C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 07/07/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO PINCHERA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025, DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 17/04/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO PINCHERA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 – 2025, DEL SIG. ROBERTO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL’ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 - 2025 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ DON BOSCO COLOSSEO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 17/04/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 383 pfi 24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’attività di allenatore svolta dal sig. Roberto Monaco, dirigente tesserato per la A.S.D. Don Bosco Colosseo, in assenza della necessaria abilitazione del Settore Tecnico”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Gruppo Regionale A.I.A.C. del Lazio avente ad oggetto lo svolgimento da parte del sig. Roberto Monaco del ruolo e dei compiti di di allenatore della squadra della società Don Bosco Colosseo militante nel campionato Allievi Under 16, pur non possedendo lo stesso la qualifica di tecnico. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dalla comunicazione inviata in data 28.11.2024 dal Settore Tecnico, è emerso che il sig. Roberto Monaco non risulta iscritto nei ruoli del settore tecnico e non è in possesso della qualifica di tecnico abilitato. Nel corso della ricognizione effettuata dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente in occasione della gara Don Bosco Colosseo – Accademia Ceccano del 22.12.2024 è stato possibile accertare che il Sig. Roberto Monaco, sebbene indicato nella distinta di gara come dirigente accompagnatore, ha svolto in realtà il ruolo ed i compiti di di allenatore; per tutta la durata dell’incontro, infatti, lo stesso si è prodigato nel dare disposizioni tecnico tattiche ai calciatori muovendosi nell’area tecnica davanti alla panchina. La circostanza che il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Don Bosco Colosseo militante nel campionato Allievi Under 16 siano stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 al sig. Monaco, poi, è stata inequivocabilmente confermata dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell’attività inquirente svolta. Lo stesso sig. Monaco, inoltre, ha anche diretto la preparazione pre campionato. Il presidente della Don Bosco Colosseo, sig. Paolo Pinchera, poi, con pieno valore confessorio ha riferito di aver dato incarico al sig. Roberto Monaco di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore e di essere a conoscenza che lo stesso non era in possesso della necessaria abilitazione. Il sig. Roberto Monaco, infine, anche lui con pieno valore confessorio ha riferito di non essere in possesso di abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e di svolgere, nonostante ciò, il ruolo ed i compiti di allenatore, presiedendo agli allenamenti settimanali e dirigendo la squadra dalla panchina durante le gare ufficiali del campionato Allievi Under 16; lo stesso, inoltre, ha anche confermato che il presidente sig. Paolo Pinchera era a conoscenza dell’insussistenza dell’abilitazione. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Veronica Ottaviani, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Giovanni Greco; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura Federale della FIGC ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - il sig. Paolo Pinchera, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025; - il sig. Roberto Monaco, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025; - la società Don Bosco Colosseo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo Pinchera e Roberto Monaco così come descritti. Questo Tribunale Federale Territoriale fissava la discussione per il deferimento per il giorno 17 aprile 2025; per la Procura presenziava l’Avv. Veronica Ottaviani, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, fosse irrogata al sig. Pinchera Paolo, presidente della società, l’inibizione per 6 mesi, al sig. Monca Roberto, dirigente della società, l’inibizione per 6 mesi ed alla società Real Cassino la sanzione dell’ammenda di € 600,00. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver valutato tutta la documentazione presente agli atti prodotta dalla Procura Federale, ritenendo altresì provati i fatti oggetto del deferimento e le incolpazioni avanzate, e non rinvenendo al contempo elementi utili per pervenire ad una affermazione di non responsabilità dei deferiti, ritiene i deferiti responsabili dei capi di incolpazione ascrittigli e conseguentemente anche la responsabilità diretta e oggettiva della società. I deferiti devono quindi essere sanzionati nella misura stabilita nel dispositivo, ritenuta congrua in relazione ai fatti e avuto altresì riguardo della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui le infrazioni si sono consumate, per il quale si ritiene di ridurre lievemente l’ammenda a carico della società. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: -Pinchera Paolo, mesi 6 di inibizione; -Monaco Roberto, mesi 6 di inibizione; -Don Bosco Colosseo, euro 400,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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