F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0134/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2026 – società S.S.D. Città di Acireale 1946 – calciatore Demoleon Luis Sebastien

Decisione/0134/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0185/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0185/CSA/2025-2026 proposto dalla società S.S.D. Città di Acireale 1946 in data 28.01.2026 avverso le sanzioni della squalifica del campo di gioco per due gare effettive con decorrenza immediata con campo neutro a porte chiuse e ammenda 4.000,00, squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Demoleon Luis Sebastien, squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Puglisi Samuele Salvatore, in relazione gara Città di Acireale 1946/Nuova Igea Virtus del 18.01.2026; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 04.02.2026 l'Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Città di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte alla società e al suo tesserato Demoleon Luis Sebastien (previa mancata coltivazione del reclamo per il tesserato Puglisi Samuele Salvatore) dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 071 del 20.01.2026), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Città di Acireale 1946/Nuova Igea Virtus del 18.01.2026.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante le seguenti sanzioni:

- squalifica del campo di gioco per due gare effettive con decorrenza immediata

- campo neutro a porte chiuse

– ammenda 4.000,00 “Per avere, al termine della gara, una ventina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco tentando di raggiungere l'Arbitro mentre gli rivolgevano espressioni offensive e minacciose. Uno dei medesimi afferrava l’Ufficiale di gara per un braccio che stringeva con forza mentre gli rivolgeva frasi offensive e intimidatorie, incitava i presenti ad assumere condotte violente e lui stesso tentava di colpirlo con una gomitata ad un fianco. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine che scortavano gli Ufficiali di gara verso gli spogliatoi, mentre venivano accerchiati da dirigenti e calciatori della società. Nella circostanza l'Arbitro veniva colpito al gluteo destro con un calcio, mentre altra persona non identificata tentava di colpire un AA con una gomitata. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva di cui al CU 34”;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Demoleon Luis Sebastien “Per avere rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare permaneva sul terreno di gioco per circa un minuto reiterando la condotta”;

- squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Puglisi Samuele Salvatore “Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R A - R AA)”.

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto ai fatti verificatisi nelle circostanze per cui è causa.

In particolare, la società Acireale, prendendo le distanze, in maniera ferma e categorica, rispetto a quanto accaduto, ha dedotto come nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile a proprio carico, considerata soprattutto l’imponente opera preventiva, etica e collaborativa posta in essere, in forza della quale ha invocato anche la ricorrenza delle esimenti prescritte dall’art. 29, lett. a), b), c), del C.G.S., non tenute in considerazione dal Giudice di prime cure. In tale ottica, preventiva, collaborativa e fattiva, l’Acireale ha evidenziato di aver formulato richiesta di Forza Pubblica e di controllo, di aver proposto denuncia/querela presso la Stazione dei Carabinieri di Acireale volta all’individuazione dei responsabili dei fatti ascritti nella delibera impugnata, in cui si ritiene parte lesa, nonché di aver adottato un codice etico e di avvalersi esclusivamente di personale stewards qualificato. La reclamante ha dedotto anche la notevole rilevanza economica del danno dalla stessa patito, in quanto 2 giornate a porte chiuse su campo neutro frusterebbero in maniera decisiva il prosieguo della propria Stagione. Da ultimo, a detta della società Acireale, il Com. Uff. n. 34, richiamato nella impugnata delibera, non integrerebbe recidiva specifica a proprio carico. La reclamante ha concluso chiedendo · in via principale: annullare la sanzione dell’ammenda di 4.000 e della squalifica del campo per due gare effettive – campo neutro a porte chiuse; · sempre in via principale: rideterminare la sanzione della disputa di 2 gare a porte chiuse campo neutro ad 1 sola giornata, con annullamento dell’ammenda di 4.000; · in via subordinata: rideterminare la sanzione della disputa di 2 gare a porte chiuse campo neutro ad 1 sola giornata di squalifica, con conferma dell’ammenda di 4.000; · in estrema via subordinata: rideterminare la sanzione della disputa di 2 gare a porte chiuse campo neutro ad 1 sola giornata a porte chiuse (in campo proprio), con annullamento dell’ammenda di 4.000; · sempre in estrema via subordinata: rideterminare la sanzione della disputa di 2 gare a porte chiuse campo neutro ad 1 sola giornata a porte chiuse (in campo proprio), con conferma dell’ammenda di 4.000; · sempre in estrema via subordinata: rideterminare la sanzione della disputa di 2 gare a porte chiuse campo neutro ad 1 sola giornata a porte chiuse (in campo proprio), con riduzione dell’ammenda di 4.000 nella misura ritenuta equa e di giustizia.

