C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 245 del 16/01/2026 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANILO PIZI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMI 1, 2 E 3, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, DEL SIG. PIETRO PAOLELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMI 1, 2 E 3, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 19/12/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANILO PIZI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMI 1, 2 E 3, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, DEL SIG. PIETRO PAOLELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMI 1, 2 E 3, DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 212 del 19/12/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1296 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla presunta non veridicità della firma del calciatore minore sig. A.P., tesserato per la A.S.D. Team Nuova Florida 2005, nonché di quella dei genitori dello stesso apposte sul contratto co.co.co. sottoscritto con tale società per la stagione sportiva 2025 - 2026"; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti; Ritenuto che dagli atti e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla nota del 3 giugno 2025 a firma del sig. M.P., anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minore sig. A.P., con la quale viene segnalato che, dopo aver sottoscritto in data 4 ottobre 2024 unitamente al proprio figlio la richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 fino al 30 giugno 2025, nonché la dichiarazione di natura volontaria della prestazione sportiva resa dal calciatore, in data 2 maggio 2025 è stata depositata nel portale federale documentazione attestante il tesseramento del sig. A.P. per la società A.S.D. Team Nuova Florida fino al 30 giugno 2026. In data 4 giugno 2025, inoltre, è pervenuta l’ulteriore segnalazione del sig. M.P. dal tenore sostanzialmente identico a quella appena evidenziata. Dall’esame degli atti e documenti allegati alle segnalazioni, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è emerso che in data 4 ottobre 2024 il sig. Danilo Pizi, vice presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, ha sottoscritto il modulo di tesseramento del sig. A.P. n. DL 14851106 con vincolo annuale ed una dichiarazione di prestazione di natura volontaria dell’attività prestata da tale calciatore minorenne; tali documenti sono sottoscritti, poi, anche dal calciatore minorenne sig. A.P. e dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. Dagli atti del procedimento, inoltre, emerge che in data 24 settembre 2024 lo stesso sig. Danilo Pizi, vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, ha sottoscritto il modulo di tesseramento n. DL 14174795 dello stesso sig. A.P. recante l’indicazione di un vincolo biennale, nonché una dichiarazione di prestazione di natura volontaria con vincolo biennale dell’attività prestata da tale calciatore. Tali documenti, tuttavia, recano la sottoscrizione non veridica del sig. A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. Come comunicato dal Comitato Regionale Lazio in data 22 settembre 2025, all’atto della formalizzazione da parte della società A.S.D. Nuova Florida 2005 del tesseramento del sig. A.P. con vincolo annuale non è stato depositato il modulo di tesseramento n. DL 14851106 recante l’indicazione del vincolo annuale e la dichiarazione di prestazione di natura volontaria con vincolo annuale dell’attività prestata dal calciatore sig. A.P. ed è stato invece depositato il modulo di tesseramento n. DL 14174795 recante l’indicazione di un vincolo biennale e la dichiarazione di prestazione di natura volontaria con vincolo biennale dell’attività prestata dal calciatore sig. A.P., entrambi recanti la sottoscrizione non veridica del calciatore e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. Gli esiti dell’attività inquirente svolta, inoltre, hanno consentito di accertare che il sig. Pietro Paolella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in data 2 maggio 2025 ha sottoscritto per tale società il modulo di aggiornamento del vincolo sportivo n. DL 15207298 del sig. A.P. recante l’indicazione della data di scadenza del 30 giugno 2026, nonché un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo oneroso con tale calciatore di eguale durata; entrambi tali documenti recano la sottoscrizione non veridica del calciatore minorenne sig. A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso. Da