F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0090/CFA pubblicata il 19 Febbraio 2026 (motivazioni) – PFI / ASD Pasianese et alios
Decisione/0090/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0102/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Sergio Della Rocca – Componente
Marco Lipari - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0102/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 16.01.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 9.02.2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Marco Lipari e uditi l’Avv. Francesco Keller per la reclamante, l’Avv. Daniele Vidal per i sigg.ri Maurizio Degano, Simone Golles e per la società A.S.D. Pasianese Calcio e l’Avv. Giandomenico Della Mora per la società A.S.D. Pasianese Calcio;
è altresì presente il Sig. Maurizio Degano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La decisione TFT n. 04/CU n. 60 del 9.01.2026 ha accolto, in parte, il deferimento proc. n. 111pfi 25-26, proposto dal Procuratore federale nei confronti dei Signori Maurizio Degano, Simone Golles e Daniele Bertuzzi, all’epoca dei fatti dirigenti tesserati per la società A.S.D. Pasianese Calcio, nonché nei confronti della stessa società A.S.D. Pasianese Calcio.
2. In particolare, l’appellata pronuncia del Tribunale federale territoriale ha così provveduto:
“- quanto al Sig. Maurizio DEGANO, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo assolve dall’addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. Simone GOLLES, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo assolve dall’addebito a lui ascritto;
- quanto al Sig. Daniele BERTUZZI, ritenuta la responsabilità dello stesso, gli irroga la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione;
- quanto alla Società ASD PASIANESE CALCIO, ritenuta la responsabilità della stessa per quanto di ragione, le irroga la sanzione della ammenda di euro 300,00.”.
3. Il Procuratore federale interregionale impugna la decisione del Tribunale, nelle sole parti in cui essa:
- ha assolto i tesserati Degano e Golles;
- ha determinato la sanzione inflitta alla società Pasianese Calcio nella misura di soli euro 300,00, non tenendo conto delle responsabilità ascrivibili ai suddetti tesserati Degano e Golles.
4. Il reclamo proposto dalla Procura ricostruisce dettagliatamente la vicenda da cui è originato il presente giudizio, esponendo che:
- con l’atto di deferimento, il sig. Maurizio Degano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese Calcio, era stato chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, per avere esercitato la carica di presidente della A.S.D. Pasianese Calcio all’esito dell’assemblea del 29 maggio 2025, tenutasi malgrado l’ordinanza del Collegio dei Probiviri della società del 27 maggio 2025 che ne sospendeva la convocazione, nonché per aver continuato ad esercitare la carica anche dopo la pronuncia del lodo del 17 giugno 2025, con il quale il Collegio dei Probiviri ha dichiarato nulli il provvedimento di radiazione assunto a carico del sig. Giandomenico Della Mora e tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’elezione a presidente dello stesso sig. Maurizio Degano;
- il sig. Simone Golles, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese Calcio, con l’atto di deferimento è stato chiamato a rispondere per i seguenti capi di incolpazione: 1.- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere sottoscritto il verbale della riunione del Consiglio direttivo della A.S.D. Pasianese Calcio del 16 maggio 2025 in luogo del presidente sig. Giandomenico Della Mora che presiedeva l’adunanza, assumendo di fatto funzioni a lui non spettanti e determinando un’irregolarità sostanziale nella formazione degli atti societari; 2.- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nonostante la sussistenza del provvedimento cautelare del Collegio dei Probiviri del 27 maggio 2025 che sospendeva la radiazione del presidente sig. Giandomenico Della Mora e la convocazione dell’assemblea straordinaria del 29 maggio 2025, presieduto l’assemblea straordinaria del 29 maggio 2025 nella quale è stata ratificata la decadenza del presidente sig. Della Mora ed è stato proclamato il sig. Maurizio Degano quale nuovo Presidente della società;
- con l’atto di deferimento, la società A.S.D. Pasianese Calcio è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Maurizio Degano e Simone Golles, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- l’impugnata decisione del Tribunale territoriale ha accolto il deferimento proposto dalla Procura federale limitatamente alle incolpazioni formulate a carico del sig. Daniele Bertuzzi, con conseguente riconoscimento della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della società A.S.D. Pasianese Calcio, ma limitatamente ai comportamenti posti in essere dal dirigente citato.
