F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 310/TFN-SVE del 6 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso della società Sestese Calcio SSD a RL – 64/TFNSVE

 

Decisione/0310/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0064/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci – Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società Sestese Calcio SSD a RL (750135) contro le società US Cremonese Spa (14660) e US Catanzaro Spa (933800) al fine di richiedere il pagamento del contributo di solidarietà relativo al calciatore Andrea Fulignati (3798199), la seguente

DECISIONE

In data 7 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Sestese Calcio SSD a r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. Cremonese s.p.a., al fine di contestare la quantificazione del premio di solidarietà ex art. 102 NOIF relativo al calciatore Andrea Fulignati.

La Società ricorrente contesta la quantificazione di detto premio, comunicatale dal Comitato Regionale Toscana, nella misura di euro 2.808,64.

Assume infatti la Sestese Calcio SSD di essere stata la società formatrice del calciatore Andrea Fulignati (matricola 3798199) e che lo stesso  in data 4 luglio 2024 è stato trasferito a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, dalla U.S. Catanzaro 1929 srl alla U.S. Cremonese spa.

In seguito al tesseramento definitivo del calciatore in favore della U.S. Cremonese spa, avvenuto in data 7 agosto 2025,  in data 19 settembre 2205 il Comitato Regionale Toscana ha quantificato nella suddetta misura il contributo di solidarietà dovuto dalla U.S. Cremonese spa alla Sestese Calcio SSD ai sensi dell’art. 102 NOIF.

Poiché da notizie di stampa l’operazione di mercato del calciatore Fulignati è risultata avere avuto un valore di 1,4 milioni di euro con conseguente premio in favore della Sestese Calcio SSD nel maggior importo di euro 13.440,00, quest’ultima ha richiesto senza esito alla U.S.  Catanzaro 1929 srl e alla U.S. Cremonese spa copia dell’accordo di trasferimento in questione o quanto meno l’indicazione dei termini economici dell’accordo tra le due società.

Su dette premesse la ricorrente Sestese Calcio SSD si è quindi rivolta a questo Tribunale ed ha chiesto condannarsi la U.S. Cremonese spa alla corresponsione del premio di solidarietà per il tesseramento definitivo del calciatore Andrea Fulignati nella misura di euro 13.440,00 ovvero in quella diversa e/o maggiore somma da accertarsi in corso di giudizio allestito dell’accoglimento della richiesta di esibizione in atti del contratto di trasferimento del calciatore Fulignati tra  le Società U.S. Catanzaro 1929 srl e la U.S. Cremonese spa.

La Società controparte US Catanzaro 1929 srl, ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha controdedotto mentre la U.S. Cremonese spa ha formulato controdeduzioni sostanzialmente rimettendosi alle valutazioni di questo Tribunale e precisando che la quantificazione del premio di solidarietà è comunque di competenza della LNP o della LND e non della ricorrente.

Alla udienza del 10 novembre 2025 sono state sentite le Parti e questo Tribunale ha disposto l’acquisizione della documentazione relativa al trasferimento del calciatore Fulignati  onerando la parte più diligente tra U.S. Catanzaro 1929 srl, U.S. Cremonese spa, LND e LNP.

Acquisito in atti la documentazione in questione, alla udienza del 3 dicembre 2025 sono state nuovamente sentite le Parti e questo Collegio, ha riservato la decisione, concedendo termine per note conclusive.

In sede di scritti conclusionali la U.S. Cremonese spa si è rimessa alle valutazioni del Tribunale eccependo, comunque, che ai fini del calcolo del contributo di solidarietà non possono essere considerati gli importi relativi al trasferimento temporaneo ma solo quelli afferenti il trasferimento definitivo come desumibile dallo articolo 102 NOIF.

La ricorrente Sestese Calcio SSD  ha invece richiesto di considerare la natura unitaria della operazione di tesseramento con conseguente  quantificazione del premio di solidarietà già maturato in euro 7.440,00, comprensivo della somma di euro 2808,64 quantificata dal Comitato Regionale Toscana, nonché l’accertamento del medesimo premio in euro 3.600,00 che andrà invece a maturare nel 2026/27, salve le ulteriori somme dovute in caso di maturazione degli ulteriori premi concordati negli accordi di trasferimento.

