F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0119/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2026 – ASD Cisterna C5/ASD Alta Futsal
Decisione/0119/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0147/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0147/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD Cisterna C5 in data 12.01.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n. 426 del 24.12.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.01.2026, l’Avv. Andrea Galli e uditi gli Avv.ti Monica Fiorillo ed Eduardo Chiacchio per la società reclamante, il Sig. Matteo Colonna per la società A.S.D. Alta Futsal.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione resa a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 426 del 24.12.2025, integralmente riassuntiva del procedimento di prime cure, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC statuiva quanto segue.
GARA DEL 29/11/2025: ASD CISTERNA 5 – ASD ALTA FUTSAL - Reclamo proposto da: ASD Cisterna 5. Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CISTERNA 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in epigrafe non è stata disputata in quanto prima dell’inizio della gara la Società Alta Futsal presentava riserva scritta in cui chiedeva la verifica della larghezza delle linee del terreno di gioco. Gli arbitri, a seguito di misurazione, riscontravano che le linee misuravano 5 cm di larghezza, comunicando le risultanze ad entrambe le squadre. La società di casa si adoperava per cercare di ripristinare le linee come previsto da Regolamento di gioco, ma una volta trascorso il tempo di attesa molte linee del terreno di gioco non erano ancora della larghezza richiesta e gli arbitri, quindi, dopo essersi recati nello spogliatoio della società Alta Futsal per ottenere l’assenso ad aspettare oltre il tempo di attesa per poter disputare l’incontro ed aver ottenuto un rifiuto, comunicavano alla squadre di casa l’impossibilità a disputare l'incontro visto la misura irregolare delle linee del terreno di gioco. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente (CISTERNA) ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse comminata la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la società si era prontamente adoperata a risolvere la problematica ed alle ore 18:35 aveva completamente rifatto tutte le linee della stessa dimensione e dello stesso. La terna arbitrale avrebbe constatato l’avvenuta regolarizzazione del terreno di gioco ed avrebbe comunicato la decisione di iniziare la gara, ricevendo però il diniego da parte della squadra avversaria che si rifiutava di partecipare all’incontro. Concludeva, quindi, che la responsabilità per la mancata disputa dell’incontro era riconducile esclusivamente alla Alta Fustal che si era rifiutava immotivatamente di prendere parte alla gara impedendo così il regolare svolgimento della stessa. Con le memorie difensive depositate nei termini la resistente eccepiva che, contrariamente a quanto ricostruito dalla ricorrente, la terna arbitrale dopo aver verificato la larghezza delle linee ed aver notano che le stesse risultavano essere di 5cm comunicava alla società di casa di avere a disposizione 30 minuti per adeguare quanto inadempiente invitando la società ospitata a sostare negli spogliatoi. Trascorsi pochi minuti dopo le 18:30,gli arbitriavrebbero verificato lo stato dei luoghi e constatato l’inadempienza persistente, fischiando così la fine della gara. In seguito a tale decisione, la società ospitata sarebbe stata oggetto di comportamenti minacciosi da parte di persone riconducibili alla società ospitante, che avrebbero costretto la squadra ospite a chiudersi nello spogliatoio e chiedere telefonicamente l’intervento delle forze dell’ordine. Per tali motivi chiedeva a sua volta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della ASD CISTERNA C5, non avendo quest’ultima rispettato il regolamento degli impianti e dei campi di gioco. Il ricorso è infondato e va respinto, mentre può trovare accoglimento la domanda formulata da parte resistente per quanto di seguito esposto. Dall’esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente ASD CISTERNA non ha trovato riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori in merito alla decisione del direttore di gara di non dare inizio all’incontro