5. Il proscioglimento di Degano e Golles è motivato con gli argomenti di seguito riportati.
“Posto che alla base delle richieste sanzionatorie della Procura federale vi è la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, diventa essenziale entrare nel merito dei comportamenti posti in essere dai tesserati DEGANO, GOLLES e BERTUZZI e se, in ordine agli stessi, si possa considerare:
1) l’inosservanza dello Statuto del Codice o del NOIF nonché delle altre norme federali:
2) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva.
Entrando nell’analisi dell’attività compiuta dai singoli tesserati si rileva come al sig. DEGANO sia stato contestato il fatto di aver svolto l’attività di presidente (quale eletto dall’ assemblea straordinaria dell’ASD PASIANESE del 29.5.2025) nonostante fosse giunta nel frattempo da parte del collegio dei probiviri della società una istanza di sospensione alla revoca del precedente presidente ed alla convocazione dell’assemblea straordinaria.
Leggendo la lettera dell’art. 4 del CGS si ritiene che, se l’attività svolta dal sig. Maurizio DEGANO potrebbe anche astrattamente configurare una censura di carattere civilistico (qualora statutariamente si considerasse valido il disposto dei probiviri), non presenta però alcuna violazione dei principi di Statuto, Codice e NOIF della Federazione; né alcun elemento lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità riferibili all’attività sportiva della società, non avendo con il proprio comportamento, di per sé considerato, inciso su alcun elemento collegato all’attività sportiva quali: vantaggi sportivi, comportamenti lesivi di terze società, comportamenti lesivi della federazione, ecc.
Pertanto non si ravvisa alcuna colpa in tal senso, ritenendo l’infondatezza del deferimento.
Lo stesso dicasi in ordine al tesserato Simone GOLLES, cui viene contestato di aver firmato il verbale del Consiglio Direttivo in cui era stato radiato il presidente Giandomenico DELLA MORA e - conseguentemente - di aver convocato e presieduto l’assemblea straordinaria del 29.5.2025, nonostante la sussistenza di un provvedimento cautelare del collegio dei probiviri del 27 maggio 2025 che sospendeva sia la radiazione del presidente, che la convocazione dell’assemblea.
Va premesso come, al momento dei fatti contestati, il sig. GOLLES fosse il vicepresidente della società ASD PASIANESE.
Anche in questo caso le questioni civilistiche riguardanti, la validità della revoca del presidente DELLA MORA da parte del Consiglio Direttivo ed i poteri che eventualmente competono – in caso di radiazione – al vicepresidente della società, appaiono tutti come da regolarsi in base agliarticoli dello statuto e delregolamentointerno della società, e quindioperantiesclusivamente su di un piano di stretto diritto civile, e non dunque nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Non si ritiene infatti che il comportamento del tesserato (consistente nella firma del verbale del consiglio e nella convocazione dell’assemblea straordinaria della società) abbia violato Statuto, Codice o NOIF della Federazione; né che i comportamenti contestati abbiano in alcun modo inciso su questioni di lealtà, correttezza e probità per ciò che riguarda i rapporti riferibili all’attività sportiva.”
6. Con atto del 30 gennaio 2026, l’Avv. Giandomenico Della Mora, dopo avere premesso di non avere ricevuto alcuna comunicazione ufficiale della decisione del Tribunale federale e di non avere potuto partecipare al giudizio di primo grado, ha proposto un’istanza cautelare, chiedendo di:
“ - disporre, ai fini del presente procedimento, che la ASD Pasianese Calcio sia rappresentata dal sottoscritto Avv. Giandomenico Della Mora, quale legittimo Presidente e legale rappresentante pro tempore, giuste le emergenze di cui in premessa;
- inibire, in via interinale, al Sig. Maurizio Degano ogni attività rappresentativa o difensiva in nome e per conto della ASD Pasianese Calcio nel presente giudizio;
- ordinare che tutte le comunicazioni, notificazioni e avvisi alla PASIANESE CALCIO ASD relativi al procedimento siano indirizzati esclusivamente alla seguente PEC: giandomenico.dellamora@avvocatiudine.it ;
- in ogni caso, ordinare che tutte le comunicazioni, notificazioni e avvisi relativi al procedimento siano indirizzati anche al sottoscritto alla casella PEC suindicata;
- fissare la discussione dell’istanza alla prima camera di consiglio utile, ai sensi dell’art. 108, comma 2, CGS.
