C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 280 del 11/02/2026 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. OMISSIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA OMISSIS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. OMISSIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA OMISSIS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ OMISSIS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ OMISSIS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. Omissis del Omissis

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. OMISSIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA OMISSIS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. OMISSIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA OMISSIS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ OMISSIS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ OMISSIS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. Omissis del Omissis

A seguito della nota trasmessa dalla Procura Generale dello Sport con allegato un articolo pubblicato dal quotidiano “Il Messaggero – Cronaca di Roma” dal titolo “omissis”, la Procura Federale acquisiva copia dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare n. omissis datata omissis, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di nove soggetti, tra i quali anche il sig. omissis, presidente della omissis. Con detta ordinanza era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari al sig. omissis in quanto dalle risultanze investigative emergeva che lo stesso si era proposto alla vittima di estorsioni sig. omissis, invitandolo a rivolgersi ad un soggetto di spicco della malavita romana che avrebbe potuto, grazie alla sua influenza criminale, far cessare le condotte minacciose e violente nei suoi confronti. Per garantire la protezione promessa, il sig. omissis pretendeva dal sig. omissis la vendita di tre immobili a prezzo ridotto, che quest’ultimo gli cedeva con uno sconto rispetto al prezzo di mercato. Poiché però il valore di mercato risultava essere più basso rispetto a quello considerato, il sig. omissis richiedeva che la differenza fosse pagata in parte con una sponsorizzazione a favore di sue società sportive. Secondo la Procura Federale, detta sponsorizzazione era da identificarsi con il contratto di servizi pubblicitari sottoscritto in data 1.11.2022 dalla omissis, in persona del suo presidente sig. omissis, e dalla omissis, in persona del rappresentante legale sig. omissis. Vi era infatti un collegamento funzionale tra il sig. omissis e la omissis poiché tale società aveva quale vice presidente e socio fondatore il sig. omissis, figlio del sig. omissis, e la sua sede sociale era sita presso la omissis, della quale lo stesso omissis era presidente. Peraltro, detto contratto risultava di un importo totalmente incongruo rispetto alle altre sponsorizzazioni della società, ossia oltre il triplo del maggior importo ottenuto da altri sponsor, e per due anni e mezzo omissis non aveva inoltrato alcuna formale richiesta di pagamento al debitore benché vantasse un credito ingente, in ciò confermando che tale rapporto non fosse una normale e legittima sponsorizzazione. Nel quadro accusatorio, quindi, il contratto di servizi pubblicitari stipulato in data 1.11.2022 dalla omissis avrebbe costituito la modalità attraverso la quale il sig. omissis avrebbe ottenuto i proventi della sua condotta illecita dal sig. omissis, titolare della omissis. A seguito della notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini veniva sentito dalla Procura Federale il sig. omissis che produceva ordinanza del G.I.P. che attenuava la misura cautelare nonché la trascrizione del suo interrogatorio dinanzi la Procura della Repubblica, ingente documentazione sull’effettivo valore degli immobili compravenduti e una nota di P.G. secondo cui lo stesso omissis aveva contattato i Carabinieri di Roma per informarli che il sig. omissis, suo amico, aveva problemi con un noto gruppo criminale chiedendo se poteva indirizzarlo da loro e che gli operanti dell’Arma convocavano quest’ultimo per rendere sommarie informazioni testimoniali. Dinanzi gli inquirenti sportivi si presentava altresì il sig. omissis sostenendo che la sponsorizzazione sarebbe nata da una sua richiesta al sig. omissis, che conosceva