C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 07/07/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARMINE DI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. EMILIANO DI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARMINE DI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. EMILIANO DI MARCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOLGORE MAIANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che, in conseguenza della segnalazione del presidente della società A.S.D. Folgore Maiano avente ad oggetto il comportamento dell’arbitro della gara contro il Soccer Boys Cervaro del 3.11.2024, i sigg. Carmine Di Marco e Emiliano Di Marco, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente e calciatore della detta società, non si fossero presentati al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati senza addurre giustificato motivo, nonostante fossero stati regolarmente convocati. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Carmine Di Marco e Emiliano Di Marco per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1 C.G.S. nonché la società A.S.D. Folgore Maiano a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2. All’udienza del 12 giugno 2025 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Valentina Soravia, mentre nessuno compariva per la società. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, fosse irrogata al sig. Carmine Di Marco l’inibizione per 4 mesi, al sig. Emiliano Di Marco la squalifica per 4 gare da scontare nel campionato di competenza e la società A.S.D. Folgore Maiano fosse sanzionata con € 400,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. Emerge infatti che, benché regolarmente convocati a mezzo PEC, il sig. Carmine Di Marco non si fosse presentato per l’audizione del giorno 15.1.2025 e il calciatore Emiliano Di Marco per quelle dei giorni 6.2.2025 e 12.2.2025, il tutto senza addure alcun legittimo impedimento. Entrambi, quindi, risultano responsabili dei capi di incolpazione ascrittigli e da ciò discende anche la responsabilità diretta e oggettiva della società. I deferiti devono quindi essere sanzionati nella misura stabilita nel dispositivo, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia al disvalore non particolarmente grave della condotta tenuta e avuto riguardo anche della categoria e dell’ambito dilettantistico in cui le infrazioni si sono consumate. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Di Marco Carmine, n.1 mese di inibizione; - Di Marco Emiliano, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - Folgore Maiano, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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