F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0120/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2026 – A.S.D. Cairese 1919

Decisione/0120/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0153/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

 Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0153/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Cairese 1919 in data 12.01.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 63 del 07.01.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatrice nell’udienza del giorno 22.01.2026, tenutasi in modalità mista, la Prof.ssa Iole Fargnoli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Cairese ha proposto reclamo avverso l’ammenda di 1.300,00 comminata dal Giudice Sportivo di primo grado “per avere propri sostenitori dal 15o del secondo tempo rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara, i medesimi sostavano nei pressi degli spogliatoi tenendo atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori avversari”.

Il rapporto dell’arbitro, Sig. Andrea Giordani, riporta, al proposito, che al quindicesimo minuto del secondo tempo, in seguito alla rete della squadra avversaria, un gruppo di sostenitori della società A.S.D. Cairese “situati nella tribunetta che si trova sul lato opposto rispetto alle panchine ed alla tribuna principale, hanno iniziato ad insultarmi urlando frasi del tipo: ‘Sei scandaloso! Fai cagare! Sei scarso! Devi andare al centro commerciale la domenica invece che venire a fare dei danni qua! Torna a Modena a mangiare i tortellini!’”. Nello stesso referto il Direttore di gara dà anche conto di un’ulteriore condotta degli stessi sostenitori, che dopo il fischio finale “si avvicinavano nella zona degli spogliatoi, senza entrarci e rimanendo oltre i cancelli ad una distanza di circa 30 metri, provocando alcuni calciatori della società avversaria per rinfacciare loro la sconfitta”.

La reclamante, in merito alla prima delle due condotte, formula le proprie scuse per il comportamento dei propri sostenitori. In ordine alla seconda condotta, rappresenta invece l’estraneità della società ai fatti avvenuti nei pressi, ma non all’interno della zona spogliatoi (accessibili solo ai tesserati), sostenendo che eventuali comportamenti verificatisi in quelle aree non possono essere attribuiti ai sostenitori della Cairese.

Chiede, di conseguenza, di ridurre l’ammenda inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve essere accolto, seppure nei termini riportati di seguito.

In merito agli insulti profferiti dai propri tifosi all’indirizzo del Direttore di gara, la reclamante li ammette, dichiarando di porgere, al riguardo, le proprie scuse.

Tuttavia, il pur encomiabile riconoscimento delle proprie responsabilità non è idoneo a mitigarne le conseguenze sul piano disciplinare, attesa la mancanza di alcun fattivo intervento (neppure dedotto) volto ad impedire le intemperanze dei tifosi medesimi, seppure contenute a livello verbale.

Quanto alla seconda condotta contestata dal Giudice Sportivo, sebbene la società sia chiamata a rispondere del comportamento dei propri sostenitori ai sensi dell’art. 6 comma 3 C.G.S. e fermo restando che le intemperanze si sarebbero manifestate comunque al di fuori della zona-spogliatoi, il referto arbitrale si presenta sul punto quantomai generico, nella misura in cui non vengono esplicitate le modalità della asserita provocazione perpetrata ai danni dei calciatori della compagine avversa, peraltro ad una notevole distanza dai cancelli (chiusi) degli spogliatoi.

Per le anzidette ragioni, la Corte ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in 700,00.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 700,00.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli                                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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