F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0114/CSA pubblicata del 4 Febbraio 2026 – società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l-calciatore Bonanomi Andrea

Decisione/0114/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0173/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0173 del 2026, proposto da ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL e BONANOMI ANDREA, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 54/DIV del 20/01/2026;

visto il reclamo;

visti tutti gli atti della causa;

sentito l’Arbitro della gara; sentito il legale dei reclamanti Avv. Gian Pietro Bianchi; relatore nell'udienza del giorno 30/01/2026 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL e BONANOMI ANDREA hanno impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ATALANTA e SALERNITANA del 18/01/2026, è stata comminata al calciatore BONANOMI ANDREA la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara: “per avere, al 32’ minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello sterno, rendendo necessario l’intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione, i reclamanti hanno dedotto alcuni motivi.

In particolare i reclamanti hanno evidenziato che il calciatore Bonanomi ha sempre manifestato una condotta disciplinare rispettosa delle regole e della lealtà sportiva.

Inoltre hanno affermato che la condotta de quo non è stata connotata né da violenza né da antisportività, trattandosi di un mero intervento di gioco scomposto in cui il calciatore, a dire dei ricorrenti, non avrebbe colpito con i tacchetti l’avversario ma con la parte interna del piede.

Sentito l’Arbitro della gara e il legale dei reclamanti e previa discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 30 gennaio 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli Ufficiali di gara ex art. 61, comma 1, C.G.S. facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Nella fattispecie il Direttore di gara è stato sentito dalla Corte e ha confermato la condotta tenuta dal calciatore Bonanomi riportata nel referto.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto arbitrale, preciso e dettagliato, la condotta tenuta nella circostanza dal calciatore Bonanomi deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S. con la squalifica di due giornate effettive di gara.

Infatti per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante una azione di gioco, che viola gravemente le regole dell’agonismo e dell’etica sportiva, eccedendo i limiti consentiti. Giurisprudenza ben nota ai reclamanti che la richiamano nel loro atto.

Passando ad esaminare la condotta oggetto del presente giudizio, sulla base di quanto refertato dal Giudice di Gara, occorre evidenziare come il comportamento del calciatore risulti di particolare gravità, trattandosi di intervento con uso di forza eccessiva, con pallone a distanza di gioco, con tacchetti esposti all’altezza dello sterno, che ha messo a serio rischio l’integrità fisica del calciatore avversario.

A nulla rileva la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze.

Questa Corte, in considerazione di quanto precede, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Bonanomi Andrea.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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