Con il favore delle spese.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dalla documentazione acquisita in atti afferente il trasferimento del calciatore Andra Fulignati dalla U.S. Catanzaro 1929 srl alla U.S. Cremonese spa è emerso che:

- il calciatore Fulignati è stato ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto nella stagione 24/25 al prezzo di euro 400.000,00;

- in data 7 agosto 25 il trasferimento è quindi divenuto a titolo definitivo a favore della U.S. Cremonese spa con il pagamento ulteriore della somma di euro 600.000,00 da corrispondersi in due rate da 300.000,00 ciascuna, una nella stagione sportiva 25/26 e una in quella successiva 26/27;

- sono stati poi previsti i seguenti premi : A) euro 150.000,00 in caso di promozione in serie a della U.S. Cremonese spa – come in effetti avvenuto – da corrispondersi in due stagioni sportive; B) euro 100.000,00 in caso di salvezza della U.S. Cremonese nel campionato di serie A;  C) euro 100.000,00 in ipotesi in cui la U.S. Cremonese spa abbia avuto la miglior difesa di serie B con almeno 19 presenze del calciatore Fulignati.

Ad oggi, occorre quindi considerare come base di calcolo ai fini del premio ex art. 102 NOIF solo la complessiva somma maturata di euro 775.000,00 : euro 400.000,00 del trasferimento temporaneo; primo rateo di euro  300.000,00 per il trasferimento definitivo; primo rateo di euro 75.000,00 relativo al premio relativo alla avvenuta promozione in serie A della U.S. Cremonese spa.

L’eccezione della Cremonese spa in ordine alla impossibilità di considerare ai fini della quantificazione del premio di solidarietà la somma di euro 400.000,00 relativa al trasferimento a titolo temporaneo in quanto l’art. 102 NOIF farebbe riferimento solo alle somme relative al trasferimento a titolo definitivo, è priva di pregio e non può essere condivisa.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi anche il Collegio di Garanzia indicando come base di calcolo del contributo di solidarietà anche l’importo relativo al trasferimento temporaneo quando si è in presenza di una operazione di cessione sostanzialmente unitaria.

Non c’è dubbio che l’operazione in questione abbia rappresentato unitariamente il passaggio del calciatore Andrea Fulignati a titolo definitivo dalla U.S. Catanzaro 1929 srl alla U.S. Cremonese spa.

Si è infatti trattato di una cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a titolo definitivo all’avverarsi della estremamente prevedibile acquisizione del primo punto in classica del campionato di serie B della stagione 24/25 maturato dalla cessionaria U.S. Cremonese spa successivamente al 4 febbraio 2025 .

Nella prossima stagione sportiva matureranno inoltre il saldo del trasferimento definitivo e quello del primo premio concordato, per complessivi euro 375.000,00, salvo l’eventuale maturare degli altri premi.

Ciò posto, sempre in base allo articolo 102 NOIF e allo storico del tesseramento del calciatore Andrea Fulignati in favore della ricorrente Sestese Calcio SSD, quest’ultima ha diritto al premio di solidarietà nella misura dello 0.96%.

Ne deriva la corretta quantificazione del petitum da parte della ricorrente.

Le spese seguono alla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo: la resistente U.S. Cremonese spa pur rimettendosi a questo Tribunale, non è stata collaborativa ai fini dell’accertamento dell’entità del contributo di solidarietà, quanto meno ante causam, e senza considerare che a tutt’oggi risulta non aver corrisposto alla ricorrente neanche il minore importo di euro 2.808,64 quantificato dal CRT.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso  e dichiara la U.S. Cremonese spa tenuta a corrispondere alla Sestese Calcio SSD la somma di euro 7.740,00 a titolo di contributo di solidarietà relativo al calciatore Fulignati Andrea. Accerta e dichiara inoltre che al medesimo titolo la U.S. Cremonese spa nella prossima stagione sportiva 2026/27 sarà tenuta al pagamento in favore della Sestese Calcio SSD dell’importo di euro 3.600,00.

Condanna la U.S. Cremonese spa al pagamento delle spese di lite in favore della Sestese Calcio SSD che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 6 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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