su un campo di gioco irregolare. Dall’esame del referto di gara, infatti, è emerso che: “Alle ore 17:45 la Società Alta Futsal presentava riserva scritta in cui chiedeva la verifica della larghezza delle linee del TDG. Nell'immediatezza con il collega AR2, con gli strumenti forniti dalla società ospitante provvedevamo alla misurazione delle linee che risultava della larghezza di 5 Cm (cinque). Veniva quindi comunicato tale esito alle squadre. La società di casa si adoperava quindi a ripristinare le linee come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1070. Nel mentre venivano allertate tutte le componenti, sia la dirigenza AIA da parte nostra, che quella della Divisione calcio a 5 da parte della società ospitante. Alle ore 18:30 trascorso quindi il tempo di attesa constatavamo che molte linee del TDG non erano ancora della larghezza richiesta, la società ospitante continuava ad adoperarsi per la sistemazione.” Nel successivo supplemento di referto richiesto l’arbitro ha precisato che “Alle ore 17:45 come riportato sulla Riserva presentata dalla società ALTA FUTSAL veniva consegnata la stessa, si provvedeva alla misurazione delle linee e si comunicava alla società ospitante l'irregolarità del terreno di gioco. Alle ore 18:30 insieme ai colleghi rientravamo sul terreno di gioco e constatavamo che le linee non erano completate e che tesserati della società A.S.D. CONIT CALCIO A5 erano ancora intenti ad allargare le linee del Terreno di gioco (nello specifico una linea di fondo e le linee di un'area di rigore). Quindi ci recavamo nello spogliatoio dell'Alta Futsal per chiedere loro se erano intenzionati ad attendere oltre il tempo di attesa. La società Altafutsal ci comunicava che non era disposta ad attendere oltre e non rilasciava alcuna dichiarazione per disputare l'incontro. usciti dallo spogliatoio tornavamo sul terreno di gioco e comunicavamo alla società Conit la volontà dell'alta squadra.” Ai sensi della Regola 1 del regolamento del gioco del calcio a cinque la società ospitante è tenuta a far si che il campo di gioco risulti regolare nelle misure. Secondo quanto previsto dalla Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, con riferimento alla DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO, “Tutte le linee devono avere una larghezza di 8 cm.” Qualora siano rilevate dal direttore di gara misure irregolari del terreno di gioco, secondo quanto previsto dall’art.3 della Guida Pratica Aia Regola 1, “l’arbitro tramite il capitano inviterà la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e comunque entro il tempo di attesa. Se ciò non fosse possibile, non sarà dato inizio alla stessa.” Nella fattispecie in esame gli arbitri, dopo aver rilevato l’irregolarità delle misure delle linee di campo (larghezza di 5cm anziché di 8cm) ed aver atteso il tempo di attesa (fino alle ore 18:30), constavano che persisteva l’irregolarità del rettangolo di gioco in quanto molte linee del terreno di gioco non erano ancora della larghezza richiesta di cm 8 e, dunque, correttamente assumevano la decisione di non dare inizio alla gara su un campo irregolare. A nulla vale, poi, la doglianza della ricorrente circa il comportamento tenuto nell’occasione dall’Alta Futsal di non volere prendere ugualmente parte all’incontro dopo che l’arbitro aveva comunicato che era scaduto il tempo di attesa.
Ai sensi dell’art.54 delle NOIF e del Regolamento di gioco il tempo di attesa è fissato in 30 minuti ed una volta scaduto detto termine gli arbitri non possono più dare inizio alla gara, anche se le Società fossero d’accordo per disputare l’incontro. Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., artt. 54 e 59 N.O.I.F ed i C.U. n. 1070 del 16/05/2025 e n.01/25, PQM a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 321 del 03/12/25 si decide: - di respingere il ricorso, comminando alla ASD CISTERNA 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; - la tassa di reclamo viene addebitata».
Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la ASD Cisterna C5 affidandosi sostanzialmente a tre motivi di reclamo: 1) carenza motivazionale della decisione impugnata; 2) violazione procedurale, perpetrata dalla controparte, in relazione al disposto dell’art. 59, comma 4, NOIF; 3) erronea applicazione delle norme del CGS da parte del giudice di prime cure.
