.D. Vicovaro, un progetto di scissione parziale della società A.S.D. Vicovaro in favore della società F.C. Parioli A.S.D. approvato dalle rispettive assemblee dei soci e depositato presso la F.I.G.C., che prevedeva il conferimento a titolo gratuito del ramo del Calcio a 11 maschile della società A.S.D. Vicovaro in favore della società F.C. Parioli A.S.D. e la conseguente attribuzione a quest’ultima del titolo sportivo e dell’anzianità di affiliazione della società conferente; tutto ciò al fine di dare esecuzione al precedente accordo sottoscritto in data 28 giugno 2024 dalla stessa sig.ra Nadia Morotti, in qualità di presidente della società A.S.D. Parioli Calcio, e dal sig. Pierangelo Maugliani, presidente della società A.S.D. Vicovaro, che prevedeva il trasferimento in favore della società A.S.D. Parioli Calcio del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Eccellenza della A.S.D. Vicovaro a fronte del pagamento della somma di euro 70.000,00, nonché il trasferimento dalla società A.S.D. Parioli Calcio in favore della società A.S.D. Vicovaro del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Prima Categoria. Con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. m), del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere gli atti e comportamenti oggetto di contestazione in costanza di esecuzione della sanzione disciplinare comminata dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 261/TFNSD2023-2024 del 21 giugno 2024; - il sig. Pierangelo Maugliani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro, per rispondere: 1. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro, sottoscritto in data 28 giugno 2024 con la sig.ra Nadia Morotti, presidente della società A.S.D. Parioli Calcio, che prevedeva il trasferimento in favore della società A.S.D. Parioli Calcio del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Eccellenza della A.S.D. Vicovaro a fronte del pagamento della somma di euro 70.000,00, nonché il trasferimento dalla società A.S.D. Parioli Calcio in favore della società A.S.D. Vicovaro del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Prima Categoria; 2. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 52, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro, sottoscritto in data 10 luglio 2024 con la sig.ra Nadia Morotti, presidente della società F.C. Parioli A.S.D., un progetto di scissione parziale della società A.S.D. Vicovaro in favore della società F.C. Parioli A.S.D. approvato dalle rispettive assemblee dei soci e depositato presso la F.I.G.C., che prevedeva il conferimento a titolo gratuito del ramo del Calcio a 11 maschile della società A.S.D. Vicovaro in favore della società F.C. Parioli A.S.D. e la conseguente attribuzione a quest’ultima del titolo sportivo e dell’anzianità di affiliazione della società conferente; tutto ciò al fine di dare esecuzione al precedente accordo sottoscritto in data 28 giugno 2024 dalla stessa sig.ra Nadia Morotti, in qualità di presidente della società A.S.D. Parioli Calcio, e dal sig. Pierangelo Maugliani, presidente della società A.S.D. Vicovaro, che prevedeva il trasferimento in favore della società A.S.D. Parioli Calcio del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Eccellenza della A.S.D. Vicovaro a fronte del pagamento della somma di euro 70.000,00, nonché il trasferimento dalla società A.S.D. Parioli Calcio in favore della società A.S.D. Vicovaro del titolo sportivo relativo alla partecipazione al campionato di Prima Categoria; - la società F.C. Parioli A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Nadia Morotti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. Vicovaro F.C. (già, A.S.D. Parioli Calcio) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Nadia Morotti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. Vicovaro a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pierangelo Maugliani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. A sostegno del deferimento premetteva di aver ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Lazio una comunicazione recante un esposto presentato dal Sig. Pierangelo Maugliani, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Vicovaro, che lamentava il mancato rispetto da parte della società A.S.D. Parioli Calcio dell’accordo sottoscritto il 28 giugno 2024 che prevedeva la scissione della società di cui era presidente a favore della società F.C. Parioli A.S.D. con conseguente cessione del titolo sportivo del campionato di Eccellenza previo corrispettivo di € 70.000,00 da corrispondere con acconto a vista di € 30.000,00 e con quattro titoli a scadenza di € 10.000,00 ciascuno. Nel medesimo accordo si prevedeva che la società Parioli Calcio avrebbe poi effettuato una fusione con la società Centurio per dar vita alla società Vicovaro F.C. che avrebbe acquisito il titolo, già del Parioli Calcio, di prima categoria. Il denunciante lamentava che la signora Nadia Morotti, che rappresentava la società F.C. Parioli aveva versato inizialmente solo € 20.000,00 e poi aveva rilasciato 5 assegni a sua firma di € 10.000,00 tutti impagati. Il denunciante lamentava, inoltre, che la stessa Morotti avesse stipulato gli accordi, fungendo da legale rappresentante della società, pur essendo in posizione di inibizione per precedente sanzione comminata dal Tribunale Federale Nazionale. La Procura Federale acquisiva documentazione, tra cui i documenti trasmessi dallo stesso Maugliani, ed audiva i tesserati Maugliani e Morotti e giungeva quindi alla richiesta di deferimento. