C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 22/08/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 18/07/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 588 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazioni rese attraverso il proprio profilo Facebook dal sig. Fede rico Atzori, calciatore tesserato per la A.S.D. Casalotti Calcio, nei confronti dell’arbitro della gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina del 10.12.2024, valevole per il girone B del campionato di Serie C1 di Calcio a 5, nonché della classe arbitrale in generale”, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale : - la società A.S.D. Casalotti Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comporta menti posti in essere dal Sig. Federico Atzori così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “ - violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina disputata il 10.12.2024 e valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro appena indicato e della classe arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti espressioni contenute in un post ed in una successiva risposta pubblicata a corredo di un “commento” allo stesso post, del seguente testuale tenore:
di che vengo licenziato, questo fa i danni da anni ormai è ora di cambiare rotta arbitraggio non funziona non ci sono persone che lo fanno con passione di arbitrare e conoscenze di quello che fanno. Non dico l’esperienza perché è troppo ma un minimo di umanità. La violenza parte quando gli arbitri vogliono fare i protagonisti quando non vogliono dare spiegazioni di ciò che si stanno inventando, come prendete provvedimenti verso noi giocatori è ora che lo fate anche con loro siamo sul ridicolo” (post) e < Cristian Caruso l’esatto contrario rispetto c’è ne, il problema è che vengono proprio con l’idea di rovinare le partite prendersela con ragazzi tirando fuori dei mostri in loro. Un bel esame di coscienza ci vuole. Purtroppo loro ormai ci conoscono il mio nome girerà per tutta Roma 1 nelle chat. Sono un ragazzo normalissimo non ho mai menato ad un arbitro loro mi mancano di rispetto e nemmeno danno le motivazioni di certe scelte, uscirà il comunicato con 5-6 giornate se ti dice bene multe su multe quest’anno un vero obbrobbio” (risposta pubblicata a corredo del “commento” al post propalato dall’utente Cristian Caruso);”
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio del 13.1.2025, con i seguenti allegati:
n. 2 “post” e n. 2 “commenti” pubblicati dal sig. Federico Atzori sul proprio profilo del social network “facebook”; - foglio censimento della soc. A.S.D. Casalotti Calcio per la stagione sportiva 2024 – 2025; - estratto della posizione di tesseramento del calciatore sig. Federico Atzori; - provvedimento di acquisizione atti dal procedimento iscritto al n. 493PFI24-25. Ad avviso della Procura Federale, il Sig. Federico Atzori, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Casalotti Calcio, dopo la disputa della gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina disputata il 10.12.2024 e valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio, attraverso un “post” pubblicato nella pagina del suo profilo personale del social network “facebook”, nonché in una successiva risposta pubblicata a corredo di un “commento” allo stesso post, ha espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri sia dell’arbitro che ha diretto tale incontro che della classe arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando le testuali espressioni di cui all’atto di deferimento sopra riportate. Alla riunione del 17/07/2025 si riuniva il Tribunale Federale Territoriale per esaminare il caso in epigrafe.
Era presente, per la Procura Federale, l’Avv. Giovanni Greco. Nessuno per la società deferita. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento con l’irrogazione della sanzione di euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati. Le dichiarazioni rese dal sig. Federico Atzori appaiono, in primo luogo, sconvenienti, inopportune e lesive dell’onorabilità, della reputazione e del decoro dell’arbitro che ha diretto la gara in questione, nonché del prestigio e della credibilità dell’intera categoria arbitrale. Per tono e contenuti, invero, esse travalicano il limite della legittima espressione critica, configurandosi come un attacco diretto all’arbitro che ha diretto la gara in oggetto e, più in generale, all’intera categoria arbitrale, minandone la credibilità, l’autorevolezza e il prestigio. Tali affermazioni contribuiscono a creare un clima di tensione e discredito, in aperto contrasto con i principi di rispetto e correttezza che devono permeare ogni manifestazione di pensiero nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Sotto il profilo giuridico, le suddette esternazioni configurano una violazione degli articoli 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto contrastano con i doveri di lealtà, probità e rispetto verso tutte le componenti federali. La condotta in esame appare aggravata dalla modalità con cui è stata realizzata: le dichiarazioni sono state infatti rese pubblicamente attraverso i social network, strumenti per loro natura destinati a una diffusione ampia, indiscriminata e permanente. Tale modalità di comunicazione integra pienamente quanto previsto dall’art. 23, comma 2, CGS, secondo cui è sufficiente che le dichiarazioni siano “destinate ad essere conosciute da più persone”, requisito pienamente soddisfatto nel caso di specie (cfr. Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – n. 35 del 4 ottobre 2018). A ciò si aggiunge che, né il sig. Atzori né la società Casalotti Calcio hanno provveduto a pubblicare smentite o rettifiche delle dichiarazioni, consolidando la volontarietà e la consapevolezza del loro contenuto offensivo. Deve, infine, escludersi che tali affermazioni possano essere ricondotte all’ambito protetto dal diritto di critica o di libera manifestazione del pensiero, dal momento che esse oltrepassano i confini della continenza espressiva e non perseguono finalità costruttive o di legittima opinione,bensì si traducono in mere esternazioni gratuitamente offensive e prive di equilibrio. Alla luce di quanto esposto, sotto il profilo della dosimetria della sanzione e del principio di proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti accertati, si ritiene congrua l’irrogazione di una sanzione dell’ammenda pari a € 400, in misura leggermente ridotta rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale (€ 500), anche tenuto conto della possibilità di considerare la condotta come episodica, pur se meritevole di censura. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere la società Casalotti Calcio responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 400,00. Si trasmetta agli interessati.
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