F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 167/TFN – SD del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Pietro Sciotto – 116/TFNSD

Decisione/0167/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0116/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Daniela Nardo – Componente

Nicola Ruggiero – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14878/104pf25-26/GC/PN/fm del 4 dicembre 2025 e depositato il 5 dicembre 2025, nei confronti del sig. Pietro Sciotto, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 4 dicembre 2025, prot. 14878/104pf25-26/GC/PN/fm, ha deferito a questo Tribunale il sig. Pietro Sciotto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ACR Messina srl, al quale ha contestato la violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), punto 1), sub e) ed f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Serie A, B e C, stagione sportiva 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del CGS, per non avere adempiuto ai seguenti impegni, assunti con propria dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, così riassumibili:

- impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovani;

- impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o primi Calci.

È stata altresì deferita la società ACR Messina srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le incolpazioni contestate al proprio legale rappresentante.

Il deferimento in oggetto ha tratto le mosse da una nota 4 luglio 2025 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella quale si evidenziava l’inadempimento della Società deferita, in relazione a quanto pubblicato  sul Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre con il relativo allegato e, più in particolare, alla dichiarazione resa il 24.5.2024 dal sig. Pietro Sciotto, nella propria qualità di legale rappresentante della società A.C.R. Messina srl, riferita – per quel che qui interessa -  al duplice impegno non rispettato.

In tale nota, trasmessa alla Procura Federale per quanto di competenza, si evidenziava che la suddetta Commissione, nella riunione del 30 giugno 2025, all’esito delle verifiche effettuate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con riferimento al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, lettera A), punto 1), sub e) ed f), aveva riscontrato che la società ACR Messina srl era venuta meno dall’osservare gli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, riassunti nella parte motiva del deferimento.

La fase predibattimentale

Raggiunto dalla notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini da parte della Procura Federale, avvenuta il 25 settembre 2025, l’accusato, per sé e per la società da lui rappresentata, non ha chiesto di essere sentito, né ha presentato memorie difensive. In data 5 dicembre, la Procura ha depositato il deferimento.

Il dibattimento

Fissata l’udienza dell’8 gennaio 2026, prima della sua apertura la Procura Federale e la società ACR Messina 1900 srl, avente causa dalla società ASD Messina srl, a mezzo dell’avv. Luis Vizzino, difensore dell’attuale legale rappresentante della società sig. Justin Leigh Davis, hanno presentato proposta di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS, che questo Tribunale, ritenendo che la qualificazione dei fatti operata dalle parti era corretta e congrua la sanzione proposta, con decisione pubblicata in pari data, ha dichiarato efficace con la sanzione a carico della società di 6.667,00, disponendo la chiusura del dibattimento nei confronti della stessa.

Questo Tribunale, nel contempo, constatato che l’avviso di fissazione d’udienza dell’8 gennaio 2026, era stato consegnato al sig. Pietro Sciotto in una data non compatibile con il rispetto del termine a comparire, a mezzo di ordinanza di pari data ha rinviato il dibattimento all’udienza odierna, con riduzione a sette giorni liberi del termine di comparizione.

All’udienza del 10 febbraio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, constatata da parte di questo Tribunale la regolarità delle notifiche al deferito, si sono collegati per la Procura Federale gli avv.ti Enrico Liberati e Daniele Labianca. Quest’ultimo, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione della sanzione per il sig. Pietro Sciotto della inibizione di mesi 4 (quattro), di cui mesi 3 (tre) per la sanzione base e mesi 1 (uno) per la continuazione.

Il deferito non si è collegato, né ha depositato o fatto pervenire, scritti a propria difesa. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Occorre premettere, in estrema sintesi, che il Sistema delle Licenze Nazionali consiste in una elencazione di prescrizioni, alle quali devono attenersi le società aventi titolo di partecipare ai campionati di Serie A, B e C.

Tale Sistema, adottato dal Consiglio Federale FIGC e pubblicato su apposito CU, ha valore ed efficacia per la stagione sportiva successiva a quella della sua adozione.

Esso si articola su più criteri, riconducibili a prescrizioni di natura sportiva – organizzativa, a prescrizioni di natura infrastrutturale ed infine a prescrizioni di natura legale ed economico – organizzativa.

Nell’ambito del primo criterio, le società hanno l’obbligo di depositare alla Commissione Criteri infrastrutturali, entro un termine avente natura perentoria indicato nell’apposito Manuale licenze, una dichiarazione proveniente dal proprio legale rappresentante di assunzione di particolari ed articolati obblighi di varia natura, da valere per la stagione sportiva alla quale si riferisce il Sistema. Nella ipotesi in cui siffatti obblighi non trovino rispetto da parte della società, l’inadempimento costituisce violazione disciplinare ed è sanzionato con ammende di diverso importo, fissato in relazione al campionato di competenza della società inadempiente. Per quel che concerne il caso in esame, chiuso il procedimento a carico della società, risulta pacifica la violazione ascritta al sig. Pietro Sciotto, all’epoca del fatto Presidente della società e come tale firmatario della modulistica inerente il Sistema, che è consistita nell’aver disatteso l’impegno assunto con la propria firma e nell’aver mancato di dare piena esecuzione alle prescrizioni contenute nel Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di Serie C, stagione sportiva 2024/2025, di competenza della società da lui  presieduta, più in particolare a quelle indicate nel deferimento di cui trattasi, sintetizzabili nel non aver promosso lo sviluppo del calcio propriamente giovanile, anche femminile, con la conseguenza della perdita dei contributi finalizzati alla promozione di tale calcio.

In questo contesto, la sanzione a carico del deferito sig. Pietro Sciotto va ricercata nell’ambito dell’art. 9 comma 1 inciso H CGS per essere venuto meno ai principi di cui all’art. 4 comma 1 CGS e può essere adottata nella inibizione di mesi 4 (quattro) pari alla misura richiesta dalla Procura Federale e con la motivazione illustrata dalla Procura stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Pietro Sciotto la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, con decorrenza dal primo tesseramento utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Roberto Proietti

 

Depositato in data 18 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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