F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 311/TFN-SVE del 9 Febbraio 2026 (motivazioni) –Ricorso della società Pisa Sporting Club Srl – 136/TFNSVE
Decisione/0311/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0136/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci – Componente
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso nell'interesse del Pisa Sporting Club Srl nei confronti della UC Sampdoria SpA per la mancata disputa di una gara amichevole prevista dal contratto del 9 gennaio 2025, la seguente
DECISIONE
In data 29 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Pisa Sporting Club srl ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, al fine di sentire condannare la Società Unione Calcio Sampdoria spa al pagamento in suo favore dell’importo di euro 100.000,00 oltre IVA se dovuta ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di casa e che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di penale per la mancata disputa di una gara amichevole tra le due compagini, come da contratto inter partes del 9 gennaio 2025. Con il contratto in questione le Parti hanno concordato lo svolgimento di una gara amichevole ospitata dal Pisa Sporting Club srl nel proprio impianto o in impianto dalla stessa indicato, da disputarsi tra il 15 luglio 2025 e il 15 agosto 2025 e il cui incasso sarebbe stato integralmente introitato dal Pisa Sporting Club srl.
Nel medesimo accordo le Parti, tra le altre pattuizioni, hanno concordato che in ordine alla data dell’amichevole, la Unione Calcio Sampdoria spa avrebbe dovuto scegliere tra due date indicate dal Pisa Sporting Club srl e che ove una delle due Società con il proprio comportamento avesse reso impossibile l’evento, sarebbe stata tenuta a corrispondere all’altra la somma di euro 100.000,00
a titolo di corrispettivo per la rinuncia alla gara.
La ricorrente ha quindi dedotto e documentato di avere indicato alla Unione Calcio Sampdoria spa, con pec del 12 giugno 2025, le possibili date del 30 luglio 2025 ore 20.30 o del 31 luglio 202, stesso orario, per la disputa dell’amichevole concordata da disputarsi presso lo stadio P. Fortunati di Pavia.
Non ricevendo riscontro, la ricorrente, con pec del 20 giugno 2025, sollecitava la U.C. Sampdoria spa a dare un riscontro entro il termine ultimo del 25 giugno 2025, oltre il quale la gara amichevole non si sarebbe più potuta tenere per comportamento riconducibile alla U.C. Sampdoria spa.
Con pec in data 8 luglio 2025 la ricorrente comunicava quindi alla U.C. Sampdoria spa l’impossibilità di programmare altre date per l’amichevole, anche per il sopraggiunto venire meno della disponibilità dello stadio di Pavia e la non agibilità dell’Arena Garibaldi di Pisa, chiedendo contestualmente il pagamento della somma di euro 100.000,00 prevista nel contratto.
Solo in data 15 luglio 2025 la Unione Calcio Sampdoria spa ha dato la sua prima risposta contestando la richiesta di pagamento che non teneva conto delle circostanze eccezionali che hanno coinvolto la Sampdoria in quel periodo e ha proposto, come date possibili per l’amichevole, quelle del 5, 6 o 10 agosto 2025.
La ricorrente ha quindi contestato detta proposta, peraltro priva della indicazione dello stadio che avrebbe dovuto ospitare l’amichevole, in quanto l’individuazione delle date era di sua esclusiva prerogativa come da contratto e, in ogni caso, in quel periodo la squadra si sarebbe trovata in tournée in Germania.
La controparte U.C. Sampdoria spa, ritualmente notiziata del ricorso, ha depositato tempestive controdeduzioni confermando la cronistoria dei fatti indicata dalla ricorrente ma giustificando la propria condotta con i fatti del tutto eccezionali che hanno coinvolto la Società alla fine della stagione sportiva 2024/2025.
Infatti, come notorio, al termine del campionato di serie B 2024/2025, la Sampdoria è stata retrocessa per i risultati sportivi in Lega Pro con dure contestazioni della tifoseria ed interessamento della Digos, con tanto di celebrazione da parte dei tifosi del Genoa del “funerale” della Sampdoria.
Da quel momento si sono poi dipanate vicende di giustizia sportiva (deferimento Brescia Calcio) e di giustizia amministrativa (ricorso al TAR da parte della Salernitana) che hanno portato al ripescaggio della U.C. Sampdoria con conseguente partecipazioni ai play-out contro al Salernitana e nuova impugnativa da parte di quest’ultima del relativo esito, con definizione della vicenda solo in data 1 agosto 2025.
Da qui la richiesta di rigetto del ricorso in quanto il Pisa Sporting Club srl in tali circostanze avrebbe dovuto essere maggiormente collaborativo venendo invece asseritamente meno ai principi di lealtà e correttezza nella esecuzione del contratto.
In via gradata, la U.C. Sampdoria spa ha chiesto, in ogni caso, in via equitativa, la riduzione ad equità dell’importo di euro 100.000,00 tenuto conto delle suddette circostanze e dell’effettivo danno stimabile subito dalla ricorrente.
Alla udienza del 26 gennaio 2026 sono state sentite le Parti e il ricorso è stato deciso.
Il ricorso è fondato e merita parziale accoglimento nei limiti che seguono.
Osserva questo Tribunale che la documentazione in atti e le stesse prospettazioni delle Parti confermano la fondatezza dell’ ” an” della pretesa del Pisa Sporting Club srl.
Risulta, infatti, per tabulas che la ricorrente ha puntualmente rispettato gli obblighi contrattuali assunti e che nulla può esserle ascritto in termini di mancanza di lealtà e correttezza nella esecuzione del contratto.
La risposta della U.C. Sampdoria spa solo in data 8 luglio 2025 è del tutto tardiva oltre che dal contenuto non conforme alle obbligazioni pattuite.
Ciò posto, in ordine al quantum della pretesa di parte ricorrente, non può però non considerarsi il dramma sportivo vissuto dalla U.C. Sampdoria spa in termini di incolumità dei propri tesserati e di assoluta incertezza in ordine al proprio futuro e ciò proprio nel periodo in cui avrebbe dovuto dare riscontro alle comunicazioni del Pisa Sporting Club srl .
Ritiene quindi, questo Collegio, che pur nella non giustificabilità dell'inadempimento della U.C. Sampdoria spa, si debba fare ricorso all’equità nella quantificazione dell’importo richiesto.
Lo stesso schema contrattuale, a ben vedere, allo articolo 8 rubricato recesso, non individua una clausola penale di euro 100.000,00 ma qualifica detto importo come corrispettivo della rinuncia alla gara: ebbene in punto di stretto diritto non è configurabile nella devoluta fattispecie alcuna rinuncia o recesso.
Inoltre, per quanto sopra riportato in fatto, una riduzione in via equitativa della somma richiesta di euro 100.000,00, non contrasta con i petita delle Parti.
Ai fini della ridotta quantificazione si ritiene equo considerare i costi non sostenuti dal Pisa Sporting Club srl per l’organizzazione dell’amichevole con una rideterminazione del dovuto ad euro 80,000,00 in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna, in via equitativa, la società UC Sampdoria Spa al pagamento in favore della società Pisa Sporting Club Srl della somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00), oltre IVA se dovuta.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 9 febbraio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
