C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 03/10/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO STOCCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD PRO ALBA CANINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO,DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ PRO ALBA CANINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO STOCCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD PRO ALBA CANINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO,DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL’ART. 39, LETT. FC), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ PRO ALBA CANINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

A seguito di deferimento della Procura Federale della F.I.G.C n. 1014.2025, lo scrivente Tribunale è investito della valutazione del comportamento disciplinare del Sig. Marco STOCCHI, all'epoca dei fatti contestati presidente della società ASD Pro Alba Canino. Il Sig. Marco Stocchi è accusato, da un lato, di aver violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per aver, dal mese di dicembre 2024 fino al 5.6.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra Pro Alba Canino militante nel campionato Juniores Under 19 della società ASD Pro Alba Canino (di cui è legale rappresentante) ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Inoltre, è accusato della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso Stocchi, dal mese di dicembre 2024 fino al 5.6.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Pro Alba Canino pur non avendo licenza UEFA di settore tecnico. Infine, la società ASD PRO ALBA CANINO è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Marco Stocchi, così come descritti sopra. Nessuno scritto e/o memoria difensiva risultano essere stati trasmessi a codesto Collegio e nessuno dei deferiti si è presentato innanzi all'intestato Tribunale, nella riunione fissata per il giorno 11 settembre 2025, per esporre le proprie ragioni. Alla stessa riunione, era invece presente l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale. La Procura, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ne chiedeva l’accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Stocchi Marco, n.7 mesi di inibizione; - Pro Alba Canino, euro 700,00 di ammenda. Le circostanze prospettate, unitamente a quanto acquisito agli atti di indagine della Procura Federale, fanno ritenere pienamente provati i fatti contestati ed i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte. Le audizioni raccolte dalla Procura dei sigg.ri Davide Contrucci, Francesco D’Alessandro e Simone Starnini (tutti calciatori tesserati per la Pro Alba Canino) hanno infatti confermato che l’allenatore della squadra fino al mese di dicembre del 2024 era stato il sig. Antonio Pira e che successivamente a tale data il ruolo ed i compiti di allenatore erano stati svolti ininterrottamente dal presidente della società sig. Marco Stocchi. A ciò si aggiunga che lo stesso sig. Marco Stocchi, in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale, ha ammesso di non essere in possesso di licenza Uefa settore tecnico. Pertanto, lo scrivente Tribunale, ritenendo i fatti e gli addebiti contestati pienamente provati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, gradualità e ragionevolezza che devono orientare l’attività sanzionatoria dell’organo giudicante ritiene di poter addivenire ad una seppur lieve riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura. Tutto ciò premesso, questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Stocchi Marco, n.6 mesi di inibizione; - Pro Alba Canino, euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it