C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EDWARDS LUKE EUGENE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD POL. CITTA’ DI FIUGGI ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASDPOL CITTA’ DI FIUGGI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EDWARDS LUKE EUGENE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD POL. CITTA’ DI FIUGGI ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASDPOL CITTA’ DI FIUGGI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 862 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore sig. Edwards Luke Eugene il quale, in occasione del tesseramento per la società Città di Fiuggi, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione inglese”; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, e che dall'esame di tali documenti è emerso quanto segue. In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD POL Citta’ di Fiuggi del 10.1.2025, il calciatore sig. Edwards Luke Eugene ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione inglese alla F.I.G.C. in data 14.2.2025, dalla quale emerge che il calciatore sig. Edwards Luke Eugene è stato tesserato per la società Tenbury United Youth, alla medesima affiliata. Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell’art.40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l’esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto. Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Pol. Città di Fiuggi avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Edwards Luke Eugene. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; Ha ritenuto di deferire i seguenti soggetti innanzi al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lazio: 1) il sig. Edwards Luke Eugene, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD POL. Citta’ di Fiuggi ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.. 2) la società ASDPOL Citta’ di Fiuggi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Edwards Luke Eugene. All’udienza fissata dallo scrivente Tribunale per il 30 luglio 2025 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Edwards Luke Eugene fosse sanzionato con 4 giornate di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026 e la società Città di Fiuggi con € 500,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, nonché della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui l’infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Edwards Luke Eugene, n.1 gara di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Città di Fiuggi, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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