7. A sostegno della propria richiesta, l’Avv. Della Mora deduce che, in seguito alle decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri, ha conservato la qualifica di presidente e unico rappresentante della società Pasianese.
Secondo l’esponente, ne deriva che, sul piano procedimentale, egli (soltanto) ha titolo a partecipare al giudizio in qualità, appunto, di organo rappresentativo della società, mentre tale legittimazione sostanziale e processuale non compete ai dirigenti Golles e Degano.
Inoltre, aggiunge, che, sotto l’aspetto sostanziale, la società non potrebbe essere in alcun modo ritenuta responsabile degli illeciti disciplinari addebitati ai tesserati deferiti, in quanto i loro comportamenti si sono posti in evidente contrasto con gli interessi stessi della società, come impersonati e tutelati dell’esponente stesso.
8. Con decreto monocratico n. 5/2026, il Presidente della Corte ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha così provveduto:
“Dispone che tutte le comunicazioni, notificazioni e avvisi a Pasianese Calcio A.S.D. relativi al procedimento n. 0102/CFA/20252026 siano indirizzati anche all’indirizzo PEC giandomenico.dellamora@avvocatiudine.it.
Conferma, per la discussione e per l’esame del merito, la camera di consiglio del 9 febbraio 2026, ore 11.00, con facoltà anche dell’avv. Giandomenico Della Mora di presentare eventuali memorie e partecipare all’udienza.”
9. Successivamente, l’Avv. Della Mora ha presentato una memoria, con la quale ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo, in particolare, nella dichiarata qualità di Presidente della società Pasianese, l’assoluzione della società da ogni addebito disciplinare, anche in relazione alla sanzione applicata dal Tribunale.
10. Il reclamo è stato trattato nell’udienza del 9 febbraio 2026, svolta in modalità telematica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
11. Il Collegio ritiene che sia fondato, in parte, il reclamo della Procura e che debba essere accolta la domanda spiegata dall’Avv. Della Mora riguardante la contestazione degli addebiti disciplinari ascritti alla società.
12. Come è noto, l’art. 2 del Codice di giustizia sportiva definisce l’ambito soggettivo di applicazione della giustizia sportiva.
Il comma 1 stabilisce che il Codice si applica “alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.
Il comma 2 estende ulteriormente la portata della norma, prevedendo che il Codice si applica “ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”.
Tali norme si pongono come diretta promanazione dell’art. 30 dello Statuto secondo cui “I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata”.
E’ chiara la ratio cui si ispirano tali disposizioni: l’espressione “comunque rilevanti per l’ordinamento federale” opera come clausola di chiusura al fine di consentire di attrarre alla competenza del giudice sportivo i soggetti che pongano in essere condotte, che pur – in qualche modo - esterne al sistema formale della federazione, incidano sull’ordinamento sportivo o sull’attività delle società affiliate.
E ciò – con tutta evidenza - al fine di evitare vuoti di tutela.
Si tratta di previsioni di cui non è dubitabile la coerenza e la ragionevolezza, stante la loro evidente strumentalità all’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (ex multis: CFA, Sez. I, n. 82/2022-2023).
E’ stato anche precisato che tali disposizioni devono interpretarsi nel senso che e ̀ rilevante per l’ordinamento sportivo qualsiasi attività posta in essere dal soggetto che trovi occasione o sia riconducibile all’attività sportiva, indipendentemente dal dato formale dell’inserimento o meno nell’organigramma della società di appartenenza (ex multis: CFA, SS.UU., n. 50/2025-2026).
13. In questo perimetro devono inquadrarsi senz’altro le condotte illecite dei tesserati che, astrattamente rilevanti sul piano civilistico, siano comunque volte ad incidere sul corretto svolgimento dell’organizzazione e delle attività della società, tanto più quando tali comportamenti attengono al conferimento delle cariche sociali apicali e determinano la lesione degli interessi di altri tesserati, oltre a pregiudizi riguardanti la stessa società.
14. Evidentemente, in tale contesto la valutazione della giustizia sportiva non può e non deve riguardare le conseguenze civilistiche degli atti posti in essere dai tesserati, ma attiene esclusivamente alla considerazione della rilevanza disciplinare di condotte che risultano, ictu oculi, non rispettose delle regole legislative e statutarie riguardanti il funzionamento e l’organizzazione della compagine sociale.