ultimo, poi, all’esito dell’attività inquirente svolta è stato accertato che, a seguito del deposito in data 5 maggio 2025 del modulo di aggiornamento del vincolo sportivo n. DL 15207298 del calciatore minorenne sig. A.P. e del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo oneroso di durata biennale sopra citati, con l’accordo sottoscritto in data 20 giugno 2025 con la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920, la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 ha ottenuto il riconoscimento dell’importo complessivo di euro 5.000,00 per effetto del tesseramento del sig. A.P. nella stagione sportiva 2025 – 2026, a decorrere dall’1 luglio 2025, nonché l’assunzione da parte della società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 dell’obbligo di versamento della somma di euro 2.000,00 in caso di promozione in serie D della squadra al termine del campionato della stagione sportiva 2025 – 2026 e di un ulteriore somma in caso di trasferimento del calciatore sig. A.P. ad altra società. Quanto alla non veridicità delle sottoscrizioni del calciatore minorenne A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale in calce ai documenti depositati nel portale federale dalla società A.S.D. Tema Nuova Florida 2005, in particolare, agli atti del procedimento sono stati acquisiti i seguenti elementi: le dichiarazioni rese in data 17 luglio 2025, in sede di audizione da parte della Procura federale, dal sig. M.P., esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne sig. A.P., del seguente testuale tenore: “….. Lei riferisce, in sintesi, di aver appreso in maniera del tutto casuale che la Asd Team Nuova Florida 2005 ovvero la società per la quale suo figlio minorenne A. P. era tesserato e con la quale aveva sottoscritto un contratto di volontariato sportivo per la stagione sportiva 2024/2025, aveva depositato al Comitato Regionale Lazio LND un contratto di collaborazione sportiva con il minore del quale nessuno lo aveva informato e le cui firme (sia del minore, che dei genitori) sono apocrife. Tale contratto risulterebbe essere stato falsamente firmato in data 02.05.2025 e prevede un rapporto di collaborazione sportiva tra suo figlio e la Asd Team Nuova Florida per tutta la stagione sportiva 2025/2026. Lei conferma di essere l'autore delle predette segnalazioni e il contenuto integrale delle stesse? R: Si, confermo di essere l'autore delle predette segnalazioni e confermo integralmente il loro contenuto. D. Può precisare, nel dettaglio, come è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo contratto di collaborazione sportiva datato 02.05.2025? R. Ne sono a venuto a conoscenza perché nel mese di maggio un mio amico che è in contatto con la società di calcio del Valmontone aveva saputo che vi era stato un interesse per il tesseramento da parte di questa società per mio figlio a decorrere dalla stagione 2025/2026, ma che tale interesse era poi svanito perché da un controllo effettuato, presumo presso il portale della LND, avevano visto che mio figlio era tesserato con vincolo fino al 30 giugno 2026 con la Asd Team Nuova Florida 2005 in virtù di un contratto di collaborazione sportiva depositato il 2 maggio 2025. lo sono rimasto di stucco quando l'ho saputo perché la Asd Team Nuova Florida 2005 non mi aveva né parlato di un interessamento da parte del Valmontone e tantomeno di questo contratto che io non avevo mai visto e sottoscritto. […]”; le dichiarazioni rese in data 4 agosto 2025, in sede di audizione da parte della Procura federale, dal calciatore minorenne sig. A.P., del seguente testuale tenore: “D: Secondo quanto riferito in atti a questo Ufficio, Lei aveva sottoscritto in data 4 ottobre 2024 un contratto di volontariato sportivo per la stagione 2024/2025 con la Asd Team Nuova Florida 2005. Quest'ultima società risulta aver poi depositato agli organi federali un aggiornamento di vincolo sportivo a seguito della sottoscrizione sempre con lei di un nuovo contratto di collaborazione sportiva datato 2 maggio 2025 con scadenza al termine della stagione sportiva 2025/2026. Le vengono mostrati i due contratti, quello di volontariato firmato in data 4 ottobre 2024 e quello di collaborazione firmato in data 2 maggio 2025. Lei riconosce come sue le firme apposte sui predetti contratti? R. Riconosco come mia la firma apposta sul contratto di volontariato sportivo firmato in data 04 ottobre 2024 mentre disconosco come mia la firma apposta sul contratto di collaborazione