F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 168/TFN – SD del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Luce Andrea, FC San Giuliano City SSD ARL – 150/TFNSD

 

Decisione/0168/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici – Componente

Daniela Nardo – Componente

Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18198/284pf25-26/GC/PG/ep, depositato il 21 gennaio 2026, nei confronti del sig. Luce Andrea e della società FC San Giuliano City SSD ARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Luce Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A.R.L, nonché la richiamata società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A.R.L, per rispondere:

  1. il sig. Luce Andrea della:

“violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai Comunicati Ufficiali del Dipartimento Interregionale LND n. 3 del 9/07/2025 e n. 4 del 23/07/2025 (contenenti criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del diritto di cronaca), nonché alle circolari n. 6 e n. 7 del 1.7.2025 della LND (contenente la regolamentazione dei rapporti tra gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025 – 2026 nonché l’acquisizione dei diritti audio –video per la stagione sportiva 2025 -2026) per aver consentito e non impedito, l’accesso allo stadio della San Giuliano City, alla troupe televisiva dell’emittente BE.PI TV per la trasmissione integrale della gara San Giuliano City Sasso Marconi del 07.09.2025 valevole per il Campionato di serie D girone D, nonostante la stessa fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale”;

  1. la società SAN GIULIANO CITY S.S.D. A.R.L :

“a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Luce Andrea nella qualità di presidente e legale rappresentante della predetta società”.

Fase istruttoria

Con segnalazione trasmessa a mezzo pec in data 6.10.2025, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti denunciava alla Procura federale la violazione, da parte della società F.C. San Giuliano City S.S.D. A.R.L, del Regolamento della cronaca sportiva e dell’acquisizione dei diritti audio-video del Campionato di Serie D.

Nello specifico, la richiamata società avrebbe indebitamente consentito l’accesso alla troupe dell’emittente televisiva BE.PI TV, per la trasmissione integrale della gara San Giuliano City - Sasso Marconi del 07.09.2025, valevole per il Campionato di serie D, girone D.

L’attività istruttoria conseguentemente esperita dalla Procura federale avrebbe confermato la fondatezza della segnalazione e, in particolare, la trasmissione, in diretta streaming, del citato incontro da parte della BE.PI TV, pur trattandosi di emittente sprovvista del necessario accredito, da rilasciarsi da parte del Dipartimento Interregionale.

All’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Andrea Luce e la società San Giuliano City S.S.D. A.R.L, presentavano, in data 12 dicembre 2025, richiesta di accesso agli atti del procedimento, formulata, nel loro interesse, dall’Avv. Cesare Di Cintio, cui gli interessati avevano rilasciato procure speciali, con riferimento alla comunicazione di conclusione delle indagini e “..all’eventuale successivo deferimento avanti il Tribunale Federale Nazionale”.

A tale richiesta, la Procura federale dava riscontro in data 15 dicembre 2025.

Gli interessati non formulavano richiesta di audizione, né presentavano memorie difensive.

Seguiva l’adozione dell’atto di deferimento, depositato in data 21 gennaio 2026, nel quale la Procura federale contestava agli odierni deferiti la violazione della normativa, puntualmente richiamata nel predetto atto, disciplinante l’acquisizione dei diritti audio-video e l’esercizio del diritto di cronaca (C.U. n. 3 del 9.7.2025 e n. 4 del 23.7.2025 del Dipartimento Interregionale della L.N.D.; Circolari nn. 6 e 7 del 1.7.2025 della L.N.D. per la stagione sportiva 2025-2026).

Sarebbe, altresì, stata disattesa la nota del 29.8.2025, indirizzata dal Dipartimento Interregionale a tutte le società partecipanti alla Coppa Italia e al Campionato di serie D, sul divieto di trasmissione in diretta delle gare da parte di emittenti televisive non autorizzate e non accreditate dal Dipartimento Interregionale.

Più in particolare, la Procura federale, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del procedimento, riteneva documentalmente provato che:

- la società F.C. San Giuliano City SSDARL avesse consentito alla ripresa e alla diffusione della gara San Giuliano City - Sasso Marconi del 07.09.2025, come asseritamente evincibile dalla documentazione allegata alla segnalazione e relativa alla pubblicazione, sul canale youtube della BE.PI TV, della trasmissione della diretta streaming della gara in questione;

- il sig. Andrea Luce, all’epoca dei fatti presidente della società F.C. San Giuliano City S.S.D. A.R.L, avesse consentito e comunque non impedito l’accesso allo stadio alla troupe televisiva dell’emittente BE.PI TV per la trasmissione integrale dell’incontro, nonostante la stessa fosse priva di accredito da parte del Dipartimento Interregionale;

- l’emittente televisiva BE.PI TV non avesse alcun titolo per accedere allo stadio, per non avere acquistato i diritti radiotelevisivi per effettuare le riprese televisive, non essendo ricompresa nell’elenco pubblicato con C.U. n.° 14 del 05.09.2025 del Dipartimento Interregionale della L.N.D., contenente l’elencazione delle emittenti autorizzate, quali acquirenti dei diritti radiotelevisivi del Campionato di serie D, Stagione Sportiva 2025-2026.

