F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0128/CSA pubblicata del 9 Febbraio 2026 –società A.S.D. Asti – calciatore Sacco Nicolò
Decisione/0128/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0168/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Carmine Fabio La Torre - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0168/CSA/2025-2026, proposto dalla A.S.D. Asti, in data 20.1.2026,per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 68 del 13 gennaio 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in modalità mista il giorno 27 gennaio 2026, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Asti ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Sacco Nicolo, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 68 del 13 gennaio 2026, in relazione alla gara Vado FC 1913/Asti, dell’11.1.2026, valevole per il campionato di Serie D Girone A.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Al termine della gara si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un A.A. rivolgendo al suo indirizzo espressioni offensive e iriguardose”.
La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore Sacco Nicolo abbia posto in essere una condotta non offensiva e lievemente irriguardosa.
Precisa che la condotta del sig. Sacco Nicolo è stata determinata anche dalla concitazione della gara.
La Società rappresenta che la terminologia utilizzata non risulta essere ingiuriosa ma al massimo irriguardosa.
Rileva, ancora, che la sanzione irrogata appare eccessivamente onerosa in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore Sacco Nicolo.
Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma ritiene che la terminologia utilizzata non sarebbe ingiuriosa ma al massimo irriguardosa.
Ciò considerato, si deve rilevare che l’art. 36, comma 1, C.G.S., non distingue tra la condotta ingiuriosa e quella irriguardosa, punite entrambe con la medesima sanzione.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, l’assistente n. 1 sig. Nicola De Candia, testualmente riferisce: " Il n. 73 dell’Asti Calcio, Sacco Nicolo, al termine della gara si avvicinava con fare minaccioso dicendomi come cazzo fai ad annullare quel gol sei proprio uno scarsone, vergognati! Segnalavo l’accaduto e veniva espulso”.
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sacco Nicolo: sanzione che, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, C.G.S., deve essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
