C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 31/07/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CRESPO REYES NILSON ERNEIS, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA ASD SANPOLESE 1961 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD SANPOLESE 1961 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CRESPO REYES NILSON ERNEIS, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA ASD SANPOLESE 1961 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD SANPOLESE 1961 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025
A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il calciatore Crespo Reyes Nilson Erneis, all’atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sanpolese1961, autorizzato in data 28.1.2025 e poi revocato, avesse dichiarato di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione dell’Ecuador che riferiva in data 5.2.2025 il precedente tesseramento per la società Montufar F.C.. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Crespo Reyes Nilson Erneis per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. nonché la società A.S.D. Sanpolese 1961 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 C.G.S.. All’udienza del 17 luglio 2025, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Giovanni Greco, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Crespo Reyes Nilson Erneis fosse sanzionato con la squalifica per n.4 giornate e la società A.S.D. Sanpolese 1961 con € 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Risulta, infatti, che il calciatore Crespo Reyes Nilson Erneis, al momento del suo tesseramento per la società A.S.D. Sanpolese 1961, avesse dichiarato di non essere stato precedentemente tesserato all’estero, circostanza rivelatasi poi inveritiera, risultando infatti esser stato parte di una compagine affiliata alla federazione ecuadoriana. Da ciò consegue anche la responsabilità oggettiva della società per la condotta di un calciatore che aveva richiesto il tesseramento per la stessa o comunque di un soggetto che aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse di tale società I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, avuto conto anche della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui l’infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Crespo Reyes Nilson Erneis, n.4 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza; - Sanpolese 1961, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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