sportiva datato 02 maggio 2025”; le dichiarazioni rese in data 4 settembre 2025, in sede di audizione da parte della Procura federale, dal calciatore minorenne sig. A.P. e dall’esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso sig. M.P., del seguente testuale tenore: “D. L'Ufficio ha acquisito agli atti del presente procedimento copia della richiesta di aggiornamento di posizione di tesseramento n. DL 14174795 concernente un rapporto di volontariato biennale con la Asd Ardea NF Calcio fino al 30 giugno 2026 riportante in calce la sua firma e quella dei suoi genitori. A tale modulo, è stata allegata una dichiarazione di prestazione di natura volontaria del calciatore giovane dilettante di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) e b) delle NOIF, con vincolo biennale, datata 23 settembre 2024 sempre con la Asd Ardea NF Calcio riportante in calce la sua firma, unitamente a quella dei suoi genitori. Le vengono mostrati i due documenti. Lei riconosce come proprie le firme ivi apposte? R. lo disconosco la mia firma apposta su entrambi i documenti che mi vengono mostrati che peraltro non ho mai visto e ne disconosco il contenuto. L'Ufficio dà atto che anche il sig. M. P. disconosce la sua firma apposta sui predetti documenti e ne disconosce il contenuto. Afferma di non averli mai visti.”. Quanto alla prova della responsabilità del sig. Danilo Pizi, vice presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della A.S.D. Team Nuova Florida 2005, e del sig. Pietro Paolella, presidente dotato di poteri di rappresentanza della stessa società, nonché del rilevante vantaggio economico conseguito dalla società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 per effetto del tesseramento del sig. A.P. fino al 30 giugno 2026, agli atti del procedimento sono stati acquisiti i seguenti elementi: le dichiarazioni rese in data 17 luglio 2025 in sede di audizione da parte della Procura federale dal sig. M.P., esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne sig. A.P., del seguente testuale tenore: “D. Dopo aver appreso dell'esistenza di questo contratto di collaborazione sportiva datato 02.05.2025, che lei disconosce, ha avuto dei contatti con dirigenti della Asd Team Nuova Florida e precisamente con chi e che cosa le è stato riferito in proposito? R. Io ho parlato con il sig. Pizi Danilo, dirigente della Asd Team Nuova Florida 2005, il quale ha cercato di convincermi del fatto che tutto era stato architettato nell'interesse di mio figlio e che sarebbe stato vantaggioso per mio figlio andare al Valmontone. Io ovviamente mi sono molto arrabbiato perché il contratto era stato formato e firmato a mia insaputa e anche di mio figlio. Aggiungo anche che qualche tempo dopo anche l'Unipomezia mi contattò personalmente per chiedermi come mai mio figlio avesse firmato un nuovo contratto perché anche loro erano interessati a lui e pensavano che al 30 giugno 2024 fosse svincolato dalla società con cui giocava”; le dichiarazioni rese in data 17 settembre 2025, in sede di audizione da parte della Procura federale, dal sig. Danilo Pizi del seguente testuale tenore: “”D: All’inizio della stagione sportiva 2024/2025 la Asd Team Nuova Florida 2005 ha proceduto al tesseramento di un giovane calciatore, tale Alessio PROTASI. Si è occupato Lei delle pratiche relative al tesseramento del minore? R: Si, me ne sono occupato io personalmente. D: Le vengono mostrati dei documenti riguardanti gli aggiornamenti delle posizioni di tesseramento del minore A. P. che sono intercorsi con la Asd Team Nuova Florida 2005 a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 fino alla cessione del calciatore avvenuta all’inizio della stagione sportiva 2025/2026 con la Asd Civitavecchia Calcio. Tali documenti, che le vengono posti in visione, si sostanziano in: a) aggiornamento posizione di tesseramento n. DL 14174795 tra la Asd Ardea NF Calcio riguardante il rapporto di volontariato biennale del calciatore A. P. con allegata la dichiarazione di prestazione volontaria con vincolo biennale datata 23.09.2024 riportante la sua firma, quella del calciatore e dei propri genitori; b) aggiornamento della posizione di trasferimento n. DL 14851106 redatto dalla Asd Team Nuova Florida 2005 con il calciatore minore A. P. con allegata anche la dichiarazione di prestazione volontaria con vincolo annuale fino al 30.06.2025. I predetti documenti riportano la data del 04.10.2024 e la sua firma, del minore e dei suoi genitori; c) aggiornamento vincolo