15. Non è condivisibile, quindi, la perentoria affermazione del Tribunale, secondo il quale la vicenda societaria riguardante la revoca e il conferimento dell’incarico di presidente della società potrebbe assumere rilievo soltanto nel contenzioso civile, senza lambire l’ordinamento sportivo. In tal modo, infatti, il giudice di primo grado ha trascurato di verificare se gli addebiti ascritti agli incolpati integrassero, o meno, violazioni dei principi di lealtà rilevanti sulla corretta dinamica dei rapporti societari e sui diritti dei titolari degli organi rappresentativi della società sportiva.
16. Ciò chiarito, anche alla luce dell’articolata attività di indagine svolta dalla Procura e della documentazione acquisita nel corso dei due gradi di giudizio, i fatti accertati corrispondono, nella loro materialità, a quanto descritto negli atti di deferimento e, per le loro caratteristiche, vanno qualificati come violativi dei principi cardine che reggono lo svolgimento dell’attività sportiva e dei sodalizi che costituiscono lo strumento di azione.
17. D’altro canto, tali fatti, nella loro oggettività, non risultano contestati dagli incolpati, i quali si difendono, piuttosto, asserendo la mancanza di colpa.
18. È appurato che Maurizio Degano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese calcio, ha esercitato la carica di Presidente della stessa società all’esito dell’assemblea del 29 maggio 2025, assemblea che si è svolta malgrado l’ordinanza del Collegio dei Probiviri della società del 27 maggio 2025 ne avesse sospeso la convocazione. Inoltre, il Sig. Degano ha continuato ad esercitare la carica anche dopo la pronuncia del lodo del 17 giugno 2025, con il quale il Collegio dei Probiviri aveva dichiarato nulli il provvedimento di radiazione assunto a carico del sig. Giandomenico Della Mora e tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’elezione a presidente dello stesso sig. Maurizio Degano.
19. È altrettanto provato che il sig. Simone Golles, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Pasianese calcio, ha sottoscritto il verbale della riunione del Consiglio direttivo della stessa società del 16 maggio 2025 in luogo del Presidente sig. Giandomenico Della Mora che presiedeva l’adunanza, assumendo di fatto funzioni a lui non spettanti e determinando un’irregolarità sostanziale nella formazione degli atti societari. Inoltre, il Golles, nonostante la sussistenza del provvedimento cautelare del Collegio dei Probiviri del 27 maggio 2025, che sospendeva la radiazione del presidente sig. Giandomenico Della Mora e la convocazione dell’assemblea straordinaria del 29 maggio 2025, ha presieduto detta assemblea straordinaria del 29 maggio 2025, nella quale è stata ratificata la decadenza del Presidente sig. Della Mora ed è stato proclamato il sig. Maurizio Degano quale nuovo Presidente della società.
20. A fronte delle puntuali determinazioni adottate dall’organo di garanzia interna della società Pasianese, gli incolpati erano tenuti a rispettarne il chiaro contenuto precettivo. Qualora avessero dubitato della loro legittimità, essi avrebbero dovuto agire tempestivamente in giudizio, per contestarne la validità.
21. La scelta di disapplicare, in modo così netto, il decisum degli organi interni denota, con ogni evidenza, una grave mancanza del senso di disciplina e di legalità che deve governare l’attività, anche “interna” dei soggetti operanti nell’ordinamento sportivo. Si tratta di una mancanza inescusabile, che non può essere giustificata dall’asserita complessità della disciplina civilistica riguardante i poteri degli organi societari di garanzia interna.
22. È dunque fondato il reclamo proposto dalla Procura, nella parte riguardante i deferimenti dei due dirigenti Golles e Degano.
23. Tenendo conto della natura dell’illecito accertato, la sanzione adeguata va determinata in mesi sei di inibizione ciascuno.
24. Il reclamo della Procura è invece infondato nella parte riguardante la richiesta di un inasprimento della sanzione applicata alla Società, richiesta formulata in ragione dell’accertata responsabilità degli incolpati, per i motivi di seguito illustrati.
