F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 164/TFN – SD del 16 Febbraio 2026 (motivazioni) – Pasquali Roberto, Bordin Davide, Valeriano Andrea, GSD Canada – 146/TFNSD

Decisione/0164/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0146/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Giuseppe Rotondo - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17268/167pf25-26/GC/DP/ff, depositato il 14 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Pasquali Roberto, Bordin Davide, Valeriano Andrea, nonché della società GSD Canada, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 12 gennaio 2026 (notificato e depositato il 14 gennaio 2026), ritenendo che l’indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, la Procura Federale ha deferito il sig. PASQUALI Roberto (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società G.S.D. Canada), il sig. BORDIN Davide (all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società G.S.D. Canada), il sig. VALERIANO Andrea (all'epoca dei fatti dirigente e responsabile Safeguarding tesserato per la società G.S.D. Canada) e la società G.S.D. Canada “per rispondere:

- il sig. PASQUALI Roberto, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, durante gli allenamenti e le gare ed in maniera più accentuata in occasione della gara G.S.D. Canada - Virtus Vercelli del 29.3.2025 valevole per la categoria Primi Calci, tenuto un comportamento inadeguato nei confronti dei calciatori della categoria Primi Calci da lui allenati, utilizzando all’indirizzo degli stessi un tono di voce elevato e perentorio ed una gestualità plateale, nonché richiamandoli per nome a seguito di errori tecnici, così ingenerando uno stato di insicurezza nei giovanissimi destinatari di tali condotte;

- il sig. BORDIN Davide,

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Roberto Pasquali, all'epoca allenatore tesserato per la società G.S.D. Canada, nel corso della stagione sportiva 20242025, durante gli allenamenti e le gare ed in maniera più accentuata in occasione della gara G.S.D. Canada - Virtus Vercelli del 29.3.2025 valevole per la categoria Primi Calci, tenesse un comportamento inadeguato nei confronti dei calciatori della categoria Primi Calci da lui allenati, utilizzando all’indirizzo degli stessi un tono di voce elevato e perentorio ed una gestualità plateale, nonché richiamandoli per nome a seguito di errori tecnici, così ingenerando uno stato di insicurezza nei giovanissimi destinatari di tali condotte;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 10, commi 1, 7 e 8, del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dall’art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società G.S.D. Canada, omesso di provvedere alla nomina di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e di comunicarla alla F.I.G.C. entro il 31.12.2024 (autocertificazione depositata soltanto in data 16.4.2025), nonché per avere omesso di predisporre e adottare, entro il 31.8.2024, un "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva" e un "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" dandone comunicazione alla F.I.G.C.;

- il sig. VALERIANO Andrea, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dall’art. 28 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di responsabile safeguarding della società G.S.D. Canada, nell'ambito del procedimentodi accertamento relativoalla segnalazione ID 2025-0027CFS della Commissione per le Politiche di Safeguarding, I) omesso di relazionare adeguatamente alla predetta Commissione in merito alla segnalazione oggetto di accertamento, II) per avere omesso di inviare alla medesima Commissione, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti, il "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva" ed il "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" adottati dalla società G.S.D. Canada, nonché III) per avere omesso di presentarsi all'audizione programmata per due volte dalla predetta Commissione;

- la società G.S.D. Canada a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte dei sig.ri Roberto Pasquali, Davide Bordin e Andrea Valeriano così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.”.

La fase istruttoria

L’indagine trae origine dalla segnalazione pervenuta in data 31 marzo 2025 tramite la piattaforma FIGC Safeguarding, avente ad oggetto una presunta condotta antiregolamentare posta in essere dall’allenatore della categoria Primi Calci 2017 della società G.S.D. Canada, sig. Pasquali Roberto, nei confronti dei propri calciatori, tutti minori di età, in occasione della gara disputata il 29 marzo 2025 tra G.S.D. Canada e U.S.D. Virtus Vercelli.