In particolare, la reclamante ha dedotto che:
- l’art. 10 del CGS non prevede la punizione della perdita della gara per fattispecie similari a quella in argomento;
- l’art. 54 delle NOIF non prevede la sanzione della sconfitta a tavolino nel caso di ritardo nella presentazione in campo delle squadre;
- non trovano applicazione le norme innanzi citate, in quanto la propria squadra si era presentata regolarmente in campo, in divisa di gioco, già da prima dell’orario programmato per l’inizio della gara;
- la Società Alta Futsal avrebbe violato l’art. 59 NOIF, comma 4, del CGS (secondo cui “I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara…”), per non avere presentato alcun reclamo prima dell’inizio della gara ed essendosi limitata a consegnare all’Arbitro un foglio scritto a mano senza alcuna intestazione, privo di destinatario, di contestazioni e di riferimenti normativi, con una semplice richiesta di “attenzione alla dimensione delle linee delimitanti il rettangolo di gioco”;
- le linee di delimitazione del rettangolo di gioco erano regolarmente larghe 5 cm, mentre solo le linee di porta devono essere obbligatoriamente di 8 cm, come da Guida Pratica AIA, Decisioni Ufficiali FIGC, Disposizione n.1, par. 3);
- gli Arbitri non hanno comunicato ad alcun loro dirigente e/o atleta, in violazione dell’art. 3 della Guida Pratica AIA Regola 1, la durata del tempo di attesa, così impedendo ad essa reclamante di conoscere (perché non risultante da alcuno degli atti di gara) il tempo che avrebbe avuto a disposizione per ripristinare le condizioni di regolarità del terreno di gioco;
- non essendo stato ufficializzato il tempo di attesa, il rifiuto opposto dalla società Alta Futsal alla richiesta degli Arbitri circa la disponibilità a disputare la gara deve intendersi quale rinuncia della società stessa, con le conseguenze di cui all’art. 53, comma 2, CGS.
La reclamante ha quindi concluso chiedendo: in via principale, di accogliere il reclamo con la condanna della Società Alta Futsal alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 2 delle NOIF; in via subordinata, di disporre la disputa della gara non giocata per evidente errore tecnico commesso dagli Ufficiali di gara.
La società Alta Futsal si è costituita con memoria difensiva depositata il 21.01.2025, concludendo per il rigetto del reclamo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 gennaio 2026 sono comparsi per la reclamante l’Avv. Monica Fiorillo e l’Avv. Eduardo Chiacchio, i quali hanno preliminarmente eccepito la tardività della memoria di costituzione della società Alta Futsal ed hanno quindi insistito, nel merito, per l’accoglimento del reclamo.
È altresì comparso il dirigente Sig. Matteo Colonna per la società A.S.D. Alta Futsal, il quale si è riportato alla memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la memoria difensiva della società A.S.D. Alta Futsal, in quanto depositata in data 21.01.2025 oltre il termine di 4 giorni prima dell’udienza di cui all’art.72, comma 2, CGS.
Ciò premesso, dal referto di gara e dal successivo supplemento, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, emerge, in sintesi, che alle ore 17:45, come riportato anche sulla riserva presentata all’Arbitro dalla società Alta Futsal, si provvedeva alla misurazione delle linee, al cui esito (larghezza di soli 5 cm in luogo della misura prescritta di 8 cm.) il Direttore di Gara comunicava alla società ospitante l’irregolarità del terreno di gioco. Alle ore 18:30 gli Ufficiali di Gara rientravano sul terreno di gioco e constatavano la permanenza dell’irregolarità, in quanto le linee non erano completate e gli incaricati della società ospitante erano ancora intenti ad allargarle (nello specifico, una linea di fondo e le line di un'area di rigore). Quindi gli Arbitri si recavano nello spogliatoio della società Alta Futsal per chiederne la disponibilità ad attendere oltre il tempo di attesa, ma, ricevuta risposta negativa, comunicavano alla società ospitante l’impossibilità di far disputare la gara.
Ebbene, il Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16.05.2025 FIGC LND Divisione Calcio a 5, all’art. 4 (Area di gioco) stabilisce che “L’area di gioco deve essere un rettangolo, con linee di delimitazione perimetrali ed interne chiaramente visibili di larghezza di 8 cm.”. A sua volta, il Regolamento di Giuoco Calcio A Cinque, alla Regola 1, pag.8, dispone che “ 3. DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO - La lunghezza della linea laterale deve essere maggiore della lunghezza della linea di porta. Tutte le linee devono avere una larghezza di 8 cm”.
