F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 337/TFN-SVE del 11 Febbraio 2026 (motivazioni) – SSDARL Segato/Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD
Decisione/0337/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0423/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Antonino Piro – Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società SSDARL Segato (941677) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD (947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ferrari Luigi (7042598), la seguente
DECISIONE
In data 13 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società SSDARL Segato (941677) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD (947750) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ferrari Luigi (7042598).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del Contratto Vincolo Biennale Giovane Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 13/09/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2019/2020, quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 22/12/2025.
All’udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSD (947750) alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), in favore della società SSDARL Segato.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 11 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