La segnalazione, identificata con ID 20250027 CFS, veniva inoltrata dalla sig.ra Ornella Turconi, genitore di un tesserato della società avversaria, la quale riferiva di aver assistito a un comportamento dell’allenatore caratterizzato da toni di voce particolarmente elevati, gestualità accentuata e frequenti invasioni del terreno di gioco. Secondo la percezione della segnalante, tali modalità comunicative avrebbero avuto un intento umiliante nei confronti dei bambini, che apparivano tesi e timorosi di sbagliare. La stessa evidenziava inoltre che l’allenatore chiamava ripetutamente i calciatori per nome e dichiarava di aver appreso, da altri spettatori, che al termine dell’incontro sarebbe stata scattata una fotografia dei giocatori per poi essere condivisa in una chat di gruppo con un commento denigratorio, circostanza che tuttavia la stessa non riferiva di aver direttamente constatato.

A seguito della segnalazione, la Commissione Safeguarding della FIGC avviava, in data 2 aprile 2025, il procedimento istruttorio, fissando il termine per la relazione al 5 maggio 2025.

In tale contesto, rilevata l’assenza di documentazione relativa agli adempimenti in materia di Safeguarding, la Commissione richiedeva alla G.S.D. Canada di comunicare il nominativo del Responsabile Safeguarding, che la società indicava solo in data 16 aprile 2025 nel sig. Andrea Valeriano, oltre il termine regolamentare del 31 dicembre 2024.

Il sig. Valeriano veniva quindi invitato a trasmettere il Modello Organizzativo di Controllo (MOC), il Codice di Condotta e una relazione sui fatti segnalati. A seguito di un sollecito inviato il 28 aprile 2025, il Responsabile riscontrava la richiesta in data 29 aprile 2025, limitandosi a fornire un riscontro di carattere meramente informativo; solo in data 5 maggio 2025 trasmetteva una relazione preliminare. Persistendo il mancato invio della documentazione richiesta, la Commissione disponeva successive proroghe del termine istruttorio, fissando altresì l’audizione del sig. Valeriano, che tuttavia non aveva luogo per la mancata partecipazione dell’interessato, nonostante le riconvocazioni.

Pertanto, in ragione della condotta omissiva e della persistente mancata trasmissione del MOC e del Codice di Condotta, la Commissione concludeva l’accertamento il 17 luglio 2025, trasmettendo gli atti alla Procura Federale il 22 luglio 2025, unitamente all’intero fascicolo istruttorio.

Iscritto il procedimento disciplinare, la Procura Federale acquisiva numerosa documentazione, tra cui il foglio di censimento delle due società per la stagione sportiva 20252026, i rapporti ufficiali delle gare GSD Canada – U.S.D. Virtus Vercelli (categoria Primi Calci) del 29 marzo 2025 e GSD Canada – A.S.D. Orizzonti Canavese del 30 marzo 2025, la documentazione relativa al tesseramento dei soggetti coinvolti, nonché il MOC e il Codice di Condotta della società G.S.D. Canada tardivamente adottati. Venivano altresì acquisiti screenshot di una conversazione WhatsApp intercorsa il 31 marzo 2025 tra i sigg. Leonardo Grittani e Davide Bordin.

Parallelamente, la Procura procedeva all’audizione delle persone informate sui fatti.

In particolare, venivano escussi, come da verbali agli atti: la sig.ra Ornella Turconi, segnalante e non tesserata, in data 25 settembre 2025; il sig. Roberto Pasquali, allenatore e consigliere del GSD Canada, in data 1° ottobre 2025; il sig. Andrea Valeriano, responsabile Safeguarding e consigliere del GSD Canada, anch’egli in data 1° ottobre 2025; il sig. Isidoro Esposito Inchiostro, consigliere della Virtus Vercelli, in data 3 ottobre 2025; il sig. Gianluca Spinelli, dirigente della Virtus Vercelli, nella medesima data; il sig. Davide Bordin, presidente del GSD Canada, sempre in data 3 ottobre 2025; il sig. Leonardo Grittani, dirigente del GSD Canada per la stagione sportiva 2024/2025, in data 19 ottobre 2025; il sig. Fabrizio Aurino, dirigente del GSD Canada per la stagione sportiva 2024/2025, in data 6 novembre 2025; nonché la sig.ra Michela D’Aniello, dirigente del GSD Canada, escussa anch’essa in data 6 novembre 2025.

