F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0123/CSA pubblicata del 5 Febbraio 2026 – Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L.

Decisione/0123/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0156/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0156/CSA/2025-2026, proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L. in data 15.01.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 63 del 07.01.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella riunione del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 63 del 07.01.2026, con cui è stata disposta la squalifica per 12 giornate effettive di gara del proprio allenatore, sig. Roberto Taurino, per i fatti accaduti al termine della partita fra il Barletta 1922 e la Virtus Francavilla Calcio, disputata il 4 gennaio 2026.

Come riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, il tecnico della società reclamante è stato ritenuto responsabile dell’infrazione sanzionata dall’art. 36, comma 1, lett. B) CGS, perché «al termine della gara, raggiungeva con fare minaccioso il Direttore di gara e profferiva al suo indirizzo espressioni irriguardose mentre gli stringeva con forza la mano in maniera irridente.

Allontanato da un dirigente della propria squadra, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, raggiungeva nuovamente il Direttore di gara con fare minaccioso, costringendo l’arbitro ad indietreggiare per evitare il contatto fisico. Nella circostanza reiterava le espressioni offensive ed irriguardose e sferrava un violento schiaffo sulla mano dell’Ufficiale di gara facendogli cadere il cartellino. Si allontanava quindi, definitivamente, continuando a tenere un atteggiamento offensivo».

La reclamante, «pur consapevole della condotta censurabile posta in essere dal proprio allenatore», come riconosce nel proprio atto di impugnazione, invoca una mitigazione del trattamento sanzionatorio, con conseguente riduzione della squalifica inferta al sig. Taurino, lamentando:

- l’errata applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 1, lett. B) CGS, inerente la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, in luogo della fattispecie più lieve di cui all’art. 36, comma 1, lett. A) CGS, riconducibile alla condotta meramente ingiuriosa ed irriguardosa nei riguardi dell’arbitro;

- un vizio di motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo, in quanto i fatti ascritti al sig. Taurino non sarebbero stati puntualmente descritti e riportati nel referto di gara;

- l’omesso riconoscimento del nesso di continuazione, ex art. 81 c.p., fra le plurime condotte poste in essere, nel medesimo contesto temporale e con unitarietà di intenti, dall’allenatore della Virtus Francavilla;

- la mancata concessione delle attenuanti atipiche, previste dall’art. 13 CGS.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 22 gennaio 2026, udito l’avv. Filippo Pandolfi in rappresentanza della Virtus Francavilla Calcio S.S.D. a R.L., il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il referto del direttore di gara, a cui è attribuita fede privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, ricostruisce in maniera puntuale la serie di comportamenti gravemente oltraggiosi, violenti ed intimidatori a danno dell’Arbitro posti in essere, al termine della partita con il Barletta 1922, dall’allenatore della Virtus Francavilla Calcio. In particolare, il sig. Roberto Taurino, immediatamente dopo il triplice fischio finale, si dirigeva «con fare minaccioso e con notevole impeto, correndo, inseguito, peraltro, da alcuni dirigenti ospiti» verso l’ufficiale di gara, al quale «stringeva con forza la mano con fare ironico» e «proferiva urlando le seguenti parole: che cosa cazzo fai, abbiamo giocato per oltre 2 minuti, tu sei un pazzo». Solo grazie all’intervento di un dirigente accompagnatore della Virtus Francavilla, si riusciva ad allontanare momentaneamente il tecnico, così da consentire all’Arbitro di estrarre il cartellino rosso per notificargli l’espulsione per proteste. A quel punto, però, il tecnico si avvicinava nuovamente «a meno di un metro, con veemenza e con fare minaccioso» verso l’Arbitro, costringendolo «a fare un passo indietro ed a stendere un braccio per mantenere la distanza al fine di evitare un contatto fisico». In quel frangente, lo stesso continuava ad urlare, indirizzando all’ufficiale di gara le seguenti parole: «non vali un cazzo sei scarso» e subito dopo, quando l’Arbitro aveva il braccio alto per la notifica disciplinare, «con una certa violenza» gli sferrava «uno schiaffo sul dorso» della mano, facendo volare a terra il cartellino rosso. Dopo il plateale gesto, l’allenatore della Virtus Francavilla si allontanava in direzione degli spogliatoi «continuando a gesticolare ed inveire» nei riguardi dell’Arbitro che veniva apostrofato in questi termini: «“non capisci un cazzo, sei scarso”».

