F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0136/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2026 – calciatore Ben Lhassine Kone
Decisione/0136/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0179/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Barbara Del Duca - Componente (relatore)
Leonardo Salvemini - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0179/CSA/2025-2026 proposto dal calciatore Ben Lhassine Kone in data 28.01.2026,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 20.01.2026, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 3.02.2026, tenutasi in modalità mista, l’avv. Barbara Del Duca e udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore Ben Lhassine Kone ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 92 del 20 gennaio 2026, con la quale gli è stata inflitta la squalifica per tre giornate effettive di gara in relazione alla gara Monza-Frosinone del 17 gennaio 2026.
Dagli atti ufficiali risulta che, nel corso della suddetta gara, disputata presso l’U-Power Stadium e terminata con il punteggio di 2-2, il calciatore, entrato in campo al 21° minuto del secondo tempo, veniva ammonito al 22° minuto per fallo di giuoco e, successivamente, nuovamente ammonito al 31° minuto del secondo tempo per analoga infrazione, con conseguente espulsione per doppia ammonizione.
Il Giudice Sportivo irrogava quindi la squalifica per tre giornate effettive di gara, motivando la decisione con la “ doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e con l’ulteriore circostanza che il calciatore, all’atto del provvedimento espulsivo, aveva assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara.
In particolare, dal rapporto arbitrale emerge che, dopo l’espulsione, il calciatore si avvicinava all’arbitro con fare ritenuto minaccioso e intimidatorio, puntandogli il dito vicino al volto e proferendo ripetutamente l’espressione “come cazzo sei messo, ma che cazzo fai”, venendo poi allontanato dai compagni e continuando la protesta fino all’uscita dal terreno di gioco.
Avverso tale decisione, il reclamante deduce l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, sostenendo, da un lato, che la condotta tenuta sarebbe riconducibile a una mera protesta, seppur veemente, nei confronti della decisione arbitrale, priva di carattere irriguardoso, ingiurioso o intimidatorio; dall’altro, che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente qualificato i fatti, dovendosi al più ravvisare una condotta irrispettosa o antisportiva.
Il reclamante conclude pertanto chiedendo, in via principale, la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara e, in via subordinata, la riduzione a due giornate con commutazione della terza in sanzione pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dal reclamante, ritiene che Il reclamo non sia meritevole di accoglimento.
L'esame della fattispecie richiede preliminarmente una valutazione della qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal calciatore, alla luce del principio di tipicità delle sanzioni che governa l'ordinamento disciplinare sportivo.
Dal rapporto di gara redatto dall'arbitro emerge che il calciatore, al 31° minuto del secondo tempo, "dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava verso il sottoscritto con fare minaccioso, intimidatorio e puntandomi il dito vicino al volto mi proferiva le seguenti parole per almeno una decina di volte "COME CAZZO SEI MESSO, MA CHE CAZZO FAI". Veniva allontanato a forza dai compagni e continuava la sua protesta fino all'uscita dal terreno di gioco".
La descrizione contenuta negli atti ufficiali, dotati di fede privilegiata nell'ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., si presenta puntuale e circostanziata quanto alle modalità della condotta, al contenuto delle espressioni proferite, alla loro reiterazione e al contesto spaziale in cui le stesse sono state pronunciate; essa consente pertanto di escludere che il comportamento tenuto dal calciatore possa essere considerato alla stregua di una mera protesta agonistica o ricondotto entro i limiti del legittimo diritto di critica nei confronti dell'operato arbitrale.
La Corte, in applicazione dei poteri valutativi e decisionali che le attribuisce l’art. 73, comma 2, C.G.S. (recita la norma: " la Corte sportiva di appello a livello nazionale se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico del reclamante"), reputa che, in base all'analitica rappresentazione dell’accaduto fornita dall'ufficiale di gara, la condotta serbata dal calciatore, per le sue specifiche modalità esecutive e per l'intensità del comportamento descritto, vada configurata come ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
Nel caso in esame, infatti, l'accurata descrizione fornita dall'arbitro consente di individuare con precisione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie richiesti dalla norma testé citata: il soggetto passivo qualificato (direttore di gara nell'esercizio delle funzioni), la condotta ingiuriosa (espressioni offensive reiterate), le modalità aggravate di realizzazione (prossimità fisica intimidatoria con rischio di degenerazione).
Inoltre, pur non essendosi verificato un contatto fisico, la dinamica descritta denota un comportamento posto in essere in condizioni di immediata prossimità al direttore di gara, tale da rendere concreto il rischio di degenerazione, evitato unicamente dall'intervento dei compagni di squadra.
In conclusione, sulla base di tutti gli elementi evidenziati la condotta del calciatore risulta essere di particolare gravità, nonché particolarmente significativa sotto il profilo della tutela del rispetto e dell'autorevolezza della funzione arbitrale.
Tali elementi, valutati unitariamente alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, giustificano la rideterminazione della stessa in senso più afflittivo rispetto a quella stabilita in primo grado.
Ne consegue che la sanzione ritenuta congrua e proporzionata alla natura e alla gravità complessiva del comportamento posto in essere dal tesserato risulta essere la squalifica per quattro giornate effettive di gara; pertanto, in tale misura essa viene rideterminata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe e, in applicazione dell'art. 73 comma 2 C.G.S., ridetermina la sanzione della squalifica in 4 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Barbara Del Duca Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