L’attività istruttoria svolta dalla Procura si è articolata lungo due distinti profili di indagine:

1) da un lato, la ricostruzione della condotta del sig. Roberto Pasquali in occasione delle gare disputate nelle giornate del 29 e del 30 marzo 2025;

2) dall’altro, la valutazione della posizione della società G.S.D. Canada, con particolare riferimento al comportamento tenuto sig. Andrea Valeriano e dal Presidente Davide Bordin nei rapporti con la Commissione Safeguarding.

Quanto al profilo sub. 1) in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara del 29 marzo 2025, la segnalante sig.ra Ornella Turconi ha riferito di aver assistito a un comportamento dell’allenatore del GSD Canada, sig. Roberto Pasquali, caratterizzato da toni di voce elevati, gestualità accentuata e frequenti invasioni del terreno di gioco, che, secondo la sua percezione, avrebbero inciso negativamente sulla serenità dei giovani calciatori, apparsi tesi e timorosi.

Il sig. Roberto Pasquali, sentito sul punto, ha confermato la propria presenza alla gara, dichiarando di non ricordare gli episodi contestati. Ha ammesso di avere un carattere impulsivo e un coinvolgimento emotivo marcato, ma ha escluso di aver mai aggredito verbalmente i propri calciatori, negando in modo netto di aver pronunciato la frase offensiva riferita dalla segnalante. Ha inoltre chiarito che l’abitudine di chiamare i bambini per nome costituisce una prassi da lui sempre adottata.

Il dirigente accompagnatore sig. Leonardo Grittani ha descritto l’allenatore come emotivamente coinvolto e incline a rimproverare i bambini ad alta voce con gesti evidenti, precisando tuttavia di non aver mai udito insulti o frasi umilianti.

I tesserati della società avversaria, la Virtus Vercelli, hanno fornito dichiarazioni sostanzialmente convergenti. L’allenatore sig. Gianluca Spinelli ha riferito di aver notato un tono di voce elevato e una gestualità nervosa, senza rilevare comportamenti offensivi. Analogamente, il dirigente Isidoro Inchiostro Esposito ha descritto un atteggiamento nervoso dell’allenatore, osservando una certa tensione nei bambini, ma senza aver percepito insulti o frasi denigratorie.

Il Presidente della G.S.D. Canada, sig. Davide Bordin, ha dichiarato di non aver mai ricevuto segnalazioni negative sul comportamento del Pasquali, descrivendolo come un allenatore dal tono di voce naturalmente alto e dalla gestualità accentuata, ma non aggressivo, evidenziando il rapporto affettuoso instaurato con i giovani calciatori.

L’istruttoria ha inoltre esaminato fatti relativi alla gara del 30 marzo 2025 contro l’Orizzonti Canavese, in occasione della quale si sarebbe verificato un diverbio tra il Pasquali e la sig.ra Michela D’Aniello. Quest’ultima ha ridimensionato l’episodio, riferendo che l’alterco si sarebbe esaurito immediatamente e precisando di non aver mai assistito a comportamenti aggressivi o verbalmente violenti dell’allenatore nei confronti dei ragazzi.

Infine, il dirigente Fabrizio Aurino ha descritto il Pasquali come un allenatore di stile comunicativo tradizionale, forse non pienamente adeguato all’età dei bambini, ma comunque privo di intenti offensivi o umilianti, confermando altresì il forte coinvolgimento emotivo dello stesso.

Alla luce degli elementi raccolti e tenuto conto dell’accertamento della dinamica dei fatti relativi alla giornata del 30 marzo 2025, la Procura Federale ha limitato il proprio deferimento ai fatti accaduti il 29 marzo 2025 e oggetto della prima segnalazione. Accanto alla ricostruzione degli episodi contestati all’allenatore, l’attività istruttoria ha riguardato anche la posizione della società G.S.D. Canada, con specifico riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Safeguarding, così come sopra riportati, nonché la condotta tenuta dal tesserato sig. Andrea Valeriano, in qualità di referente Safeguarding, e del Presidente all’epoca dei fatti sig. Andrea Bordin (profilo sub. 2).