Di conseguenza, l’asserzione della reclamante secondo cui solo le linee di porta devono essere obbligatoriamente della larghezza di 8 cm, non trova rispondenza nella normativa regolamentare vigente.
Circa la procedura seguita per l’accertamento della riscontrata irregolarità, la stessa appare sostanzialmente corretta, seppure con talune anomalie comunque non rilevanti.
Si legge nella Guida Pratica AIA del Regolamento di Giuoco Calcio A Cinque, alla Pag.23, che “3. Se il capitano di una squadra, anche se ritardataria, formula riserve riguardo alla regolarità del rettangolo di gioco e delle sue particolarità, quali sono le formalità da osservare e come si devono comportare gli arbitri? Le riserve devono essere presentate per iscritto prima dell’inizio della gara all’arbitro”. Tale disposizione si combina con l’art.59, comma 4, NOIF, secondo cui “I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara…”, dovendosi intendere il termine reclamo coincidente con quello di riserva scritta di cui alla norma del Regolamento di giuoco sopra richiamata, come peraltro confermato anche nella decisione n. 72 del 14.10.2025 del Collegio di Garanzia dello Sport, avente ad oggetto una vicenda analoga a quella in delibazione, che ha tratto origine proprio da una riserva scritta.
Fermo restando che, nel caso di specie, il documento sottoposto all’Arbitro dalla società Alta Futsal prima dell’inizio della gara comunque integra i requisiti della riserva (tale essendo l’espressione utilizzata), va precisato che, essendo l’Arbitro l’unico soggetto competente a decidere sulle condizioni di praticabilità del campo “per intemperie o per qualunque altra causa” (art. 60, comma 1, NOIF), la riserva (o reclamo che dir si voglia) svolge l’unica funzione di consentire alla società interessata di far eventualmente valere le ragioni dell’irregolarità dinanzi al Giudice Sportivo: ma non impedisce all’Arbitro, indipendentemente dalla riserva o anche su sollecito verbale, di procedere autonomamente con le verifiche sulle regolarità-praticabilità del terreno di gioco prima e durante la gara ed di assumere le conseguenti decisioni.
Per quanto concerne il tempo di attesa utile per la regolarizzazione del campo di gara, a norma della medesima disposizione regolamentare sopra richiamata, “Questi provvederà alle verifiche usando gli strumenti di misura che la Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione. Qualora le irregolarità siano contestate e riguardino la segnatura in generale, l’arbitro tramite il capitano inviterà la Società ospitante ad eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara e comunque entro il tempo di attesa”. Ne consegue che, in mancanza di uno specifico tempo assegnato dall’Arbitro, troverà applicazione l’ordinario termine di 30 minuti normativamente previsto dalla medesima Guida Pratica AIA del Regolamento di Giuoco di Calcio a Cinque (tra cui pag.84 Decisioni Ufficiali Figc) e, soprattutto, dall’art. 60, comma 2, NOIF, ai sensi del quale “In caso di rinvio dell’inizio della gara … il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara”.
Da ultimo, risulta infondato anche il rilievo secondo cui al caso di specie non sarebbe applicabile l’art.10 CGS con riferimento alla sanzione della perdita della gara, posto che detta norma stabilisce chiaramente che “1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque...”
Per completezza espositiva e motivazionale, non può non rilevarsi l’effettiva inconferenza del richiamo, operato dal Giudice Sportivo, all’art. 54 NOIF che, in quanto riferito al ritardo nella presentazione delle squadre in campo, non appare applicabile alla presente fattispecie, senza tuttavia alcun pregiudizio sulla decisione impugnata.
Ugualmente inconferente risulta l’anomala “consultazione” della squadra ospite, da parte dell’Arbitro, circa la possibilità di disputare la gara, rilevando unicamente, ai fini della correttezza della decisione di non dare inizio alla gara, l’oggettivo permanere della situazione di irregolarità delle linee a seguito dell’inutile decorso del tempo di attesa.
Ne consegue che la decisione impugnata deve ritenersi nel complesso condivisibile e da confermare.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
