F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 318/TFN-SVE del 11 Febbraio 2026 (motivazioni) – SSDARL Segato/ASD Bocale Calcio Admo

Decisione/0318/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0428/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società SSDARL Segato (941677) contro la società ASD Bocale Calcio Admo (66113) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Scordo Massimo (2284209), la seguente

DECISIONE

In data 13 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSDARL Segato ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Bocale Calcio Admo, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Scordo Massimo. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 6 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2016/2017 e 2017/2018. Il premio è stato quantificato in euro 344,00 (trecentoquarantaquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 14 gennaio 2025. All’udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita in udienza la parte ricorrente; - vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Bocale Calcio Admo alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Scordo Massimo nella misura di euro 344,00 (trecentoquarantaquattro/00), in favore della società SSDARL Segato.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Balducci                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 febbraio 2026.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

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