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 10 dicembre 2026 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini agli indagati (sig. PASQUALI Roberto, sig. BORDIN Davide, sig. VALERIANO Andrea e società G.S.D. Canada) che non hanno presentato memorie difensive e non hanno formulato richiesta di audizione.

Gli indagati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 del C.G.S. di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso in data 12-14 gennaio 2026 l’attuale deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 5 febbraio 2026, non sono pervenute difese da parte dei deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 5 febbraio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale gli Avv.ti Andrea Sterlicchio De Carli e Francesco Keller, i quali si sono riportati all’atto di deferimento richiamandone sinteticamente i contenuti e ne hanno chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. PASQUALI Roberto, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- al sig. BORDIN Davide, mesi 6 (sei) di inibizione

- al sig. VALERIANO Andrea, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società G.S.D. CANADA, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

I deferiti, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio né hanno partecipato all’udienza. All’esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità dei deferiti nei limiti di cui in motivazione.

A) Il deferimento del sig. PASQUALI Roberto e la condotta sub a) del deferimento del sig. BORDIN Davide Come sopra ricostruito, la condotta contestata al sig. Pasquali attiene all’avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, durante allenamenti e gare, ed in modo più accentuato in occasione dell’incontro G.S.D. Canada – Virtus Vercelli del 29 marzo 2025, tenuto un comportamento ritenuto inadeguato nei confronti dei calciatori della categoria Primi Calci da lui allenati, caratterizzato dall’utilizzo di un tono di voce elevato e perentorio, da una gestualità plateale, nonché dal richiamo nominale dei giovani atleti a seguito di errori tecnici, così da ingenerare, secondo l’impostazione accusatoria, uno stato di insicurezza nei giovanissimi destinatari di tali condotte.

Ritiene il Collegio che, all’esito della puntuale e approfondita attività istruttoria svolta così come dettagliatamente sopra ricostruita, ed in particolare alla luce delle numerose audizioni effettuate in fase di indagini, che hanno coinvolto una pluralità di soggetti in differenti ruoli e posizioni, non emerga la prova della sussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante ascrivibile al sig. Pasquali.

Dall’esame complessivo delle dichiarazioni raccolte si ricava, infatti, un quadro sostanzialmente omogeneo in ordine alle modalità comportamentali dell’allenatore, le quali convergono nel descrivere una figura caratterizzata da una marcata partecipazione emotiva, da un tono di voce elevato e da una gestualità accentuata.

Tuttavia, occorre precisare che i comportamenti accertati — sebbene connotati da modalità comunicative non sempre pienamente adeguate al contesto dell’attività sportiva giovanile e, in taluni casi, tali da apparire potenzialmente idonei a generare nei bambini atteggiamenti di contrazione o insicurezza — non assumono i connotati tipici della violazione delle norme in materia di Safeguarding, non risultando integrati profili di aggressività verbale, di violenza psicologica, né elementi di intenzionalità lesiva. Dall’istruttoria, infatti, non emergono elementi idonei a ricondurre le condotte tenute dal sig. Pasquali nell’alveo di comportamenti qualificabili come abuso psicologico, violenza verbale o umiliazione ai danni dei minori rilevanti ai fini delle Politiche di Safeguarding FIGC.

Nessuno dei testimoni escussi ha riferito di offese, espressioni ingiuriose, appellativi denigratori o atteggiamenti deliberatamente svalutanti rivolti ai giovani calciatori.

La complessiva attività istruttoria restituisce, pertanto, un quadro caratterizzato da una comunicazione energica, talora sopra le righe, ma priva di elementi oggettivi idonei a dimostrare una volontà di umiliare o mortificare i bambini, né l’utilizzo di espressioni ingiuriose o denigratorie.

Rileva, inoltre, il Tribunale che nessuno dei genitori risulta aver mai formalizzato contestazioni in ordine alla condotta dell’allenatore; al contrario, per quanto emerge dalle dichiarazioni acquisite, il sig. Pasquali ha sempre intrattenuto un rapporto positivo con i propri giocatori.