25. Al riguardo, è opportuno esaminare con attenzione le deduzioni difensive esposte dall’Avv. Della Mora, il quale ha chiesto, fra l’altro, di prosciogliere la società da ogni responsabilità, tanto con riferimento alle condotte poste in essere da Golles e Degano, quanto con riferimento alla condotta realizzata dal tesserato Bertuzzi.
Detta richiesta, quindi, si articola in due parti logiche:
- una deduzione di reiezione parziale del reclamo proposto dalla Procura;
- una domanda di riforma (anche essa parziale) della decisione del Tribunale territoriale.
26. La tesi difensiva compendiata nella prima parte può essere valutata senza particolari difficoltà da questo Collegio, dal momento che la fondatezza del reclamo proposto dalla Procura va giudicata nel merito.
27. Maggiore approfondimento richiede, invece, la questione relativa all’ammissibilità della seconda parte dell’istanza proposta dall’Avv. Della Mora, che si sostanzia nella domanda di riforma parziale della decisione del Tribunale.
28. Come ricordato nei punti precedenti, l’Avv. Della Mora ha proposto un’istanza cautelare, successivamente integrata e precisata, con cui lamenta di non aver potuto partecipare al giudizio di primo grado e, pertanto, di non aver potuto difendere le ragioni della società, della quale asserisce - motivatamente - di essere, all’epoca dei fatti e tuttora, il legittimo Presidente, in virtù delle determinazioni, a suo dire pienamente efficaci, adottate dall’organo di garanzia interno.
29. A parere del Collegio, è fuori discussione che l’Avv. Della Mora non abbia partecipato al procedimento di primo grado, in quanto non ha ricevuto, personalmente, alcuna notifica degli atti del relativo giudizio. Né, ovviamente, alla mancanza di notifica personale potrebbe sopperire la notifica effettuata presso la società, perché ciò è avvenuto in un contesto nel quale all’Avv. Della Mora era stato precluso, di fatto, lo svolgimento della carica sociale di Presidente.
30. Ora, l’istanza proposta, interpretata e qualificata nel suo significato oggettivo, va intesa come domanda non solo cautelare ma anche come azione di merito, intesa a contestare la responsabilità diretta od oggettiva della società, contestazione incentrata sulla deduzione secondo cui non solo Golles e Degano non potevano considerarsi come soggetti validamente abilitati ad esprimere la volontà dell’ente, ma le loro condotte si sono risolte in un danno per la società.
31. Tale prospettazione va condivisa, sia nella sua premessa di ordine processuale, sia in relazione al fondamento della richiesta formulata.
32. Dal punto di vista processuale, infatti, il reclamo di Della Mora va ritenuto tempestivo in relazione all’epoca della effettiva conoscenza del procedimento disciplinare.
33. Né il termine per il reclamo alla Corte federale potrebbe essere fatto decorrere dalla pubblicazione della decisione del Tribunale, dal momento che il reclamante non ha avuto alcuna notizia del procedimento di primo grado e, dunque, non può essergli addebitata la mancanza di diligenza nel seguire, nei comunicati ufficiali della Federazione, gli esiti di giudizi ai quali è rimasto estraneo.
34. Nel merito, poi, è corretta la tesi esposta dal reclamante.
35. Le condotte dei tre tesserati incolpati si sono tradotte in un pregiudizio per la società e i suoi componenti. Sicché sarebbe illogico ritenere la Società Pasianese responsabile di una violazione avvenuta in suo danno.
36. D’altro lato, poi, gli illeciti disciplinari accertati non sono conseguenza di difetti organizzativi imputabili alla società o a carenze specifiche. Al contrario, invece, le violazioni dei singoli tesserati si sono manifestate in contrasto a decisioni adottate dagli organi di garanzia interna, le quali dimostrano l’adeguata predisposizione di modelli organizzativi intesi a prevenire e contrastare comportamenti illeciti.
37. In conclusione, quindi, il reclamo della Procura deve essere accolto in parte, mentre il reclamo dell’Avv. Della Mora va integralmente accolto.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo della Procura federale interregionale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Maurizio Degano: l’inibizione di mesi 6 (sei);
- al sig. Simone Golles: l’inibizione di mesi 6 (sei).
Riqualificando l'istanza proposta dall'Avv. Giandomenico Della Mora, in epigrafe, in reclamo ex art. 101 C.G.S., lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, proscioglie la società A.S.D. Pasianese Calcio da ogni addebito.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Lipari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
