F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0087/CFA pubblicata il 4 Febbraio 2026 (motivazioni) – PFI/Sig. Mauro Turrin
Decisione/0087/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0096/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco Lipari – Componente
Alberto Mignone - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0096/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 29.12.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia di cui al Com. Uff. n. 57 del 23.12.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza del 26.01.2026 tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alberto Mignone e udito l’Avv. Andrea Della Valle per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 10/06/2025 il Consigliere della ASD Torre, sig. Claudio Schiavo, inoltrava alla Segreteria del Comitato regionale della FIGC - LND del Friuli-Venezia Giulia segnalazione con cui denunciava il comportamento del calciatore Avitabile Jordan, tesserato per la società ASD Torre fino al 30/06/2025, il quale, in violazione degli articoli 3 e 4 del contratto sportivo, in data 11/06/2025 veniva presentato sui profili social di altra società, la A.C. Cordenonese 3 S ASD, nonostante fosse ancora in essere il contratto con la ASD Torre. All’esito delle indagini, il sig. Avitabile Jordan, la società A.C. Cordenonese 3S ASD ed il sig. Mazzacco Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio San Leonardo, incaricato dalla A.C. Cordenonese 3S ASD di svolgere attività tesa al tesseramento di calciatori in favore della stessa, sceglievano di definire la propria posizione mediante applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva, come da Comunicato Ufficiale dal n. 182/AA del 23/10/2025.
Nel contempo, la Procura federale, ritenendo che dall’istruttoria fosse emerso un ulteriore profilo di responsabilità in capo all’allora presidente della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, con atto del 03/11/2025, deferiva avanti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Mauro Turrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso: 1) affidato, nel maggio 2025, al Sig. Mario Mazzacco — all'epoca calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio San Leonardo — il compito di svolgere attività rivolta al tesseramento di calciatori per la A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, concretizzatasi, poi, nel definire accordi con il calciatore Jordan Avitabile, tesserato per la A.S.D. Torre, per la stagione sportiva 2025/2026; 2) violazione dei doveri di lealtà ex art. 4 CGS, per omissione consistita nell’avere consentito o, comunque, non impedito, che in data 10/06/2025 fosse pubblicata sulle pagine del social Facebook della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S la notizia del trasferimento di Jordan Avitabile, nonostante il medesimo calciatore fosse tesserato per la A.S.D. Torre fino al 30/06/2025, violando di fatto il vincolo sportivo.
Dinanzi al TFT compariva la sola Procura federale che concludeva perché fosse comminata al Sig. Mauro Turrin la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).
Il Tribunale, in primo luogo, chiariva che il sistema di responsabilità disciplinare sportiva federale differenzia distintamente la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica che agisce per esso, rispondendo le società sportive in via diretta e oggettiva per l'operato dei loro dirigenti e tesserati, cosicché, a differenza di quanto si verifica in sede ordinaria, la responsabilità oggettiva non è un'ipotesi eccezionale, ma costituisce la modalità più frequente applicata, prescindendo dal dolo o dalla colpa dell'ente stesso.
Orbene, secondo il Tribunale territoriale, l'accettazione della sanzione da parte della A.S.D. A.C. Cordenonese 3S ex art. 126 CGS, stabilisce in modo definitivo la responsabilità del club a titolo diretto (per la condotta del suo legale rappresentante, Turrin) e oggettivo (per la condotta del collaboratore Mazzacco) ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di giustizia sportiva, per i comportamenti posti in essere da un proprio tesserato, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F..
Quanto alla responsabilità personale del presidente Turrin, essa viene contestata ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS - la cosiddetta clausola generale - che impone ai soggetti dell'ordinamento sportivo l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.
Considerando, quindi, che tale disposizione non potrebbe essere interpretata come norma che permette la sanzione personale in assenza di un accertamento rigoroso della colpevolezza, il Tribunale federale territoriale, premettendo che il Turrin era stato chiamato a rispondere per una duplice responsabilità commissiva/omissiva, ricadente, da un verso, in culpa in eligendo per l’affidamento dell'incarico e, dall’altro, in culpa in vigilando per il mancato impedimento della pubblicazione, rispetto alla prima riteneva che la ipotizzata violazione dell'art. 4, comma 1, CGS dovesse essere contemperata con la usuale informalità degli incarichi affidati dalle associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.), basati su rapporti di fiducia personale, anche in vista di un imminente cambio di ruolo o tesseramento, valutando, indi che l'incarico di "direttore sportivo" affidato a Mazzacco da Turrin potesse essere interpretato come accordo di futura collaborazione, anticipato rispetto alla scadenza naturale del vincolo e comunque intervenuto a fine campionato; soluzione avvalorata, come emerso in istruttoria, dalla presenza di un direttore sportivo in carica, all’epoca dei fatti (2024-2025) e di analoga figura anche per la stagione 2025-2026 (seppure non nella persona del sig. Mazzacco), circostanze che deponevano, altresì, per la consapevolezza da parte della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S presieduta dall’incolpato degli obblighi connessi alla normativa federale.