da tempo, e che il sig. omissis non aveva avuto alcun ruolo nella conclusione di tale accordo. Secondo la Procura Federale, tuttavia, le suddette difese non intaccavano il quadro accusatorio e pertanto deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. omissis e omissis per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. – il primo per aver costretto il sig. omissis a sottoscrivere accordo di sponsorizzazione con minacce in concorso con altri soggetti non tesserati e il secondo per aver sottoscritto tale accordo – nonché le società omissis e omissis a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 C.G.S.. All’udienza dell’8 gennaio 2026 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Luca Zennaro nonché l’avv. Giorgio La Russa per tutti i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento rilevando come l’ordinanza di modifica della misura cautelare fosse stata emessa non per carenza di elementi indiziari, ma per il buon comportamento processuale e l’interrogatorio reso, oltre che per il fatto che il omissis fosse proprietario di una impresa florida e che la somma di denaro pretesa fosse stata il prezzo da pagare per l’intermediazione con il gruppo criminale che creava problemi al sig. omissis. Pertanto l’Organo requirente concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto il sig. omissis fosse sanzionato con quattro anni di inibizione, il sig. omissis con tre anni di inibizione e le società omissis e omissis con € 10.000,00 di ammenda ciascuna. La difesa dei deferiti sottolineava l’anomalia della presunta estorsione perché tracciata con atti di compravendita e bonifici e perché il sig. omissis aveva inviato la persona offesa dai Carabinieri; rilevava altresì che le dichiarazioni del sig. omissis non risultavano veritiere e che non vi era stato un approfondimento istruttorio da parte della Procura Federale che si era basato solo sui documenti penali dove era evidenziata una presunta colpevolezza. Richiedeva quindi il proscioglimento o in subordine l’applicazione di un terzo delle sanzioni richieste. Questo Tribunale Federale ritiene che la prospettazione accusatoria non sia suffragata dal minimo della prova richiesta, seppur nella forma attenuata propria dell’ambito della giustizia sportiva. Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, il contratto di sponsorizzazione sarebbe stato il prezzo estorto al sig. omissis dal sig. omissis per l’intermediazione di una protezione di un malavitoso volta a far cessare le condotte minacciose e violente di un noto e pericoloso sodalizio criminale dell’hinterland romano. Tale assunto viene però contraddetto dalla produzione documentale della difesa in base alla quale il sig. omissis aveva indirizzato il sig. omissis ai Carabinieri, avvisandoli preventivamente, proprio perché oggetto delle estorsioni del gruppo criminale suddetto. Questa evidenza risulta del tutto incompatibile con l’ipotesi di una successiva estorsione effettuata dal medesimo sig. omissis che, dietro pagamento, avrebbe garantito la protezione del sig. omissis da parte di un altro soggetto criminale. Anche le perizie prodotte sugli immobili fanno propendere per una commistione di affari tra i due soggetti lecita o comunque rendono ancor più incerta la ricostruzione operata degli inquirenti sportivi. Le intercettazioni contenute nell’ordinanza cautelare e valorizzate nell’impianto accusatorio non valgono da sole a dare un quadro indiziario tale da poter superare le contraddizioni suindicate, tanto più che esse sono solo degli stralci utilizzati per suffragare le ipotesi di reato contestate dalla Procura della Repubblica che ben potrebbero essere contraddetti in altre parti tuttora secretate né si può escludere che i riferimenti alla presunta estorsione del omissis siano frutto di millanteria. Infine, occorre rilevare che non è presente agli atti la denuncia del sig. omissis necessaria all’accertamento di responsabilità sportiva, seppur tenendo conto – come affermato dal sig. omissis in sede di interrogatorio dinanzi il p.m. – che lo stesso ha un interesse a che sia accertata la reità del suo presunto estorsore, potendo così sciogliere i rapporti contrattuali con lo stesso per vizio del consenso ovvero perché con oggetto illecito, con manifesto interesse economico della persona offesa