C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 22/08/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ CERTOSA A R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ CERTOSA A R.L. PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

Il Comitato Regionale Arbitri del Lazio segnalava alla Procura Federale, in data 16/10/2024, che il calciatore Cristian Colucci, tesserato per la società Certosa a r.l., aveva pubblicato sul proprio profilo social network “Instagram” e su altro profilo di soggetto non identificato, verosimilmente ricollegabile allo stesso, due post indirizzati all’arbitro della gara Certosa – Vigor Perconti del 05/10/2024, valevole per il campionato Juniores Elite Under 19. In particolare, il primo post recitava testualmente: “Grandissimo arbitro o meglio…protagonista senza successo …la ringrazio per le due giornate dove fatico ancora a trovare un senso…leggendo le regole che lei dovrebbe sapere, ma a quanto pare non mi è sembrato … ha rovinato un’intera partita, ha deciso di darmi due giornate, così senza senso”. Il secondo post, invece, era del seguente tenore. “ah per concludere, visto che è così tanto vigliacco da bloccarmi, non darmi spiegazioni, o forse non sa cosa dire visto che, a quanto pare, ho ragione io, mi dispiace anche che persone come lei rovinino il gioco del calcio per l’incompetenza che oramai regna sovrana, un consiglio che gli do continui gli studi invece di rovinare i ragazzi che dedicano tempo e sacrifici per questo sport e per persone come lei, non sono ripagati. Almeno una risposta invece di bloccare le persone e avere zero personalità, come visto sul campo”. Tali comunicazioni, espresse dal calciatore Colucci, risultavano, indubbiamente, lesive dell’operato dell’arbitro della gara succitata. All’esito della notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini, la società Certosa a r.l. ed il sig. Cristian Colucci definivano le proprie posizioni ai sensi dell’art. 126 c.g.s. In particolare, l’accordo prevedeva la sanzione della squalifica di tre giornate per il calciatore e l’ammenda di euro 300,00, per la società. Tale accordo veniva, poi, risolto per mancato versamento di quanto pattuito. In conseguenza di tutto ciò, la Procura Federale, deferiva la società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli art. 6, comma 2. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 30/07/2025, era presente la Procura, la quale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva chiedendo l’irrogazione dell’ammenda di euro 800,00 alla società Certosa a r.l..; era altresì presente la parte deferita, la quale riconosceva di essersi dimenticata di versare l’importo pattuito. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che le dichiarazioni espresse, per il mezzo del social network “Instagram”, dal sig. Cristian Colucci, tesserato per il Certosa a r.l., risultano, oggettivamente, essere conosciute (o possono essere conosciute) da più persone; pertanto è chiaro che tali affermazioni non possono che essere considerate pubbliche (art. 23 comma 2 cgs); nel merito dette espressioni risultano, oggettivamente, offensive per la reputazione dell’arbitro della gara in questione e travalicano ogni legittimo esercizio del diritto di critica. Pertanto, la responsabilità del calciatore Colucci risulta accertata, così come, conseguentemente, quella della società stessa. Detto ciò, questo Tribunale ritiene di dover parametrare la sanzione a carico della società Certosa per ricondurla all’effettiva gravità dei fatti in contestazione e pertanto,

DELIBERA

Di ritenere la società Certosa AR.L. responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 400,00. Si trasmetta agli interessati.

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