Pertanto, il giudice a quo riteneva la colpa del sig. Mauro Turrin rientrante nella forma “lieve”, attenendo alla mancata verifica formale dello status federale di Mazzacco, non essendo emersa la prova che lo avesse incaricato a compiere l’illecito di contattare giocatori ancora vincolati ovvero che ne fosse consapevole, avendo, per altro, dichiarato, in sede di audizione, di aver esortato questi ad agire correttamente, considerando, indi, che l'illecito in violazione dell’art. 32 CGS fosse stato commesso da Mazzacco e Avitabile, posizioni già definite dal patteggiamento e per le quali la società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S era stata sanzionata ex artt. 6, commi 1 e 2 CGS.
Quanto alla culpa in vigilando, con riferimento all'illecito ex art. 32 CGS, per l’annuncio, sui social della società presieduta, del trasferimento del calciatore Jordan Avitabile, sebbene ancora contrattualmente legato ad altra squadra, osservava che dagli atti istruttori era emerso che il Mazzacco si era assunto la piena responsabilità dell’iniziativa e che il Turrin avesse appreso della pubblicazione solo a posteriori, indi, allorquando non era più in grado di intervenire preventivamente per rimuovere il contenuto.
Infine, circa l’attività di “proselitismo” (art. 32, commi 1 e 2, CGS e 95 bis NOIF) la riteneva insussistente essendo dirimente l’emerso intendimento del calciatore Avitabile di non rinnovare il vincolo sportivo, sebbene la scadenza contrattuale fosse fissata per il 30/06/2025, richiamando all’uopo precedente di questa Corte (decisione/0083/CFA-2022-2023) e chiarendo che, a differenza dei precedenti illeciti contestati, nella fattispecie l’infondatezza attingeva tanto la responsabilità del presidente che della società, seppure quest’ultima avesse patteggiato la relativa sanzione.
In ogni caso, si osservava che il principio di proporzionalità sanzionatoria impone che la sanzione personale inflitta al legale rappresentante ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, non costituisca duplicazione sanzionatoria (ne bis in idem sostanziale), ma debba essere basata su una condotta personale che presenti un disvalore autonomo e non meramente derivato, aspetti che escludeva.
In definitiva, accertata l’infondatezza dell’accusa di attività di proselitismo e considerati gli illeciti contestati al Turrin circoscritti alla culpa in eligendo e in vigilando in ordine ai medesimi fatti già patteggiati dall’associazione dallo stesso all’epoca presieduta, il Tribunale federale territoriale assumeva che le violazioni fossero già state soddisfatte dalla sanzione comminata alla società, consistente nell’ammenda per €400,00 e, per l’effetto, con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n.57 del 23.12.2025, respingeva il deferimento e proscioglieva il sig. Mauro Turrin, ritenendo assorbiti gli illeciti contestatigli nei profili di responsabilità accertati in capo alla società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, sanzionata ex art. 126 CGS.
Avverso la decisione de qua ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale con atto del 29/12/2025, invocandone la riforma affinché sia affermata la responsabilità disciplinare del sig. Mauro Turrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, in ordine alle condotte allo stesso ascritte, comminandogli la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, richiesta nel corso del procedimento di primo grado ovvero quella che sarà ritenuta giusta, sulla scorta di due distinti motivi.
Con il primo, si denunzia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere il primo Giudice, nonostante una chiara ricostruzione dei fatti rilevata correttamente anche nella pronuncia gravata, del tutto erroneamente ritenuto che “le violazioni contestate siano già state soddisfatte dalla sanzione comminata alla società, consistente
nell’ammenda per € 400,00 (quattrocento)”, così confondendo la responsabilità “diretta” ed “oggettiva” della società per il comportamento assunto dai propri tesserati e quella che, viceversa, invece grava in proprio sugli stessi, atteso che la responsabilità del sig. Mauro Turrin, pur accertata dallo stesso Tribunale federale territoriale, non sarebbe stata sanzionata per una ingiusta quanto incomprensibile applicazione del principio di “ne bis in idem sostanziale”, rimedio che non avrebbe riscontro normativo e che, comunque, si appaleserebbe contrario al principio generale di diritto della responsabilità personale dei tesserati per le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dai medesimi.