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipavano tutti i deferiti, ad eccezione della società A.S.D. Vicovaro F.C. nei confronti della quale si procedeva in assenza, stante la regolarità della notifica dell’avviso di riunione. Nella riunione preliminarmente la Procura Federale e la Sig.ra Nadia Morotti e la società F.C. Parioli A.S.D. manifestavano di aver raggiunto l’accordo per l’applicazione di una sanzione concordata, ex art. 127 CGS, che prevedeva la sanzione finale di mesi 16 di inibizione per la Sig.ra Morotti e l’ammenda di € 6.000,00 per la società F.C. Parioli ed il Tribunale prendeva atto non emergendo dagli atti elementi che potessero portare al proscioglimento dei deferiti. Per quanto attiene alla posizione del Sig. Maugliani e delle società A.S.D. Vicovaro e A.S.D. Vicovaro F.C. la Procura Federale richiamava gli atti del deferimento e chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione di anni uno di inibizione e di € 5.000,00 ammenda per ciascuna delle due società. Il Sig. Maugliani richiedeva, invece, il proscioglimento, duolendosi del fatto che il titolo sportivo non fosse stato riconsegnato al Vicovaro che ne era il detentore, non avendo la società Parioli adempiuto al contenuto della scrittura privata intercorsa tra le parti ed avendo emesso assegni a vuoto quale saldo del corrispettivo pattuito. Lamentava, altresì, come da parte degli Organi Federali non si fosse proceduto a revocare il titolo sportivo così acquisito dal Parioli e si fosse manifestata una indulgenza nei confronti di questa società ed a scapito della propria. Il Tribunale ritiene che i fatti posti a sostegno del deferimento siano stati compiutamente provati. Il denunciante Maugliani, con dichiarazione autoaccusatoria ha rivelato come, dietro l’operazione di scissione tra le due società, Vicovaro e F.C. Parioli, e di fusione tra la A.S.D. Parioli e Centurio di Vicovaro vi fosse un accordo economico che prevedeva in sostanza la vendita del titolo di eccellenza del Vicovaro al Parioli previo corrispettivo di € 70.000,00 in contanti del titolo sportivo di prima categoria già del Parioli. Per giungere allo scopo le due società mettevano in atto un raffinato gioco di atti simulati, scissione e fusione, che prevedevano la costituzione ad hoc di società destinatarie dei titoli, coinvolgendo anche la società Centurio. L’esistenza dell’accordo è stata confermata dalla Morotti ed il dato è quindi acquisito. Appare poi provato pienamente che l’acquirente non abbia adempiuto compiutamente alle sue obbligazioni consegnando dei titoli di credito che risultavano poi insoluti; ciò emerge dalla documentazione prodotta dal Maugliani, tra cui gli assegni insoluti, sottoscritti dalla Morotti sul conto della società Parioli Calcio. Orbene la vicenda assume, a parere del Tribunale, connotati assai gravi in quanto in ambito dilettantistico non può essere ammesso un così patente mercimonio dei titoli sportivi acquisiti sul campo e per cifre non certo indifferenti. Appare poi particolarmente grave la posizione della Signora Morotti e della sua società in quanto questa si trovava in posizione di inibizione per altri fatti ed ha emesso i titoli di credito a sua firma ma sul conto della società Parioli Calcio, intestati al Maugliani per una causa patentemente illecita e che non sono andati a buon fine. La sanzione richiesta dalla Procura Federale, mitigata dal beneficio premiale del rito prescelto, appare quindi del tutto aderente alla pluralità di violazioni messe in atti dalla stessa. Per quanto attiene alle due società che debbono rispondere dell’attività messa in atto dalla Morotti, la nuova e la vecchia Parioli, che adesso di denominano F.C. Parioli A.S.D. e A.S.D. Vicovaro F.C., appare evidente che le sanzione vadano graduate, come del resto rilevato dalla stessa Procura Federale, in quanto la parte di attività resa dalla Morotti per la seconda si è connotata in una violazione meno intensa ed ancillare rispetto a quella principale tesa all’acquisizione del titolo sportivo di Eccellenza. Per quanto attiene al Maugliani ed alla sua società di appartenenza al momento dei fatti, A.S.D. Vicovaro, va detto che l’intento della sua denuncia era principalmente quello, se non esclusivamente quello, di far rilevare la truffa subita e di chiedere di riavere il titolo sportivo di Eccellenza per il quale non aveva ricevuto l’intero corrispettivo pattuito. Così posta la questione, non si può che rilevare come il denunciante non fosse animato da spirito di giustizia ma da un interesse personale e diretto tipico di chi, trovandosi in una condizione di illecito, si accorge di essere stato frodato dal concorrente nella violazione. Il Maugliani non poteva certo ignorare che le regole vietano la vendita di un titolo sportivo dilettantistico che va conquistato sul campo e non tramite transazioni commerciali, e non può dolersi del fatto che il concorrente nell’illecito non abbia rispettato il “pactum sceleris”. Va detto però che la sua responsabilità appare attenuata rispetto a quella della Morotti, sia perché non si trovava come questa in posizione di inibizione, sia perchè, di fatto, ha subito obiettivamente un raggiro, il che vale nella quantificazione della sanzione che il Tribunale ritiene di fissare nella misura di cui al dispositivo. In relazione alle richieste del Maugliani in ordine alla revoca del titolo sportivo del Parioli e di restituzione al Vicovaro dello stesso, osserva il Tribunale di non poter estendere il thema decidendum perimetrato dal deferimento e di non poter accogliere istanze punitive in relazione a violazioni regolamentari amministrative che non provengano dall’Organo Requirente; ferma la esclusiva competenza del Comitato Regionale Lazio sulla regolarità contabile ed amministrativa delle società affiliate in relazione alla titolarità del diritto di partecipazione al campionato. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, in relazione alle posizioni della sig.ra Morotti Nadia e della società F.C.Parioli A.S.D., di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Morotti Nadia, n.16 mesi di inibizione; - F.C.Parioli A.S.D., euro 6.000,00 di ammenda. Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Maugliani Pierangelo, n.6 mesi di inibizione; - Vicovaro, euro 2.500,00 di ammenda; - Vicovaro F.C. (già Parioli Calcio), euro 2.500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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