Circa la posizione del tesserato Demoleon Luis Sebastian, l’Acireale ha lamentato l’eccessiva severità, gravosità e afflittività della squalifica, evidenziando la totale assenza di qualsiasi espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara, nell’ambito di una condotta posta in essere, peraltro, in un unico arco di tempo, moderatamente irriguardosa (e non offensiva) e proferita al termine di una partita decisamente concitata e animata. Inoltre, il calciatore, nel corso della corrente Stagione Sportiva, non si sarebbe mai reso protagonista di un simile episodio, avendo ricevuto solo un cartellino rosso per fallo di giuoco, con una giornata di squalifica, senza mai subire ammonizioni. Infine, secondo la reclamante, sarebbe ravvisabile la sussistenza e l’applicabilità della continuazione ex art. 81 c.p., ignorata dal Giudice Sportivo nella fattispecie di cui trattasi. La società ha concluso chiedendo disporsi la riduzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 febbraio 2026 è comparso per la reclamante l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di difesa, ha concluso in conformità, confermando la rinuncia della società a coltivare il reclamo riferito alla posizione del calciatore Puglisi Samuele Salvatore.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

--REFERTO - ESPULSIONE CALCIATORI - 2 Tempo Regolamentare 45 + 6' 16 - DEMOLEON LOUIS SEBASTIEN: A seguito della mia decisione di assegnare calcio di rigore il signor Demoleon mi veniva incontro urlandomi 'allora ti hanno pagato, hai preso dei soldi, ti fai pagare per dare questi rigori, pezzo di merda'. Una volta notificato il provvedimento di espulsione il signor Demoleon restava in campo per un ulteriore minuto reiterando le offese - 2 Tempo Regolamentare 45 + 7' 30 - PUGLISI GIANMARCO: Venivo richiamato dal mio assistente numero 1 il quale mi comunicava che il signor Puglisi Samuele Salvatore dalla panchina offendeva me e tutta la terna urlando più volte Sei un pezzo di merda! Siete tutti in malafede! Abbandonava il terreno di gioco senza ulteriori proteste a seguito della notifica del provvedimento. PUBBLICO E INCIDENTI: Al termine della gara, dopo il fischio finale, mentre cercavo di rientrare nel mio spogliatoio, mi venivano incontro, sulla pista di atletica che contorna il terreno di gioco, una ventina di persone non identificate la maggior parte abbigliate con giubbotti e sciarpe della società che mi offendevano e tentavano di raggiungermi con fare aggressivo e minaccioso, intento non riuscito per l'intervento delle forze dell'ordine presenti. In particolare, un signore canuto con stemmi della società Acireale sugli indumenti mi veniva incontro, mi prendeva per un braccio stringendomi con forza e mi urlava pezzo di merda, ti ammazzo, da qua non ti facciamo uscire intanto continuava a stringermi il braccio e incitava altri presenti ad uccidermi, non deve uscire da qua. Intervenivano quindi le forze dell'ordine che cercavano di bloccare l'aggressore, ma nonostante ciò e il suddetto sostenitore canuto provava a colpirmi con una gomitata all'altezza dello sterno che schivavo indietreggiando. Accerchiato e scortato dalle forze dell'ordine, continuavo il percorso verso lo spogliatoio inseguito da soggetti non identificati, dirigenti e calciatori della società Acireale che reiteravano le offese e minacce; uno di loro, che non riuscivo ad identificare mi colpiva con un calcio al sedere all'altezza del gluteo destro provocando un dolore immediato che perdurava per alcuni minuti. Nonostante non sia riuscito ad identificare nell'immediatezza l'autore del gesto, poiché di spalle, mi voltavo e vedevo il calciatore numero 83 della società Acireale a circa un metro da me, circostanza che mi fa ritenere che possa essere stato lui l'aggressore in quanto soggetto più vicino a me seppur tergale. Preciso che i soggetti non identificati si trovavano sulla pista che circonda il terreno di gioco, sulle scale che portano agli spogliatoi e nel corridoio degli spogliatoi. Queste persone indossavano vari indumenti dell'Acireale ma non erano presenti in alcuna distinta.

--SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2: Al termine della gara, pareggiata su calcio di rigore allo scadere dagli ospiti, membri della squadra di casa Acireale e gente a loro riconducibile (visto l'abbigliamento indossato) hanno dapprima cercato di raggiungere il collega AE e successivamente inveito contro il sottoscritto. Nel dettaglio, persone non in distinta e riconducibili alla societa' di casa insultavano la terna tutta ed in più occasioni impedivano il rientro verso lo spogliatoio. Inoltre, il numero 35 di casa sig. IULIANO Ongillo Alvaro (Cap.), oltre a protestare animatamente verso il collega AE, ha cercato in piu' occasioni di scagliarsi contro di lui e successivamente contro il sottoscritto, ma veniva prontamente fermato dai presenti e dalle forze dell’ordine. Infine, un soggetto con indosso un giubbotto con logo della squadra di casa Acireale tentava di colpirmi con una gomitata, ma prontamente fermato dalle forze dell'ordine, che in quel momento mi accompagnavano verso lo spogliatoio.

--SUPPLEMENTO Arbitro Papi Cosimo mail lunedì 19 gennaio 2026 16:09 Con riferimento a quanto riportato in referto circa il contegno del Capitano Iuliano e dei soggetti non identificati, nonché quella che ha portato alla condotta violenta della pedata sul gluteo si sono svolte in una soluzione di continuità al termine della gara. Il sig. Iuliano infatti mi inseguiva e tentava di colpirmi nel tragitto che mi portava agli spogliatoi mentre ricevevo offese e minacce da soggetti appartenenti alla Società Acireale. In tale contesto ricevevo anche la suddetta pedata.

Per quanto concerne la sanzione inflitta alla società, dall’attenta disamina dei fatti e delle condotte contestate, deve osservarsi come non possano ritenersi applicabili le esimenti e attenuanti invocate dalla reclamante, la quale ha indicato degli interventi di natura prevalentemente ordinaria (richiesta della Forza Pubblica, presenza degli stewards, querela contro ignoti priva di alcun fattivo apporto per l’identificazione dei responsabili) e comunque non concretamente efficaci, come dimostrato dagli eventi verificatisi al termine della gara.

Quanto all’adozione del Codice Etico, non solo ne risulta dimostrata l’oggettiva inidoneità, ma è la stessa società a non volerlo applicare, laddove non ha adottato (o comunque non ne ha dato conto) alcuna misura disciplinare (pure prevista dal Codice Etico) nei confronti dei propri tesserati che, con il loro comportamento, si sono resi protagonisti di plurime e gravi violazioni proprio di quel Codice (oltre che del Codice di Giustizia Sportiva). Circostanza questa che, al contrario, potrebbe, addirittura comportare un aggravamento della sanzione, vista la gravità dei fatti occorsi e la relativa imputabilità non solo a soggetti non identificati non inseriti in distinta (ma comunque chiaramente riconducibili alla società Acireale per l’abbigliamento indossato), ma anche a dirigenti e calciatori della stessa società, i quali hanno gravemente offeso gli Ufficiali di gara, minacciandoli di morte e mettendone addirittura a rischio l'incolumità personale, sino al punto di attingerli e colpirli più volte, anche con violenza, nonostante il reiterato e prolungato intervento delle forze dell’ordine presenti.

Da ultimo, giova rilevare come il Comunicato Ufficiale n. 34, richiamato dal Giudice Sportivo, risulta integrare effettivamente recidiva specifica proprio in ragione della già contestata e punita indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate né identificate, come nel caso di specie.

Così valutati i gravi fatti occorsi, la sanzione inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo risulta congrua e come tale deve essere confermata.

Per quanto concerne la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Demoleon, dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio emerge come la condotta realizzata sia effettivamente meritevole di una sanzione superiore al minimo edittale, poiché posta in essere mediante epiteti insultanti pronunciati dal calciatore, cui si sono aggiunte espressioni volte a mettere in dubbio l’imparzialità del Direttore di gara, nonché con la sua permanenza in campo per un ulteriore minuto successivo all’espulsione, durante il quale ha reiterato la propria condotta aggressiva e minacciosa nei confronti del Direttore di gara.

Peraltro, la stessa reclamante ha invocato l’applicazione dell’istituto della continuazione che, come noto, in presenza di plurime violazioni, comporta l’applicazione di un’unica sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo del minimo edittale.

Ciò posto, non potendo dubitarsi che la condotta del calciatore integri la fattispecie delineata dall’art. 36, comma 1, lettera a), del CGS, punita con la sanzione minima di 4 giornate di squalifica, risulta corretto il provvedimento del Giudice Sportivo che ha aumentato il minimo edittale, ancorché solo con un’ulteriore giornata di squalifica.

P.Q.M.

Prende atto della rinuncia per la posizione del calciatore Puglisi Samuele Salvatore.

Respinge, per il resto, il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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