F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 341/TFN-SVE del 11 Febbraio 2026 (motivazioni) – V. Mazzola Siena SSD A RL/ASD Monteroni
Decisione/0341/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0409/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci – Componente
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140) ) contro la società ASD Monteroni (947535), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Fanti Matteo (5061015), la seguente
DECISIONE
In data 3 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società V.MAZZOLA SIENA A R.L. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. MONTERONI, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Matteo Fanti (matricola 5061015).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il Primo Contratto di Lavoro Sportivo, è stato effettuato in data 12 gennaio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro 200,00 (duecento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 20 ottobre 2025.
All’udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. MONTERONI alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Matteo Fanti nella misura di euro 200,00 (duecento/00), in favore della società V. MAZZOLA SIENA A R.L..
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 11 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