sportivo n. DL 15207298 riguardante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la Asd Team Nuova Florida 2005 e il calciatore A. P. con vincolo fino al 30.06.2026 sottoscritto in data 02.05.2025 e riportante la firma del presidente Pietro PAOLELLA, del minore e dei genitori di quest’ultimo; d) accordo preliminare n. 15267881 concernente la cessione del calciatore A.P. dalla Asd Team Nuova Florida 2005 alla Asd Civitavecchia Calcio datato 24.06.2025 sottoscritto dai rappresentanti della due società (Pietro POLELLA e Patrizio PRESUTTI) riportante anche le firme del calciatore A. P. e dei genitori di quest’ultimo. Lei riconosce la propria firma apposta sui documenti di cui ai punti a) e b) e ne conferma anche la loro veridicità? R: Si, confermo la mia firma e la veridicità del contenuto degli stessi. D. Lei era comunque a conoscenza degli altri due documenti di cui ai punti c) e d)? R. Io ero a conoscenza sia dell’aggiornamento di vincolo sportivo che dell’accordo di cessione. Sono stato io che ho suggerito sia al calciatore che alla propria famiglia “visto che la società negli ultimi anni è riuscita a trasferire calciatori sia nel professionismo che nelle categorie dilettantistiche superiori” di aggiornare la posizione di tesseramento per fare in modo che avesse avuto più credibilità nel momento in cui gli fosse stata avanzata una richiesta da parte di altra società. Mi spiego meglio. Nel momento in cui una società è interessata veramente all’acquisto di un calciatore è anche disposta a sostenere un costo relativo al trasferimento del cartellino. Ciò significa che il suo interesse è preminente e non è solo di facciata come accade a volte da parte di altre società che preferiscono attendere che il calciatore sia svincolato per poterlo avere con loro. In tal senso, io consigliai durante una seduta di allenamento al calciatore A. P. ad aggiornare la sua posizione di tesseramento prolungando il vincolo fino al 2026. […] D: L’Ufficio le fa presente che il calciatore A.P. e il proprio genitore Sig. M.P. hanno disconosciuto sia il contenuto che le proprie firme apposte sui documenti di cui ai punti a) e c) confermando, invece, di aver sottoscritto quelli di cui ai punti b) e d). Essi sostengono che non è mai intervenuto alcun accordo di tesseramento con vincolo biennale con la Asd Team Nuova Florida 2005. Lei smentisce tale affermazione? R. Io smentisco la loro affermazione con riferimento al documento di cui alla lettera a) perché è quello che riporta la mia firma. Non posso fare alcuna smentita con riguardo ai documenti di cui alla lettera c) che non sono stati firmati da me ma dal presidente Pietro PAOLELLA […] D: Analogamente, saprebbe spiegare le ragioni per le quali ha ceduto il giocatore A. P. alla Asd Civitavecchia Calcio se, come da lei affermato, lo stesso aveva sottoscritto solo poco più di un mese prima un contratto di collaborazione sportiva che lo vincolava alla Asd Team Nuova Florida 2005 fino al 2026? R. Come ho già riferito in precedenza il presidente PAOLELLA aveva ritenuto di fargli un contratto di collaborazione sportiva fino al 2026 e io avevo spiegato al ragazzo e ai genitori che ciò non avrebbe influito sulle eventuali loro future decisioni. E così è stato perché il Civitavecchia lo voleva e la società lo ha accontentato rispettando quelli che erano i suoi desideri””; il contenuto dell’accordo preliminare di trasferimento del calciatore sig. A.P. dalla A.S.D. Team Nuova Florida 2005 alla A.S.D. Civitavecchia Calcio del 20 giugno 2025 nel quale si legge testualmente quanto segue: al paragrafo “Obbligo contrattuale” della società A.S.D. Civitavecchia Calcio, “1) nel momento della finita contrattuale e del tesseramento versamento di € 2.500,00; 2) entro la data del 10 dicembre 2025 la società Civitavecchia verserà ulteriori Euro 2.500,00”; nel paragrafo “Eventuali premi”, “3) Al raggiungimento per la stagione 2025/2026 da parte della società Civitavecchia della categoria Serie D, ulteriori euro 2.000,00; 4) Qualora in qualsiasi momento la società Civitavecchia Calcio usufruirà della vendita del calciatore ad una squadra professionistica o dilettantistica, dovrà versare alle casse della società Asd Team Nuova Florida 2005 matricola 916023 il 15% dell’importo stabilito tra le parti”; le ricevute dei due bonifici bancari, ciascuno dell’importo di euro 1.250,00, effettuati in data 20 giugno 2025 dalla società A.S.D. Civitavecchia Calcio in favore del sig. Danilo Pizi. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Capolupo; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; la Procura Federale ha ritenuto deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: il sig. Danilo PIZI, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005; il sig. Pietro PAOLELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005; la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005; per rispondere: il sig. Danilo PIZI, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1, 2 e 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in data 24 settembre 2024, il modulo di tesseramento del calciatore minorenne sig. A.P. n. DL 14174795 con vincolo biennale, nonché una dichiarazione di prestazione di natura volontaria con vincolo biennale dell’attività prestata dal calciatore sig. A.P. in favore della stessa società, recanti la sottoscrizione non veridica del sig. A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale su tale calciatore; dopo aver sottoscritto per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in data 4 ottobre 2024, il modulo di tesseramento del calciatore minorenne sig. A.P. n. DL 14851106 con vincolo annuale ed una dichiarazione di prestazione di natura volontaria con vincolo annuale dell’attività prestata dal calciatore sig. A.P., omesso di provvedere al loro deposito nel portale della F.I.G.C. all’atto della formalizzazione, in data 4 ottobre 2024, del tesseramento con vincolo annuale del sig. A.P.; consentito e comunque non impedito che all’atto della formalizzazione da parte della società A.S.D. Nuova Florida 2005 del tesseramento del sig. A.P. con vincolo annuale, fosse depositato il modulo di tesseramento dello stesso calciatore minorenne n. DL 14174795 con vincolo biennale ed una dichiarazione di prestazione di natura volontaria con vincolo biennale dell’attività prestata recanti la sottoscrizione non veridica del sig. A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso; il sig. Pietro PAOLELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per rispondere, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, commi 1, 2 e 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso: sottoscritto per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in data 2 maggio 2025, il modulo di aggiornamento del vincolo sportivo n. DL 15207298 del calciatore minorenne sig. A.P. recante l’indicazione della data di scadenza del 30 giugno 2026, nonchè un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a titolo oneroso con scadenza 30 giugno 2026 entrambi recanti la sottoscrizione non veridica del calciatore minorenne sig. A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso; consentito e comunque non impedito che, in data 5 maggio 2025, venissero depositati gli atti citati nel precedente capo di incolpazione recanti la sottoscrizione non veridica del calciatore minorenne sig. A.P. e degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso ottenendo, in tal modo, dapprima il prolungamento fino al 30 giugno 2026 del tesseramento del sig. A.P. in scadenza alla data del 30 giugno 2025 e, successivamente, mediante l’accordo sottoscritto in data 20 giugno 2025 tra la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 e la società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920, il riconoscimento da parte di quest’ultima dell’importo complessivo di euro 5.000,00 per effetto del tesseramento del sig. A.P. nella stagione sportiva 2025-2026, nonché la somma di euro 2.000,00 in caso di promozione in serie D della squadra della società A.S.D. Civitavecchia Calcio 1920 al termine del campionato della stagione sportiva 2025 – 2026, nonché ancora di un’ulteriore somma in caso di trasferimento del calciatore sig. A.P. ad altra società; la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Danilo Pizi e dal sig. Pietro Paolella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 18 dicembre 2025 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. E’ presente per la procura federale l’Avv. Sterlicchio De Carli Andrea. La Procura Federale preliminarmente dà atto di aver ricevuto dai deferiti la richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando elementi utili al proscioglimento degli odierni deferiti,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Paolella Pietro, n.8 mesi di inibizione; - Pizi Danilo, n.8 mesi di inibizione; - Team Nuova Florida 2005, euro 3.500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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