F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 162/TFN – SD del 9 Febbraio 2026 (motivazioni) – Alessandra Mariani, ASD Città Di Acilia – 145/TFNSD
Decisione/0162/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0145/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Valentina Ramella – Presidente
Monica De Vergori – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giuseppe Rotondo - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17359/221pf25-26/GC/PG/ep del 13 gennaio 2026 e depositato il 14 gennaio 2026, nei confronti della sig.ra Alessandra Mariani nonché della società ASD Città Di Acilia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con il provvedimento datato 13 gennaio 2026, prot. 17359/221pf25-26/GC/PG/ep, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- la signora Alessandra MARIANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Città di Acilia;
- la società A.S.D. CITTÀ DI ACILIA;
per rispondere:
- la signora Alessandra MARIANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Città di Acilia, della violazione dell’articolo 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito alla propria società la disputa della gara non autorizzata con la società Palocco, sul campo “San Francesco” di Acilia, in data 3.9.2025, peraltro consentendo che la stessa fosse arbitrata da un ufficiale di gara non regolarmente designato;
- la A.S.D. CITTÀ DI ACILIA degli atti e comportamenti, descritti supra, posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, signora Alessandra MARIANI, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare n. 221pf25-26, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 settembre 2025, ha ad oggetto «Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Ostia Lido in ordine alla direzione arbitrale di una gara amichevole tra la società Città di Acilia-Casal Palocco non autorizzata dalla FIGC da parte dell’associato Alessandro Albertini».
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti documenti:
- nota prot. 70/PR/gv del 07.9.2025 della Sezione di Ostia Lido della Associazione Italiana Arbitri avente ad oggetto « Segnalazione Infrazione Disciplinare – A.E. ALBERTINI ALESSANDRO – C.M. 6045199», con il relativo video allegato;
- foglio di censimento della società Città di Acilia per la stagione sportiva 2025/2026;
- foglio di censimento della società Palocco per la stagione sportiva 2025/2026;
- attestazione di mancata autorizzazione della gara tra le società Città di Acilia e Palocco resa dall’Ufficio Organizzazione Gare e Tornei del Comitato Regionale Lazio L.N.D.;
- verbale di audizione del signor Alessandro Albertini, ascoltato come persona sottoposta alle indagini dal Collaboratore della Procura Federale, Dott. Francesco Capraro;
- verbale di audizione della signora Alessandra Mariani, Presidente della società Città di Acilia, ascoltata come persona sottoposta alle indagini dal Collaboratore della Procura Federale, Dott. Francesco Capraro;
- verbale di audizione della signora Carmela Sainato, Presidente della società Palocco, ascoltata come persona sottoposta alle indagini dal Collaboratore di codesta Procura Federale, Dott. Francesco Capraro.
Avviato il procedimento disciplinare, la signora Alessandra MARIANI e la s.s. Città di ACILIA hanno presentato memoria difensiva alla Procura Federale.
Ritualmente notificate le corrispondenti Comunicazioni di Conclusione delle Indagini, le parti non si sono avvalse della facoltà di inviare atti difensivi prima della fissazione dell’udienza di merito.
Il dibattimento
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 5 febbraio 2026, il giorno dell’udienza sono presenti:
- per i deferiti Città di Acilia e signora Alessandra Mariani, l’avvocato Daniele De Santis per delega dell’avv. Luigi Russo; - per la Procura Federale, l’avv. Andrea Sterlicchio De Carli e l’avv. Francesco Keller.
In sede di dibattimento, la Procura Federale – riassunti i fatti che hanno dato la stura al deferimento - ha formulato le seguenti richieste:
- per la signora Alessandra Mariani, nella qualità di Presidente della società Città di Acilia: mesi 4 (quattro) di inibizione; - per la società Città di Acilia: euro 1000,00 (mille/00) di ammenda.
Il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento degli incolpati in quanto estranei all’organizzazione dell’amichevole. All’esito del dibattimento, il procedimento è stato trattenuto per la decisione.
