F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0126/CSA pubblicata del 6 Febbraio 2026 – società A.S.D. U.S. Cures Calcio A5
Decisione/0126/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0166/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Carmine Fabio La Torre - Componente (relatore)
Iole Fargnoli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0166/CSA/2025-2026 proposto dall’ASD U.S. Cures Calcio A5, in data 20.01.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 489 del 14.01.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 27.01.2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Carmine Fabio La Torre; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
L’ASD U.S. Cures Calcio A5 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 inflitta in relazione alla gara di campionato nazionale di serie B di calcio a cinque maschile, svolta in data 10.01.2026, tra ASD Recanati calcio A5 e ASD U.S. Cures Calcio A5 (pubblicata in data 14.01.2026 sul Comunicato Ufficiale n. 489 della Divisione Calcio a Cinque).
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento dell’ammenda: “(…) Perché propri sostenitori in campo avverso giungevano a diverbio con sostenitori della squadra avversaria causando la momentanea sospensione dell’incontro per circa tre minuti. Perché i medesimi sostenitori a seguito dell’aggressione di un proprio calciatore faceva indebito ingresso sul terreno di gioco creando una situazione di tensione e disordine, sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai tesserati (…)”.
La reclamante chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda, censurando il provvedimento, sulla base di quattro ordini di motivi: 1) insussistenza del presunto diverbio tra i sostenitori delle due squadre e inapplicabilità, a proprio carico, della responsabilità ex l’art. 6 C.G.S., non essendo possibile individuare i propri sostenitori (presenti nel numero esiguo di 16), in quanto entrambe le tifoserie erano posizionate nello stesso settore per assenza di delimitazioni; 2) insussistente ingresso in campo dei propri sostenitori, così come provato dalla ripresa video allegata al reclamo; 3) sproporzione e disparità di trattamento sanzionatorio rispetto alla sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 applicata all’ASD Recanati calcio A 5, quale effettiva responsabile dell’evento che aveva condotto alla sospensione della gara; 4) comportamento collaborativo mantenuto nell’occasione, concretatosi anche con la richiesta di intervento delle forze dell’ordine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In via preliminare corre l’obbligo di precisare che, relativamente all’ammissibilità della registrazione dell’episodio oggetto di aggressione fornito come mezzo di prova confutante la motivazione del Giudice Sportivo, la Corte ritiene che tale registrazione non possa trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.
Come conferma la giurisprudenza di questa Corte (cfr. CSA, sez. III, decisione n. 12/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 107/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 111/CSA/2025-2026) se, per un verso, l’art. 58, comma 1, CGS stabilisce che “(…) I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale (…)”, per altro verso l’art. 61, comma 2 C.G.S. ne definisce il perimetro di ammissibilità, limitandolo “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”. Ipotesi che, pacificamente, non ricorre nella presente fattispecie.
Ciò posto la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi immune da vizi, poiché assunta sulla base degli atti ufficiali della gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S.
Più in particolare, si legge nel referto di gara redatto dall’arbitro che “(…) Al minuto 18:29 del primo tempo, si registrava un clima di tensione tra le due tifoserie presenti sugli spalti. I sostenitori di entrambe le società iniziavano a scambiarsi insulti reciproci e qualche spintone creando una situazione di potenziale criticità per l'ordine pubblico e il regolare svolgimento della gara. Si dà atto che la situazione non è degenerata ulteriormente grazie al tempestivo e collaborativo intervento dei Capitani di entrambe le squadre e dei Dirigenti. Quest'ultimi si sono prontamente adoperati per richiamare alla calma i propri sostenitori, riuscendo a placare gli animi e a ristabilire un clima idoneo alla prosecuzione della gara. Al minuto 4:59 del secondo tempo, mentre l’azione di gioco era regolarmente in svolgimento, la gara veniva interrotta e definitivamente sospesa a causa di un grave episodio di violenza che rendeva impossibile la prosecuzione in condizioni di sicurezza. Nello specifico, un individuo presente in tribuna (non identificato) faceva indebitamente ingresso sul terreno di giuoco e si dirigeva verso il calciatore n. 9 della Società Cures, Sig. Messina Alberto. Il predetto individuo colpiva violentemente con un pugno all’altezza dell'occhio il calciatore n. 9, il quale, per effetto del colpo ricevuto, cadeva a terra manifestando evidente dolore. si denota un’altra persona che tentava di colpire i giocatori del Cures uomo sulla mezza età con felpa rossa episodio meglio visibile dal collega crono. Da qui circa 30 persone non identificate, provenienti dalle tribune occupate dai sostenitori di entrambe le società, scavalcavano le recinzioni e facevano indebito ingresso sul terreno di gioco. Tali soggetti entravano in campo con l'intento di prendere parte alla disputa e difendere i rispettivi calciatori, creando una situazione di grave tensione, disordine e pericolo che rendeva impossibile il proseguimento della gara in condizioni di sicurezza. Anche l'oa Sig. Emiliano Fabbri veniva colpito dalla mischia alla spalla sinistra a tal punto da rompergli il cinturino dell'orologio. I calciatori e i dirigenti di entrambe le società non prendevano parte alla rissa bensì cercavano di difendersi dall'invasione. Constatata l'impossibilità di riportare l'ordine e di garantire l'incolumità dei presenti, mi vedevo costretta a decretare la sospensione definitiva della gara emettendo il triplice fischio. Subito dopo, i dirigenti della società Cures mi comunicavano ufficialmente la propria volontà di non voler abbandonare il terreno di gioco fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Gli stessi dichiaravano di aver già provveduto a contattare i Carabinieri, richiedendone il pronto intervento. Contestualmente, la società Cures ribadiva la ferma intenzione di non voler proseguire la gara (qualora ci fossero stati i presupposti per una ripresa), motivando tale scelta con la mancanza di condizioni di sicurezza. (Si allega al presente rapporto la dichiarazione scritta consegnata dalla società Cures.) Dopo circa 30 minuti dal triplice fischio finale, giungevano presso l'impianto sportivo i Carabinieri del comando di Porto Recanati che procedono a identificare noi arbitri, il calciatore colpito e i due presidenti delle società che sin da subito si sono mostrati collaboranti. Si dà atto che il Presidente della società Recanati dichiara di non conoscere l'aggressore e di fornire alle autorità competenti, filmati e quanto necessario per l'individuazione del soggetto. La società Cures mi informa che avrebbe accompagnato il calciatore al pronto soccorso (…)”.
Ciò premesso, se per un verso l’Arbitro non ha individuato con precisione i sostenitori entrati in campo, essendosi limitato ad indicarne la provenienza “dalle tribune occupate dai sostenitori di entrambe le società” (seppure riferendo comunque “con l'intento
di prendere parte alla disputa e difendere i rispettivi calciatori”), per altro verso il Cronometrista, con maggiore precisione e completezza, riferisce essersi trattato di sostenitori “riconducibili ad entrambe le fazioni”, evidenziando altresì che anche in precedenza vi erano state intemperanze (scontri fisici e verbali) tra i diversi sostenitori che avevano comportato la sospensione temporanea della gara per tre minuti.
Tutto ciò giustifica ampiamente l’ammenda irrogata, peraltro in modesta misura, alla società reclamante.
Né alcuna disparità di trattamento può ravvisarsi rispetto alla concorrente sanzione inflitta alla società Recanati C5 ed alla quale, proprio perché maggiormente responsabile per i fatti accaduti, è stato imposto, oltre alla più gravosa ammenda di € 1.200,00, anche l’obbligo della disputa di 3 gare casalinghe a porte chiuse.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
