F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0135/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2026 – società Virtus Verona s.r.l. – calciatore Michael Fabbro
Decisione/0135/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0206/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Roberto Benedetti - Componente (relatore)
Sara Di Cunzolo – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0206/CSA/2025-2026, proposto dalla società “Virtus Verona s.r.l.” per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. N. 61/DIV del 9/02/2026), concernente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Michael Fabbro in relazione alla gara Virtus Verona/Giana Erminio del 7/02/2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 13 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Roberto Benedetti e udito l’Avv. Andrea Scalco per la Società “Virtus Verona s.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con il reclamo proposto (con rinuncia espressa a tutti i termini a difesa ivi compresi tutti i termini di cui all’art. 74 C.G.S. F.I.G.C.), la società Virtus Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Vittorio De Paolis Foglietta, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Scalco del Foro di Verona, ha impugnato la decisione contenuta nel C.U. 61/DIV del 9/02/2026 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico nella parte in cui sanziona il calciatore tesserato per la Società sig. Michael Fabbro con la squalifica per tre gare effettive “per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, da terra, gli sferrava un calcio con il collo del piede, colpendolo ai testicoli, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.”
Dopo aver brevemente riepilogato il fatto accaduto durante la gara del Campionato di Serie C, girone A, Virtus Verona – Giana Erminio disputata il 7 febbraio 2026 e conclusasi con il risultato di 0 a 1, la reclamante sostiene l’erronea interpretazione dei fatti e l’erronea qualificazione giuridica della condotta del Sig. Fabbro, in quanto lo stesso, dopo aver subito un fallo di gioco regolarmente sanzionato dal direttore di gara, nell’immediatezza e nel fisiologico tentativo di rialzarsi dal terreno di gioco, entrava in contatto con l’avversario, senza che tale contatto producesse alcuna conseguenza fisica per quest’ultimo, che ha proseguito e concluso regolarmente la gara.
L’episodio è avvenuto in prossimità della linea laterale, proprio innanzi al Quarto Ufficiale e a pochi metri dal Direttore di Gara, i quali, nella percezione diretta dell’episodio, non ravvisavano alcuna condotta meritevole di sanzione disciplinare. Solo successivamente, su sollecitazione della squadra avversaria, l’Arbitro veniva richiamato al Football Video Support, dalla cui visione scaturiva l’espulsione del sig. Fabbro.
Nella circostanza, non sarebbe configurabile alcuna azione autonoma, deliberata e direzionalmente orientata ad aggredire l’avversario. Il gesto contestato non presenta infatti alcun connotato di violenza, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo. L’Arbitro, nel referto, si limita a descrivere il fatto materiale, evidenziando espressamente l’assenza di conseguenze fisiche per il calciatore avversario, il quale proseguiva la gara senza alcun problema.
Ad avviso della reclamante non ricorrerebbero i presupposti per la qualificazione della condotta come “violenta” (art. 38 C.G.S. F.I.G.C.), operata dal Giudice Sportivo, ma come meramente antisportiva e quindi riconducibile all’art. 39 C.G.S. F.I.G.C. come più volte qualificata da citata giurisprudenza di questo ordinamento calcistico, mancando radicalmente l’elemento psicologico della volontà lesiva, perché il gesto non è autonomamente orientato verso l’avversario, ma si inserisce nella dinamica fisiologica del tentativo di rialzarsi dopo il fallo subito.
Si insiste, pertanto, affinché questa Corte sanzioni la condotta del reclamante meramente ex art. 39 C.G.S. F.I.G.C.
Qualora si considerasse comunque la condotta del Fabbro sussumibile nell’art. 39 C.G.S. F.I.G.C., si ritiene che la sanzione base della squalifica per due giornate di gara debba essere opportunamente ridotta alla luce della particolare tenuità del fatto, dell’assenza di qualsivoglia conseguenza per l’avversario e dell’aver agito in reazione ad una condotta fallosa altrui.
La sanzione inflitta al Fabbro è quindi abnorme rispetto a quanto accaduto e si ritiene che la sanzione da infliggerli debba essere contenuta, al massimo, nel periodo presofferto e comunque non oltre una gara effettiva.
Conclude chiedendo: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte Sportiva d’Appello, accogliere il presente reclamo per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto qualificare la condotta del sig. Michael Fabbro come antisportiva ex art. 39 C.G.S. F.I.G.C. e conseguentemente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, contenere la sanzione della squalifica al periodo presofferto”.
All’udienza è intervenuto il difensore della reclamante che ha ribadito i motivi di reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo proposto è da ritenersi parzialmente fondato e va quindi accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In mancanza di immagini o altri elementi informativi, l'episodio va valutato sulla base del referto arbitrale che riferisce un comportamento che appare di confine fra la fattispecie prevista e punita dall'articolo 38 CSG (condotta violenta) e quella diversamente sanzionata dall'articolo 39 CGS (condotta gravemente antisportiva).
Il gesto compiuto è senza dubbio antisportivo, non potendo l'ordinamento calcistico tollerare reazioni scomposte e offensive, neppure se provocate da un fallo subito.
Tuttavia le modalità descrittive del fatto come riportate nel referto, la circostanza che in diretta l'episodio non sia stato percepito né dall'arbitro, né dagli altri ufficiali di gara, ma sia emerso solo a seguito di revisione del filmato, la posizione a terra tenuta dal calciatore caduto, l'assenza di specifiche conseguenze a carico del calciatore colpito, che ha proseguito la sua prestazione e l’ha conclusa regolarmente, inducono a ritenere che la pur potenziale violenza del gesto (perché rivolto verso una parte anatomica notoriamente molto sensibile) sia stata nella circostanza alquanto attenuata e contenuta, limitandosi quindi ad una reazione istintiva e sia pure scomposta, ma senza specifica volontà di arrecare un danno grave.
Ne consegue che il comportamento scorretto possa essere più ragionevolmente riconducibile all'ipotesi di condotta gravemente antisportiva, prevista e punita dall'articolo 39 CGS e quindi congruamente sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Benedetti Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