Con il secondo motivo, poi, si eccepisce la illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Giudice di prime cure ha prosciolto il deferito pur avendo riconosciuto che lo stesso sia stato autore dei fatti addebitatigli. Per altro il Tribunale sarebbe pervenuto alla decisione assolutoria richiamando a sostegno anche la pronuncia della Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale n. 66/TFN - SD del 3 Ottobre 2025 (A.S.D. Royal Team Lamezia), affermando la rilevanza di quanto ivi statuito (”La
ratio decidendi cruciale per il proscioglimento è stata "l'assenza di ogni criterio di ascrivibilità dei dedotti illeciti alla responsabilità degli stessi deferiti" e la "completa estraneità" del presidente”) pur avendo, nel caso di specie, riconosciuto il Turrin non estraneo alle condotte oggetto di deferimento e ferma restando la inconferenza del precedente citato attenendo lo stesso a fattispecie diversa.
Il reclamante, inoltre, si duole che la motivazione della impugnata decisione sarebbe inconferente anche là dove si sostiene che
”Non vi è prova che Turrin abbia incaricato Mazzacco affinché quest'ultimo compisse specificamente illeciti (come contattare Avitabile ancora vincolato) o che Turrin fosse consapevole dell'intenzione sleale di Mazzacco. Anzi, il Turrin dichiarava, in sede di audizione, di aver esortato il Mazzacco ad agire correttamente”, dal momento che con l’atto di deferimento non sarebbe stato contestato al presidente della società l’intervento per il tesseramento del calciatore Avitabile quanto la condotta relativa al conferimento dell’incarico di direttore sportivo al sig. Mazzacco, nonostante quest’ultimo fosse tesserato per un’altra società quale calciatore.
Infine, si sostiene la illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui rimarca la esistenza di contratti informali nell’ambito degli incarichi e ruoli conferiti dalle società sportive dilettantistiche, poiché non vi sono, per tale settore, norme che regolino l’instaurazione di rapporti diversi rispetto agli altri, tant’è che la valenza dei comportamenti e gli strumenti di valutazione degli stessi ai fini della loro rilevanza disciplinare non potrebbero essere dissimili rispetto a qualsiasi altro rapporto giuridico soggetto alla normativa federale.
Il resistente, pur avendo ritualmente ricevuto notifica del gravame, non si è costituito neanche nel presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo è fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
2. In primis, valga osservare come il Tribunale federale territoriale, nell’approcciarsi alla valutazione della contestata responsabilità personale del presidente Turrin, ritenga che “L'accertamento della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, quando non è specificamente correlata a un illecito doloso (es. frode sportiva), esige che l'omissione o l'azione del Legale rappresentante sia caratterizzata da un grado di negligenza o imprudenza estremo, cioè la colpa grave. L'omissione del presidente deve tradursi in una macroscopica e inescusabile inerzia, tale da equiparare la condotta, per disvalore, a un comportamento doloso o chiaramente fraudolento” (cfr. pagina 17 Comunicato Ufficiale n°57 del 23.12.2025).
2.1 L’assunto non è condivisibile.
Invero, l’art. 5, comma 1, del Codice di giustizia sportiva detta, in via generale, il criterio soggettivo di imputazione delle violazioni commesse dalle persone fisiche, stabilendo che esse sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili, “salvo diversa disposizione”.
Ne discende che, in mancanza di un’espressa previsione derogatoria, la responsabilità disciplinare della persona fisica postula e insieme esaurisce il proprio requisito soggettivo nella ricorrenza del dolo ovvero della colpa, senza che la norma esiga, quale presupposto costitutivo dell’illecito, una specifica qualificazione in termini di “colpa grave”.
La distinzione tra colpa lieve, colpa grave e ulteriori gradazioni dell’elemento soggettivo rileva, semmai, sul piano della commisurazione della sanzione in concreto, in coerenza con i principi codicistici di proporzionalità e graduazione, non già sul piano della configurabilità dell’illecito in sé.
2.2 Oltretutto, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, CFA, Sez. IV, n.16/2023-2024/B; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022), il ruolo del presidente di una società si caratterizza non solo per la rappresentanza del club nei confronti di tutti gli altri soggetti con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche e soprattutto, per la funzione di garanzia che la medesima figura assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto, del rispetto da parte dei tesserati ovvero di chi agisce per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserato, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.