La decisione
Il presente procedimento origina dalla segnalazione pervenuta dal Presidente della Sezione di Ostia Lido dell’AIA, mediante la quale si denunciava che l’Arbitro effettivo di calcio a 11, signor Alessandro Albertini, avrebbe arbitrato nel mese di settembre 2025 una gara amichevole non autorizzata tra le società Città di Acilia e Casal Palocco. Alla suddetta segnalazione veniva allegato un file video ritraente alcuni momenti della gara in questione.
Va premesso che la Procura Federale ha dovuto disporre l’archiviazione del procedimento limitatamente alla posizione del signor Alessandro Albertini per impossibilità di notifica della CCI all’indirizzo dal medesimo indicato quale domicilio.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la signora Carmela Sainato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Palocco, e il signor Claudio Tortolano hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Residuano, pertanto, le posizioni degli odierni deferiti.
Il Collegio ravvisa nelle posizioni della signora Alessandra MARIANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Città di Acilia, e della società A.S.D. CITTÀ DI ACILIA i presupposti della responsabilità per i fatti a loro ascritti.
Sulla rilevanza disciplinare dei fatti
E’ documentato in atti che l’evento sportivo tra le due compagini societarie si è svolto il 3 settembre del 2025.
La circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Albertini, riconosciutosi nel video allegato alla segnalazione, che ha confermato di avere effettivamente arbitrato la gara in questione, disputata sul campo “San Francesco” di Acilia il 3 settembre 2025, riferendo di essere a ciò stato invitato da un dirigente della società Città di Acilia.
Fondata è, altresì, la qualificazione dei fatti nei termini contestati dalla Procura Federale.
La società Città di Acilia ha omesso di richiedere la prescritta autorizzazione alla Lega di appartenenza per la disputa della suddetta gara e ha consentito alla propria squadra di partecipare a una gara non autorizzata, arbitrata da un ufficiale di gara non regolarmente designato.
La condotta trova riscontro nel paradigma normativo di cui l’art. 37, comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo cui “La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere”.
Nel caso di specie, l’incontro di calcio tra le compagini di Casal Palocco e Città di Acilia è consistito in una gara amichevole per lo svolgimento della quale non è stata chiesta (e a fortiori ottenuta) l’autorizzazione da parte del competente Comitato.
La documentazione allegata al fascicolo - in particolare i file video, le dichiarazioni acquisite in sede di audizione, la circostanza che ad arbitrare fosse un tesserato AIA - conferma l’accadimento dei fatti e la loro rilevanza ai fini disciplinari.
In definitiva, il Collegio ritiene che, sulla scorta degli accertamenti istruttori e all’esito dell’esame approfondito dell’intera documentazione versata in atti, il fatto storico sia stato sufficientemente comprovato sulla scorta di obiettivi riscontri.
Sulla responsabilità diretta e personale della signora Alessandra Mariani.
La signora Mariani, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di Presidente della società ASD Città di Acilia (circostanza pacifica in atti: si veda anche verbale di audizione).
In tale carica, la stessa risultava anche essere la rappresentante legale della Società.
In tale veste, oltre a rappresentare all’esterno la Società, la signora Mariani manteneva una responsabilità di vigilanza e di coordinamento sugli adempimenti amministrativi assumendosi le conseguenti responsabilità, non solo civili e penali, bensì anche disciplinari nell’ambito dei rapporti con l’Istituzione sportiva di appartenenza, quale garante della conformità normativa alle regole dell’ordinamento sportivo.
In virtù della sua posizione apicale nell’ambito della compagine societaria e in ragione del rapporto di immedesimazione organica, la signora Mariani deve, pertanto, ritenersi, direttamente e personalmente responsabile della condotta addebitatale.
In tale veste (rectius, carica), la signora Mariani era anche responsabile della gestione, dell’organizzazione nonché delle decisioni assunte dalla società, rispondendo, quindi anche delle violazioni legali e statutarie in cui la società medesima poteva incorrere.