Il rapporto arbitrale risulta senza dubbio dettagliato e tutt’altro che evanescente, ben delineando la pluralità e la gravità delle espressioni offensive e dei gesti minacciosi e violenti di cui si è reso responsabile l’allenatore della Virtus Francavilla Calcio.

È pienamente condivisibile, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Giudice Sportivo che ha correttamente ricondotto simili comportamenti nell’alveo dell’illecito disciplinare di cui all’art. 36, comma 1, lett. B) del Codice di Giustizia Sportiva, trattandosi di condotte gravemente irriguardose realizzate nei confronti dell’ufficiale di gara, concretizzatesi in un contatto fisico. I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla reclamante, attinenti fatti non sovrapponibili a quelli per cui si procede, non scalfiscono la portata del costante orientamento della Giustizia sportiva che ravvisa gli estremi del “contatto fisico” allorché si evidenzia, come riscontrato nel caso in esame, la “volontaria aggressività” del tesserato a discapito dell’ufficiale di gara, nel quadro di «un’attività impetuosa ed incontrollata» (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146).

Lo stesso gesto irridente, tutt’altro che amichevole e rispettoso, con cui l’allenatore del Francavilla Calcio ha stretto « con forza» la mano dell’Arbitro, unitamente al «violento schiaffo» con cui ha successivamente colpito l’arto inferiore del direttore di gara, integrano di per sé, oggettivamente, delle modalità di contatto fisico con l’Arbitro particolarmente deprecabili e di ineludibile gravità.

Vanno parimenti disattese le doglianze espresse dalla reclamante in ordine alla dosimetria della sanzione comminata al proprio tesserato. Il Giudice Sportivo ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, dell’istituto dell’illecito continuato, effettivamente riconosciuto nell’ordinamento sportivo, per quanto formalmente non disciplinato dal Codice di giustizia sportiva (in tal senso si v., ex multis, CSA, sez. III, decisione n. 165 del 4.2.2022, in cui è richiamata ampia giurisprudenza in materia e, da ultimo, CSA, sez. III, decisione n. 59 dell’11.11.2025).

L’art. 81 del codice penale sanziona con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. La continuazione è istituto ispirato al principio del favor rei e si risolve nella concessione, allorché ne ricorrano i presupposti, di un calcolo della pena complessivamente più favorevole di quello derivante dal cumulo materiale delle singole pene in astratto irrogabili (così, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, decisione n. 39 del 20.10.2025). Nel rigoroso rispetto di questi canoni di diritto, alla sanzione minimale di otto giornate di squalifica, prevista dall’art. 36, comma 1, lett. B) CGS per l’illecito disciplinare commesso dall’allenatore della Virtus Francavilla Calcio, è stato opportunamente apportato un ulteriore aumento di quattro giornate di squalifica, tenuto conto del vincolo della continuazione che per l’appunto collega, fra loro, le diverse affermazioni offensive e la pluralità di atti violenti e minacciosi, tutti distintamente censurabili, ascrivibili al tecnico della Virtus Francavilla Calcio.

L’assenza, nella stagione sportiva 2025-2026, di precedenti disciplinari a carico del sig. Roberto Taurino non vale a giustificare, di per sé, la concessione delle invocate attenuanti generiche previste dall’art. 13, comma 2, CGS, stante la pluralità e la rilevanza delle condotte offensive platealmente reiterate dal tecnico, a discapito dell’Arbitro, al termine della gara fra il Barletta 1922 e la Virtus Francavilla Calcio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it