F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0127/CSA pubblicata del 6 Febbraio 2026 – sig. Mario Piccinocchi

Decisione/0127/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0175/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone – Componente

Roberto Benedetti - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0175/CSA/2025-2026 proposto dal sig. Mario Piccinocchi per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 54/DIV del 20/01/2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 30/01/2026 tenutasi in videoconferenza, il dott. Roberto Benedetti e udita l’avv. Francesca Auci per il Sig. Mario Piccinocchi; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo proposto il signor Mario Piccinocchi, collaboratore della prima squadra della società sportiva Alcione Milano s.r.l., rappresentato, difeso ed assistito dall’Avv. Cesare Di Cintio del Foro di Roma, ha impugnato la sanzione inflittagli nel C.U. 54/DIV del Giudice Sportivo Lega Pro del 20 gennaio 2026  (Campionato Serie C SKY WIFI 2025–2026, partita Lumezzane – Alcione Milano del 17 gennaio 2026) nella parte in cui il Giudice Sportivo comminava a suo carico la squalifica per 3 gare effettive e l’ammenda di Euro 500,00, “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e non corretta nei confronti

dell’Arbitro in quanto:

1. all’interno del terreno di gioco, gli si avvicinava accusandolo di avere pronunciato parole sconvenienti nel corso della gara, per contestarne l’operato;

2. mentre rientrava negli spogliatoi, reiterava la predetta condotta ribadendo le medesime accuse.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)”.

Sostiene il reclamante di non aver tenuto nell’occasione alcuna condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma – per quanto riguarda la prima contestazione -  di aver semplicemente chiesto chiarimenti all’ufficiale di gara sul comportamento dallo stesso tenuto durante tutta la gara, essendosi rivolto – a suo dire - nei confronti degli atleti in modo inappropriato e prepotente, con  termini offensivi, tanto da sentirlo dire che, indipendentemente dalle condotte di ciascun club, lui i falli non li avrebbe dati.

Per la seconda contestazione, invece, ha solo anticipato quanto avrebbe fatto, ovvero notiziare dell’accaduto le competenti sedi, per evitare che condotte di questo genere si potessero ripetere.

Né nel primo, né nel secondo caso, ritiene che la sua condotta integri i presupposti per essere qualificata offensiva, ingiuriosa o minacciosa, come definita da precedenti giurisprudenziali di questo ordinamento, essendosi semplicemente limitato ad esprimere il proprio parere nei confronti dell’attività prestata, entro i limiti del diritto di critica che si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, apparendo al contrario coerente e proporzionata a quanto accaduto.

Pertanto, la condotta da lui tenuta non rientra tra quelle previste dall’articolo 36 CGS FIGC, anche ammesso che ci fosse una responsabilità, la squalifica di 3 giornate con l’ammenda di euro 500,00 appare del tutto sproporzionata rispetto agli eventi riportati dall’arbitro nel proprio rapporto di gara. Al riguardo, fa presente la sua notevole esperienza calcistica e che nella sua lunga carriera non ha mai, prima d’ora, subito sanzioni per la propria condotta, essendosi, invece, sempre distinto per il proprio rigore e la propria correttezza, da valutarsi ai fini della sanzione inflitta.

In via istruttoria chiede l’audizione del delegato della Procura Federale e del delegato della Lega Pro, nonché dell’allenatore in seconda della prima squadra, che potrà confermare quanto asserito.

Conclude chiedendo: “in accoglimento del presente gravame ed in riforma della delibera impugnata, così giudicare nel merito: In via principale: a rideterminare la sanzione della condotta del signor Mario Piccinocchi per tutte le ragioni esposte nel presente reclamo, anche in applicazione di circostanze attenuanti e del proprio rigore comportamentale, per il quale non ha mai, prima d’ora, subito sanzioni di tale genere”.

All’udienza è intervenuta per il reclamante l’avv. Francesca Auci che ha ribadito contenuti e richieste del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato e va quindi accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.

L’accaduto è chiaro e ben definito in atti e quindi non necessita di approfondimenti istruttori.

Il comportamento tenuto dal reclamante nell’occasione è da ritenersi contrario alle regole federali. Quale collaboratore della prima squadra dell’Alcione Milano, posizionato nella seconda panchina, non ricopriva alcun ruolo qualificato che gli consentisse di rivolgersi all’arbitro, né durante, né dopo la gara, meno che mai per criticare l’asserito comportamento dello stesso, peraltro in atti privo di riscontro oggettivo ed ovviamente smentito dall’interessato. Ciò nonostante, ha ripetuto subito dopo le indebite rimostranze, prospettando anche il ricorso ai vertici arbitrali, anch’esso da considerarsi particolarmente scorretto. La condotta tenuta è quindi da ritenersi certamente antisportiva e dunque sanzionabile, come deciso dal Giudice sportivo.

Tuttavia, analizzando le modalità dell’accaduto, e valorizzando la circostanza che non risultano refertate espressioni particolarmente offensive o disdicevoli, la sanzione inflitta appare eccessiva e quindi meritevole di essere congruamente rideterminata, eliminando l’ammenda di euro 500,00 e confermando la squalifica delle tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione inflitta nella sola squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Benedetti                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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