Dai comportamenti, ritenuti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal sig. Andrea Luce, sarebbe, altresì, derivata la responsabilità diretta della società F.C. San Giuliano City S.S.D. A.R.L.

La fase predibattimentale

A seguito della notifica dell’atto di deferimento, gli incolpati hanno fatto pervenire, in data 6 febbraio 2026, un’articolata memoria difensiva, con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio, eccependo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 119 c.g.s.

Ciò sul presupposto che il Procuratore Federale non avrebbe svolto tutte le indagini necessarie all’accertamento della contestata violazione disciplinare.

Nello specifico, i deferiti hanno sostenuto che il fascicolo d’indagine si comporrebbe sostanzialmente da un solo elemento che dovrebbe “confermare” la condotta rilevata (lo screenshot della pagina internet YouTube dell’emittente televisiva interessata). Mancherebbero, dunque, indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti, tali da fondare la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito ipotizzato.

Ed invero, sarebbe rimasto indimostrato che il club/sig. Luce abbia autorizzato la troupe, abbia richiesto o consentito la trasmissione, fosse a conoscenza preventiva della diretta streaming.

La prova acquisita comproverebbe, infatti, esclusivamente che BepiTV ha trasmesso in streaming la partita in questione, ma non che lo abbia fatto grazie al comportamento – commissivo o omissivo - del Signor Andrea Luce.

In definitiva, secondo le tesi difensive, essendosi l’evento di cui si discute svolto a porte chiuse (con accesso limitato ai soli soggetti autorizzati dalla società organizzatrice) e non avendo la società qui in rilievo rilasciato alcuna autorizzazione, l’ingresso di soggetti non muniti di autorizzazione dovrebbe ritenersi avvenuto in assenza del consenso della società di casa.

Nel contempo, i deferiti hanno sostenuto l’inconfigurabilità di una responsabilità del Presidente (e, conseguentemente, di quella “diretta” della società), atteso che:

- l’asserita commissione/omissione impeditiva contestata al sig. Luce non sarebbe supportata da alcuna prova;

- non sarebbe stato individuato l’obbligo specifico violato;

- sarebbe rimasta indimostrata la possibilità concreta di impedire l’evento.

Mancherebbe, dunque, la prova della consapevolezza del fatto illecito attribuito, così come la dimostrazione del nesso esistente tra il fatto contestato (le riprese TV) ed un comportamento del sig. Luce (aver autorizzato le riprese).

Quanto sopra giustificherebbe il proscioglimento del Presidente Luce e, in via automatica, quello della F.C. San Giuliano City S.S.D. A.R.L., presupponendo la responsabilità diretta della società ex art. 6 CGS l’accertamento dell’illecito del dirigente. In conclusione, i deferiti hanno chiesto, nel merito ed in via principale, il proscioglimento da ogni addebito.

In via istruttoria, hanno chiesto che la società San Giuliano City ssdarl venisse sentita all’udienza del 10 febbraio 2026, anche mediante il proprio difensore.

Il dibattimento

All’udienza del 10 febbraio 2026 sono comparsi, per la Procura federale, gli Avv.ti Enrico Liberati e Daniele Labianca.

Per i deferiti, è comparso l’Avv. Francesca Auci, in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio.

L’Avv. Labianca si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo, in conclusione, l’irrogazione nei confronti del sig. Luce della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione e nei confronti della società FC San Giuliano City S.S.D. A.R.L della sanzione di euro 600,00 di ammenda.

L’Avv. Francesca Auci ha richiamato la memoria difensiva, concludendo per il proscioglimento dei deferiti.

La decisione

In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità tanto del sig. Luce Andrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A.R.L, nonché della richiamata società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A.R.L .

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l’Organo giudicante può sicuramente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Nella fattispecie all’esame, all’esito dell’attività istruttoria della Procura federale, è risultata documentalmente provata, innanzitutto, la circostanza dell’avvenuta ripresa e trasmissione, in diretta streaming, delle immagini dell’incontro di calcio, da svolgersi a porte chiuse, San Giuliano City - Sasso Marconi del 07.09.2025 (valevole per il Campionato di serie D, girone D), da parte di un’emittente televisiva, BE.PI-TV, non autorizzata né accreditata dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

La richiamata circostanza, peraltro non contestata dai deferiti, trova oggettivo ed incontrovertibile riscontro nei seguenti atti/elementi:

a) screenshot della pagina internet YouTube dell’emittente televisiva interessata, riportante la “locandina” della gara trasmessa;

b) denuncia del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti del 6 ottobre 2025, evidenziante, tra l’altro, l’assenza del rilascio di accredito in favore dell’emittente televisiva in questione;

c) l’assenza della BE.PI-TV nell’elenco delle emittenti televisive autorizzate alla ripresa e trasmissione delle immagini, quali emittenti che avevano acquistato i diritti radiotelevisivi del campionato 2025/2026 di Serie D (elenco allegato al Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 14 del 5 settembre 2025).