Né, del resto, dalle risultanze istruttorie si rinviene traccia di ripercussioni sul piano psicologico o emotivo in capo ai minori coinvolti.

Ciò premesso, è orientamento consolidato degli organi di giustizia sportiva, cui il Collegio intende uniformarsi, quello secondo cui, affinché possa configurarsi un illecito disciplinare, è necessario che gli atti posti in essere risultino idonei a compromettere il bene giuridico protetto dalla norma e presentino un minimo di concretezza, superando la soglia della mera potenzialità offensiva e traducendosi in comportamenti apprezzabili, concreti ed efficaci rispetto al fine perseguito (cfr. CFA, SS.UU., n. 19/20202021; TFN, n. 99/20242025).

Affinché una condotta possa essere ritenuta disciplinarmente rilevante e, dunque, sanzionabile, è pertanto necessario che essa risulti concretamente idonea a incidere in modo significativo sui beni giuridici tutelati dall’ordinamento federale. Solo in presenza di un’effettiva lesione o di un pericolo concreto per tali valori fondamentali può configurarsi una responsabilità disciplinare in capo al soggetto agente.

Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, non vi è la possibilità di ritenere provata la sussistenza di un atteggiamento tale da comportare una lesione in danno dei minori.

Come noto, infatti, le norme in materia di Safeguarding sono finalizzate a prevenire abusi, molestie, discriminazioni e condotte vessatorie in ambito sportivo, anticipando la tutela mediante l’imposizione di modelli organizzativi e codici di condotta idonei a proteggere i soggetti vulnerabili, in particolare i minori. Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall’integrità psicofisica dell’atleta, unitamente alla sua dignità e libertà di autodeterminazione.

Tale disciplina non è, tuttavia, diretta a sanzionare ogni modalità comunicativa energica, ma soltanto quelle condotte che risultino effettivamente lesive o concretamente idonee a ledere i suddetti beni giuridici. È dunque necessaria una valutazione sostanziale dell’offensività del comportamento. In assenza di umiliazioni, minacce o abusi di potere, il mero utilizzo di un linguaggio fermo o deciso non integra, di per sé, una violazione disciplinare.

Nel caso di specie, non risultano accertate ripercussioni psicologiche, né emergono elementi di svilimento o mortificazione dei minori; difetta, pertanto, la concreta lesione del bene giuridico protetto dalle norme in materia di Safeguarding.

Ne consegue che la condotta, pur potendo apparire migliorabile sotto il profilo pedagogico, non assume rilievo disciplinare e giustifica il proscioglimento del deferito.

Conseguentemente, deve disporsi il proscioglimento anche del sig. Bordin Davide con riferimento alla condotta contestata sub a) dell’atto di deferimento, in quanto riferita ai medesimi fatti.

B) Sui restanti punti del deferimento Residua, a questo punto, la valutazione:

- della condotta sub b) del sig. Bordin Davide, per avere omesso di provvedere alla nomina di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e di comunicarla alla F.I.G.C. entro il termine del 31 dicembre 2024 (autocertificazione depositata soltanto in data 16 aprile 2025), nonché per avere omesso di predisporre e adottare, entro il 31 agosto 2024, un “Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva” e un “Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”, dandone comunicazione alla F.I.G.C.;

- delle condotte contestate al Responsabile Safeguarding sig. Valeriano Andrea, così come puntualmente indicate nel deferimento; – della conseguente responsabilità della società G.S.D. Canada.

Prendendo le mosse dal primo punto, relativo alla condotta del sig. Bordin Davide, occorre precisare che l’articolo 10, comma 1, del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni dispone che “1. Tutte le Società devono predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle “Linee Guida FIGC” di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (di seguito, anche solo il “Modello”) e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo “Codice”), conformi a dette Linee Guida”.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo prevede che “7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l’invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società”.

Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce, infine, che “8. Le Società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l’invio a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, l’avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023”.

Tutte e tre le disposizioni richiamate prevedono, in sintesi, specifici adempimenti da eseguire entro termini espressamente individuati.