Ne discende che la responsabilità del presidente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile, non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento di questi fosse conforme e coerente con l’ordinamento sportivo), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti e di quanti, seppur non tesserati, abbiano agito in nome o nell’interesse della società, derivanti proprio dall’assunzione della chiarita funzione del ruolo dirigenziale ricoperto.
3. Del pari, inconferente è da ritenersi il richiamo da parte del primo giudice ad una precedente decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n. 66/2025-2026, sia perché essa afferisce a diversa fattispecie (introduzione all’interno dello spogliatoio di squadra femminile di custode, soggetto non tesserato né incaricato dalla società, resosi responsabile di grave illecito lesivo della dignità e della riservatezza delle tesserate) esulante da qualsiasi condotta direttamente riconducibile alla funzione presidenziale, sia perché la medesima pronuncia non contempla certamente l'assenza di responsabilità dell’incolpato rispetto all'elemento di “grave colpevolezza”, impropriamente dedotto dal primo giudice, quanto la estraneità tout court.
4. Orbene, nel caso di specie, le violazioni delle norme contestate sono pacifiche per riconoscimento dello stesso reclamato, avendo il Turrin ammesso, in corso di audizione, sia di aver conferito al Mazzacco (come per altro da quest’ultimo ugualmente dichiarato nella medesima sede inquirente) l'incarico di reclutare calciatori per la A.S.D. A.C. Cordenonese 3S allorquando lo stesso era tesserato con altra società, sia di essere a conoscenza della pubblicazione sul social Facebook della notizia del trasferimento dell’atleta Avitabile in forza ad essa A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, nonostante fosse ancora sotto contratto con diversa compagine sportiva, circostanze anche valorizzate dal Tribunale federale territoriale (cfr. ancora pagina 17 Comunicato Ufficiale n°57 del 23.12.2025).
4.1 In aggiunta, giova ricordare che alla luce di copiosa giurisprudenza, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo piuttosto sufficiente un grado inferiore di certezza, che, comunque, faccia approdare alla ragionevole fondatezza della violazione contestata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti, tant’è che la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta applicando la regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (cfr., ad esempio, CFA, SS.UU., n.73/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 54/2025-2026; CFA, SS. UU., n. 51/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 37/2024) essendo adeguato un “confortevole convincimento” (cfr. CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024).
Resta fermo che tale grado di preponderante certezza, seppur inferiore a quello applicato in ambito penale, deve essere raggiunto sulla scorta di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da condurre ad un ragionevole affidamento circa la sussistenza delle contestazioni disciplinari, comunque in base a dati di fatto certi e, per l’effetto, scevri da mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024).
Pertanto, risalta come entrambe le infrazioni disciplinari, contestate dalla Procura federale con l’atto del 03.11.2025, siano addebitabili al sig. Mauro Turrin, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Cordenonese 3S, per la funzione di garanzia del rispetto degli obblighi di lealtà, correttezza e probità insita nel ruolo ricoperto.
5. Non coglie, altresì, nel segno la motivazione addotta dal Tribunale federale territoriale allorquando ritiene infondato il deferimento per la presunta attività di “proselitismo”, richiamando, allo scopo, il chiaro intendimento del calciatore di non rinnovare il contratto con la società di appartenenza scadente il 30/06/2025 (cfr. pagina 18 Comunicato Ufficiale n°57 del 23.12.2025).
Infatti, sul punto, il deferimento non attiene ad una attività del presidente della A.S.D. A.C. Cordenonese 3S tesa all’incentivazione al tesseramento con la stessa dell’Avitabile, influenzandone persuasivamente la volontà, quanto alla condotta relativa al conferimento dell’incarico di direttore sportivo al Mazzacco, nonostante questi fosse tesserato per altra società quale calciatore.
6. Infine, il primo giudice sostiene che, comunque, “le violazioni contestate siano già state soddisfatte dalla sanzione comminata alla società, consistente nell’ammenda per € 400,00 (quattrocento)”, ancora una volta richiamando ad esimente la pretesa assenza di elementi di “gravità” nel comportamento del Turrin ovvero la necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie nel segno di un “ne bis in idem sostanziale” (cfr. sempre pagina 18 Comunicato Ufficiale n°57 del 23.12.2025).