Allo stesso modo, può ritenersi acclarato, con ragionevole grado di certezza, che il sig. Andrea Luce, quale Presidente e rappresentante legale della FC San Giuliano City s.s.d. a.r.l., abbia (quanto meno) omesso di impedire l’accesso allo stadio della troupe televisiva dell’emittente sprovvista di accredito ed autorizzazione, nonché la ripresa e trasmissione delle immagini dell’incontro.

Tutto ciò in violazione della normativa, puntualmente richiamata nell’atto di deferimento, relativa all’esercizio del diritto di cronaca sportiva e di quella sull’acquisto dei diritti di diffusione audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla LND (Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2025; Comunicato Ufficiale n. 4 del 23 luglio 2025; Circolari n. 6 e 7 dell’1.7.2025 della L.N.D. per la stagione sportiva 2025-2026).

A tal riguardo, il Collegio rileva che il Regolamento sull’esercizio del diritto di cronaca per la stagione 2025/2026, riportato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2025 e presente agli atti di causa, all’art. 12 (significativamente intitolato “doveri di vigilanza e controllo a carico delle società calcistiche”), prevede espressamente che:

- le società ospitanti debbano vigilare al fine di assicurare il pieno rispetto del Regolamento;

- le società, tramite loro dirigenti ed addetti alla vigilanza, debbano impedire l’accesso a coloro che pretendono di esercitare attività giornalistica senza la necessaria autorizzazione;

- le società non possano far accedere allo stadio emittenti sprovviste delle prescritte autorizzazioni;

- le società debbano segnalare le infrazioni rilevate.

Aggiungasi che il Dipartimento Interregionale della LND Nazionale, a fronte di già rilevate violazioni della normativa di riferimento, con specifica nota del 29 agosto 2025 (indirizzata a tutte le società, tra cui quella qui incolpata), aveva ribadito il divieto di trasmissione in diretta delle partite da parte di emittenti non autorizzate ed accreditate da parte del medesimo Dipartimento, invitando le società a non consentire l’accesso allo stadio delle emittenti non accreditate, nonché a vigilare su qualsiasi tentativo di trasmissione non consentita delle gare, con segnalazione delle infrazioni.

A fronte di tanto, non possono trovare spazio le pur articolate argomentazioni difensive, finalizzate a far valere essenzialmente il mancato assolvimento, da parte della Procura federale, degli oneri probatori sulla stessa gravanti.

Ed invero, la circostanza, incontestata e non contestabile, della ripresa e trasmissione delle immagini da parte di società non autorizzata né accreditata risulta, di per sé, idonea a far risaltare l’omesso adempimento dell’obbligo della società (alias, del suo Presidente) di vigliare al fine di evitare il prodursi di fatti come quelli all’esame.

D’altro canto, i deferiti non hanno nemmeno prospettate circostanze particolari ed eccezionali, tali da escludere oggettivamente l’esigibilità dell’adempimento del richiamato obbligo.

Trattasi di omissione ancor più grave alla luce della già richiamata nota del 29 agosto 2025, con la quale il Dipartimento Interregionale della LND aveva invitato, come detto, le società destinatarie a non consentire l’accesso allo stadio delle emittenti non accreditate, nonché a vigilare su qualsiasi tentativo di trasmissione non consentita delle partite.

Tutto quanto sopra esposto fa incontrovertibilmente emergere la fondatezza delle incolpazioni formulate nei confronti del sig.Andrea Luce, il cui comportamento risulta sicuramente idoneo ad integrare la contestata responsabilità disciplinare (per una fattispecie analoga di ripresa e trasmissione indebita di immagini di una partita della L.N.D., vedasi decisione n. 148-TFN-SD 2019/2020).

Resta parimenti acclarata la responsabilità della società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A.R.L ., rispondendo la stessa “direttamente” dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, stante la previsione di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nello specifico, il comportamento illecito realizzato dal rappresentante legale della società risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare “diretta” a carico della società deferita, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 52 – 2022/2023; TFN, n. 0093/TFNSD- 2025-2026).

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, va rilevato, in termini generali, che, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS, dovendo la stessa sanzione risultare necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (in termini, tra le altre, TFN, n. 0094/TFNSD-2025-2026, richiamante CFA - S.U. n. 110- 2022/2023).

Ciò premesso, nel caso all’esame, il Collegio ritiene di poter aderire alle richieste della Procura federale, reputando congrue le sanzioni dalla stessa invocate, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in considerazione della natura ed effettiva gravità dei fatti, nonché delle condotte ascritte.

Conseguentemente, sono in questa sede irrogate le seguenti sanzioni:

- al sig. Luce Andrea, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società FC San Giuliano City SSD ARL, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Luce Andrea, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società FC San Giuliano City SSD ARL, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Ruggiero                                                                Roberto Proietti

 

Depositato in data 18 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

 Marco Lai

 

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