Nel caso di specie, risulta provato che, a fronte del termine fissato dall’articolo 10, comma 7, ai fini della nomina del Responsabile Safeguarding entro il 31 dicembre 2024, tale nomina è stata effettuata soltanto in data 16 aprile 2025, allorché la società, a seguito della richiesta inoltrata dalla Commissione in data 3 aprile 2025, ha depositato l’autocertificazione nominando quale Responsabile Safeguarding il sig. Valeriano Andrea. La nomina risulta, pertanto, intervenuta ben oltre il termine previsto dalla norma regolamentare.

Parimenti risultano violati i commi 1 e 8 della medesima disposizione. Dall’istruttoria è infatti emerso che, quantomeno fino al momento della segnalazione — e dunque oltre il termine del 31 agosto 2024 — la società non aveva adottato il Modello Organizzativo di Controllo e il Codice di Condotta, né aveva provveduto a darne comunicazione alla Federazione.

Tali documenti, peraltro, non sono stati neppure trasmessi dal sig. Valeriano Andrea, invitato a farlo in data 17 aprile 2025, successivamente alla nomina quale Responsabile Safeguarding. Lo stesso, infatti, sollecitato in data 28 aprile 2025, nella giornata successiva si è limitato a inviare una relazione sui fatti oggetto di istruttoria relativi all’incontro del 29 marzo 2025, senza inoltrare la documentazione richiesta, costituita dal Modello Organizzativo di Controllo e dal Codice di Condotta.

Quanto sopra trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dal Presidente della G.S.D. Canada, sig. Davide Bordin, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, il quale ha ammesso le omissioni della società, dichiarando: “Ammetto per una svista mia e del Direttore Sportivo abbiamo tardato con la nomina [del responsabile Safeguarding], che abbiamo effettuato solo in seguito alle ripetute chiamate da parte della Federazione” e, con riferimento alla mancata trasmissione del Modello Organizzativo di Controllo e del Codice di Condotta, precisando: “confermo che sono stati inviati in ritardo ma che ora sono disponibili e sono stati caricati sul portale”.

Passando all’esame della condotta del sig. Valeriano Andrea, assumono rilievo, oltre all’omesso invio della documentazione sopra richiamata nonostante i ripetuti solleciti ricevuti, l’omessa e comunque insufficiente collaborazione fornita nel corso del procedimento, nonché l’inadempimento rispetto agli obblighi informativi e partecipativi connessi al ruolo di Responsabile Safeguarding, anche con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione relativi alla gara del 29 marzo 2025.

Come emerge dalla documentazione istruttoria, in data 17 aprile 2025 il sig. Andrea Valeriano veniva formalmente invitato a trasmettere copia del Modello Organizzativo e di Controllo (MOC) e del Codice di Condotta, nonché a fornire, “entro dieci giorni”, una relazione sull’accaduto. A fronte di un primo sollecito inviato in data 28 aprile 2025, il sig. Valeriano riscontrava la richiesta il giorno successivo, limitandosi a dichiarare che la società “è venuta a conoscenza dell’accaduto solo grazie alla vostra mail”, senza tuttavia trasmettere la documentazione richiesta.

Successivamente, in data 5 maggio 2025, il sig. Valeriano trasmetteva una relazione di carattere preliminare, nella quale ribadiva che la Società “non è assolutamente a conoscenza dei fatti oggetto di controllo”. Nella medesima data, tenuto conto dell’incompletezza degli adempimenti e al fine di consentire un pieno esercizio del contraddittorio, la Commissione concedeva una prima proroga del termine per la conclusione della procedura, fissandolo al 4 giugno 2025.

Persistendo la mancata trasmissione del MOC e del Codice di Condotta, la Commissione disponeva una seconda proroga fino al 24 giugno 2025 e fissava l’audizione del sig. Valeriano per il 20 giugno 2025. Il sig. Valeriano, tuttavia, chiedeva il rinvio dell’audizione il giorno antecedente alla data stabilita, adducendo “problemi di salute”.