nel denunciare i fatti. Deve quindi essere escluso il raggiungimento di una prova adeguata a pronunciare la colpevolezza nel procedimento sportivo. È vero, infatti, che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito ma deve comunque essere superiore alla semplice valutazione di probabilità. La giurisprudenza sportiva ha infatti evidenziato che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. A parere di questo Tribunale le evidenze documentali portate dalla difesa – soprattutto la segnalazione da parte del sig. omissis delle minacce e violenza subite dal sig. omissis ai Carabinieri e il provvedimento di forte alleggerimento delle misure cautelari – vanno a elidere il quadro probatorio presentato dall’accusa che non raggiunge il livello di pluralità, gravità, precisione e concordanza degli indizi. Il tutto in assenza di qualsiasi informazione resa dalla requirente in ordine allo stato o all’esito del procedimento penale, ivi inclusa la sua fase cautelare. Non si è quindi raggiunta la prova, nei limiti propri dell’ordinamento sportivo, che il contratto di sponsorizzazione sia stato il prezzo pagato, a seguito di un’estorsione, dell’intermediazione per una protezione da un sodalizio criminale che è appunto quanto la Procura Federale contesta ai deferiti nei rispettivi capi di imputazione; in ciò debbono essere prosciolti entrambi i sigg. omissis e omissis. Peraltro, in riferimento a quest’ultimo, bisogna altresì sottolineare l’assenza di qualsiasi prova che dimostri la sua conoscenza del fatto che la sponsorizzazione fosse stata effettuata per pagare debiti – illeciti o meno – del sig. omissis nei confronti del sig. omissis. La Procura Federale basa il proprio assunto esclusivamente su una frase contenuta nell’ordinanza di modifica delle misure cautelari nei confronti di omissis secondo cui “in relazione alla sponsorizzazione della squadra di calcio, si trattava solo di un modo per cercare di farlo rientrare da posizioni debitorie che omissis aveva nei suoi confronti” nonché nell’apparente collegamento tra le società omissis e omissis. Innanzi tutto occorre rilevare che la Procura Federale ha del tutto omesso di depositare alcun elemento probatorio posto alla base dell’affermazione resa nel provvedimento cautelare suindicato né tanto meno è stata in grado di dedurre alcunché sulla sua definitività che, in assenza di prove a supporto del dictum, risulta necessaria. In ogni caso, detto accertamento rileva esclusivamente nei rapporti tra i sigg. omissis e omissis mentre nulla afferma sulla conoscenza di loro accordi da parte del sig. omissis che ben poteva essere all’oscuro di tutto. L’asserito collegamento tra le società, infatti, non è da solo bastante a raggiungere il minimo di prova richiesta sull’effettiva consapevolezza del presidente dell’omissis, a meno che non si voglia utilizzare l’inaccettabile assunto “non poteva non sapere”. Tra l’altro l’ipotizzato – ma non provato – disegno estorsivo alla base del contratto di sponsorizzazione indurrebbe a pensare che il omissis poteva non esserne messo a parte così da evitare una maggior circolazione delle notizie. E, d’altra parte, lo stesso sig. omissis non risulta essere stato indagato dalla Procura della Repubblica. Le dichiarazioni dello stesso deferito, secondo cui la sponsorizzazione in oggetto sarebbe nata da una sua richiesta al sig. omissis, suo conoscente, e si sarebbe realizzata senza il coinvolgimento del sig. omissis, in assenza di ulteriori elementi portati dalla Procura Federale (come le prove di un trasferimento di denaro dalla omissis al sig. omissis stesso) ben può inserirsi in un quadro di sostanziale incoscienza del sig. omissis. Così il riferito rapporto di conoscenza tra i sigg. omissis e omissis sarebbe alla base della mancata richiesta del pagamento di quanto non corrisposto in virtù del contratto di sponsorizzazione. In assenza di qualsiasi elemento a supporto dell’ipotesi che vede il sig. omissis consapevole dell’accordo piuttosto che di quella che lo vede incosciente, non risulta provato un suo coinvolgimento nei rapporti tra i sigg. omissis e omissis e pertanto egli andrà prosciolto anche tale motivo. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti. Si trasmetta agli interessati.

 

 

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