F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0125/CSA pubblicata del 6 Febbraio 2026 – società SSD A.R.L. Inter SM Sanmaurese – calciatore Mario Merlonghi

Decisione/0125/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0164/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Iole Fargnoli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0164/CSA/2025-2026, proposto dalla società SSD A.R.L. Inter SM Sanmaurese in data 18.01.2026;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 68 del 13.01.2026, in relazione alla gara Recanatese ASD/SSD A.R.L. Inter SM Sanmaurese del 11.01.2026, valevole per il Campionato di Serie D, girone F;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza del giorno 27.01.2026, tenutasi in modalità mista, la prof.ssa Iole Fargnoli.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD A.R.L. Inter SM Sanmaurese ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al capitano della sua squadra, il calciatore Mario Merlonghi.

In base al rapporto dell’arbitro, Sig. Ferdinando Carluccio, il calciatore Mario Merlonghi “protestava mandandomi a quel paese”. La protesta si verificava nelle immediatezze del pareggio raggiunto dalla Recanatese al minuto 49esimo del secondo tempo.

La reclamante non nega che il capitano abbia protestato, precisando però che si sarebbe limitato a commettere un gesto “ consistito nell’alzare il braccio dal basso verso l’alto dettato dal rammarico per la decisione avversa del Direttore di gara”; gesto peraltro istintivo e non rivolto al Direttore di gara che, nella rappresentazione della società Sanmaurese, era in quel momento distante dal Merlonghi.

Aggiunge inoltre la reclamante che, quand’anche si ritenesse effettivamente rivolta al Direttore di gara, tale condotta non aveva assunto toni ingiuriosi o minacciosi.

Rileva pertanto che la sanzione di 4 giornate effettive di squalifica non è proporzionata e di giustizia se la si compara alla sanzione di medesima portata inflitta, nello stesso comunicato ufficiale della LND, alla condotta di un giocatore che, a gioco fermo, ha colpito un avversario con un calcio e con un colpo alla nuca.

La reclamante chiede quindi la riduzione della squalifica in misura equa e proporzionata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Il referto arbitrale non esplicita modalità particolarmente irriguardose della protesta, né dà conto di espressioni pronunciate dal

calciatore suscettibili di recare offesa al Direttore di gara, il quale si limita a rappresentare di essere stato mandato “a quel paese”. Il che ben può essere avvenuto secondo le modalità descritte dalla reclamante (il gesto del braccio dal basso verso l’alto all’indirizzo del Direttore di gara).

Tale condotta, comunque biasimevole anche per la carica di capitano rivestita dal Merlonghi, è tuttavia da definire, al più, come gravemente antisportiva e come tale da sanzionare, ai sensi dell’art. 39 comma 1 C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Iole Fargnoli                                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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