La Commissione, in un’ulteriore ottica di massima collaborazione, concedeva quindi una terza proroga, fissando il nuovo termine al 15 luglio 2025, e riconvocava il sig. Valeriano per l’8 luglio 2025. Nonostante la richiesta dello stesso di posticipare l’orario dell’audizione e di estenderne la partecipazione anche al Presidente della società, la Commissione dava atto che “senza alcun avviso, né il sig. Valeriano, né il Presidente della GSD Canadà si collegavano al link trasmesso”, con conseguente esito negativo dell’audizione.

Particolare rilievo assume, poi, la dichiarazione resa dal sig. Valeriano in ordine alle ragioni della propria reiterata mancata comparizione alle audizioni fissate dalla Commissione Safeguarding, laddove lo stesso affermava: “non sono comparso sia per motivi lavorativi e familiari e perché mi sono risentito delle frasi che mi erano state dette da Roma, dalla Federazione, che voleva che io come Responsabile del Safeguarding organizzassi dei corsi per sensibilizzare dirigenti ed allenatori, ma essendo il mio volontariato, si fa quel che si può”.

Tale dichiarazione, lungi dal costituire valida giustificazione, conferma quanto già rilevato dalla Commissione, e cioè la persistente e consapevole mancanza di collaborazione istituzionale da parte del referente Safeguarding della società, nonostante le numerose proroghe concesse e le reiterate convocazioni formalmente notificate.

La condotta così accertata, valutata nel suo complesso, è suscettibile di rilievo disciplinare, avendo il deferito omesso di adempiere agli obblighi normativamente previsti e di collaborare efficacemente con gli organi federali competenti in materia di Safeguarding. Risultano pertanto provate le condotte omissive dei sigg. Bordin Davide e Valeriano Andrea, i quali non hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni. Gli obblighi di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché di adozione e comunicazione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta, previsti dal Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, sono assistiti da termini la cui inosservanza integra autonoma violazione disciplinare. La tardiva ottemperanza agli adempimenti regolamentari, anche se successiva a sollecitazioni dell’organo federale competente, non vale ad escludere la responsabilità Il sig. Valeriano, inoltre, non ha fornito alcuna effettiva collaborazione alla Commissione Safeguarding per l’accertamento dei fatti oggetto di indagine, vanificando, di fatto, la procedura istruttoria attivata.

Ai fini della determinazione della sanzione, il Collegio ritiene di evidenziare che:

- quanto al sig. Bordin Davide, tenuto conto del proscioglimento in ordine al capo a), appare congruo rideterminare la sanzione nella misura di due mesi di inibizione, tenuto conto della previsione di cui all’articolo 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva;

- quanto al sig. Valeriano Andrea, considerato l’accertamento di tutte le condotte omissive contestate, il numero dei rinvii concessi e la gravità della reiterata mancata collaborazione con gli organi federali, il Collegio ritiene congruo confermare la proposta della Procura e comminare la sanzione di quattro mesi di inibizione ai sensi dell’articolo 28-bis del Codice di Giustizia Sportiva. La società G.S.D. Canada risulta conseguentemente sanzionabile a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio Presidente all’epoca dei fatti, sig. Bordin Davide, nonché dal sig. Valeriano Andrea, tesserato per la medesima società ed all’epoca dirigente e Responsabile Safeguarding. Ai fini della quantificazione della sanzione, assume altresì rilievo la mancata comparizione del sig. Andrea Bordin, anch’egli regolarmente convocato, innanzi alla Commissione Safeguarding, circostanza che ha impedito di acquisire elementi utili per valutare le iniziative eventualmente assunte e il livello di consapevolezza della società in ordine al ruolo e alle responsabilità connesse alla tutela dei minori.

Tenuto conto del proscioglimento dei deferiti per le condotte di cui al precedente punto a), il Collegio ritiene congruo rimodulare la sanzione rispetto a quanto richiesto e comminare, nei confronti della società, l’ammenda di euro 600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Pasquali Roberto. Irroga le seguente sanzioni:

  • al sig. Bordin Davide, mesi 2 (due) di inibizione;
  •  al sig. Valeriano Andrea, mesi 4 (quattro) di inibizione;
  •  alla società GSD Canada, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                           Valentina Ramella

 

Depositato in data 16 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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