E quand’anche la gestione ordinaria fosse stata delegata (la signora Mariani ha riferito in sede di audizione di non avere contattato personalmente l’arbitro ,di non essersi occupata personalmente dell’organizzazione dell’amichevole, di non occuparsi della parte agonistica della società; ha escluso, altresì - vedi memoria prodotta in sede di indagini - ogni coinvolgimento diretto nell'organizzazione dell’evento sportivo in questione e, conseguentemente, ogni responsabilità della società da lei presieduta), nella carica di Presidente ella manteneva la responsabilità di vigilanza e controllo.
Incombeva su di essa, infatti, il dovere di agire con diligenza professionale, di verificare il corretto andamento della gestione, di coordinare le attività, di impartire le opportune e necessarie istruzioni per evitare infrazioni, irregolarità e illeciti.
In atti consta che, all’epoca dei fatti, la signora Mariani si trovava nell’esercizio delle proprie funzioni per non essere stata destituita, sostituita o rimossa dalla carica.
Sul punto, trova applicazione il principio generale espresso nell’articolo 2392 del Cod. civ. secondo cui “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze … sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.
La responsabilità ascrittagli non è, dunque, di tipo “oggettivo” bensì diretta e personale, per fatti che nella carica di Presidente e legale rappresentante della società la signora Mariani non ha evitato che si verificassero, pur ricadendo nella propria sfera di controllo e dominio.
Sulla causalità efficiente.
Le circostanze fattuali addotte dalla signora Mariani, per quanto sopra argomentato, non sono apprezzabili come esimenti e non appaiono, pertanto, idonee a recidere il nesso eziologico tra condotta ed evento, ovvero ad esentare la deferita dalla responsabilità soggettiva.
Nella qualità di Presidente, la signora Mariani rappresentava la principale garante della gestione legale, amministrativa e tecnica della società rispondendo degli illeciti sportivi commessi da terzi per omessa vigilanza.
Il Presidente ha, infatti, responsabilità che derivano dal suo ruolo di rappresentanza e di gestione con riferimento specifico ad aree come la gestione finanziaria e l’adeguatezza organizzativa che, in ambito sportivo (tenuto conto della natura specifica della società amministrata) postulano il rispetto e l’osservanza di doveri legali e statutari, tra cui quelli discendenti dalle norme dell’ordinamento sportivo.
Per le stesse ragioni, sono pertanto irrilevanti le dichiarazioni secondo le quali la signora Mariani non si sarebbe occupata di questioni sportive, rientrando tale compito tra i doveri imposti dalla carica in ragione della specifica natura della società amministrata; sicché, il non averlo fatto non depone certo a favore di una causa esimente da responsabilità.
Il Collegio non ravvede nella circostanza i presupposti della condotta esimente, ovvero di una condotta positiva in termini di impegno attivo e concreto, improntata alla massima diligenza professionale che è normale esigere, nella circostanza, da parte di un soggetto qualificato all’interno dell’ordinamento sportivo.
Il valore probatorio, sufficiente per appurare la realizzazione del contestato illecito disciplinare, si è attestato, infatti, a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità (seppure inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio).
L’incedere dei fatti, tenuto conto delle circostanze concrete, ha disvelato, sulla base di indizi precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Per quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene la signora Mariani responsabile delle incolpazioni.
La responsabilità per gli atti e i comportamenti di cui sopra, posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, si estende alla società A.S.D. Città di Acilia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
Tenuto alfine conto del disvalore della condotta, applicati i principi di proporzionalità e afflittività, considerate le circostanze fattuali illustrate nella memoria procedimentale e ritenute le stesse apprezzabili positivamente quali circostanze attenuanti nei limiti e ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, il Collegio valuta congrue le seguenti sanzioni:
- per la signora Alessandra Mariani, nella qualità di Presidente della società Città di Acilia: mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società Città di Acilia: euro 1000,00 (mille/00) di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Alessandra Mariani, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD CIttà di Acilia, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Valentina Ramella
Depositato in data 9 febbraio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
