F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 321/TFN-SVE del 11 Febbraio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/RG TICINO SSD S.R.L.

Decisione/0321/TFNSVE-2025-2026

 Registro procedimenti n. 0403/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

 Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società RG TICINO SSD S.R.L. (947053), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Valentino Domenico (6640847), la seguente

DECISIONE

In data 31.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC Capua (Matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società RG Ticino SSD Srl (Matricola 947053), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Valentino Domenico (Matricola 6640847). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo sia stato sottoscritto in data 4 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2017/2018. Il premio è stato quantificato in euro 72,00 (settantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02.11.2025. All’udienza fissata per il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita la parte ricorrente, presente in udienza; - vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società RG Ticino SSD Srl (Matricola 947053) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Valentino Domenico (Matricola 6640847) nella misura di euro 72,00 (settantadue/00), in favore della società ASD SSC Capua (Matricola 930726).

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 febbraio 2026.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

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