6.1 Invero, le responsabilità disciplinari della società sportiva e del suo rappresentante legale sono distinte: da un lato, la responsabilità della società, che opera secondo i moduli della responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6 CGS, per il fatto dei propri tesserati e dei soggetti comunque riconducibili al sodalizio; dall’altro lato, la responsabilità personale della persona fisica, che risponde in proprio, ai sensi degli artt. 4 e 5 CGS, per le condotte commissive od omissive ad essa addebitabili, secondo lo statuto di garanzia correlato alla funzione svolta nell’ordinamento sportivo.
Ne discende che l’irrogazione di una sanzione alla società non esaurisce né assorbe la responsabilità del presidente, quando la condotta di quest’ultimo presenti un disvalore proprio, non meramente riflesso: l’addebito al presidente non è una duplicazione meccanica del fatto altrui, bensì l’imputazione di una condotta personale, consistente nell’avere omesso di presidiare il rispetto delle regole federali nei rapporti riferibili all’attività sportiva della società.
6.2 Quanto al richiamo al principio del “ne bis in idem sostanziale”, non c’è violazione di tale principio allorché non vi sia identità tra i soggetti destinatari dei provvedimenti né con riferimento ai rispettivi oggetti, elementi necessari per descrivere una identità di giudizio rilevante al fine del ne bis in idem (Cass., Sezioni un., 23 aprile 2019, n. 11161, che evidenzia che, ai fini del principio in esame, occorre che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione, personae, causa petendi e petitum) (CFA, Sez. IV, n. 101/2019-2020).
Ne discende che è, già in radice, inconferente la costruzione seguita dal primo giudice, che trasla la logica del ne bis in idem dalla dimensione soggettiva e processuale (duplicazione a carico della stessa parte) ad una dimensione meramente “satisfattiva” dell’illecito, assumendo che la sanzione irrogata alla società possa assorbire quella, personale, del suo legale rappresentante.
Nel caso di specie, infatti, i destinatari delle conseguenze disciplinari sono diversi e l’assenza di identità soggettiva è, di per sé, dirimente per escludere l’operatività del ne bis in idem.
D’altro canto, anche quando ci si riferisce al principio del “ne bis in idem sostanziale” ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU – come sembra voglia fare il giudice di primo grado - l’attenzione resta concentrata sulla duplicazione punitiva riferita alla medesima persona per il medesimo fatto, secondo criteri elaborati dalla giurisprudenza europea.
Nel caso in esame, invece, l’architettura ordinamentale è costruita, ab origine, su piani di responsabilità differenziati tra ente e tesserato.
In tale quadro, l’eventuale concomitanza di conseguenze disciplinari a carico della società (ex art. 6 CGS) e del presidente (ex artt. 4 e 5 CGS), non integra alcuna duplicazione vietata, ma rappresenta l’ordinaria esplicazione di titoli di responsabilità diversi, funzionalmente non sovrapponibili.
6.3 D’altro canto, l’avere la società sportiva patteggiato una pena per le contestate violazioni, non può certamente assorbire quella da applicare al rappresentante legale, una volta accertatane la responsabilità personale.
Oltretutto non può disattendersi che l’accordo de quo, intervenendo tra Procura e Società, impedisce l’azione disciplinare nei confronti della medesima ma non la estingue, tant’è che esso ne rende impossibile il deferimento, ma non esclude la rilevanza dell’evento deferibile che, nella sua oggettività, permane.
Conseguentemente, è perfettamente compatibile con il sistema che il fatto originariamente oggetto di pattuizione possa comunque rilevare davanti al giudice nei confronti di diversa parte.
7. Accertata la sussistenza delle violazioni disciplinari contestate, deve essere irrogata la connessa sanzione.
All’uopo, non è secondario richiamare il costante indirizzo seguito da questa Corte, in virtù del quale “una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. Invero, l’efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nel quale l’illecito si è verificato e nel ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi (in tal senso, ex multis e da ultimo, CFA, SS.UU., n. 17/2024-2025). In tale prospettiva, nel commisurare la sanzione da irrogare, il Giudice sportivo non può dirsi vincolato alle richieste formulate dalla Procura, che ben può rideterminare nel quantum sia in pejus che in melius” (CFA, Sez. un., n. 92/2024-2025).
Pertanto, nel caso di specie, considerata la portata dei fatti e le modalità di commissione degli illeciti, si ritiene congruo determinare il trattamento sanzionatorio da irrogare nei confronti della parte reclamata, in ragione delle accertate responsabilità, nella misura della inibizione di mesi 4 (quattro).
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Mauro Turrin la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Mignone Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
