F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0137/CSA pubblicata del 18 Febbraio 2026 – società ASD 1983 Roma 3Z History – ASD Junior Domitia
Decisione/0137/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0190/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0190/CSA/2025-2026 proposto dalla ASD 1983 Roma 3Z History per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Comunicato Ufficiale n° 546 pubblicato in data 23 gennaio 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Uditi l’Avv. Davide Fazio, il Presidente Luciano Zaccardi e il Dirigente Marco Riccialdi per la parte reclamante; Relatore nell’udienza del 12 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 2 febbraio 2026 la Società ASD 1983 Roma 3Z History ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Comunicato Ufficiale n° 546 pubblicato in data 23 gennaio 2026, con riferimento alla gara tra Junior Domitia e 1983 Roma 3Z History, valevole per il campionato di serie A2 di Calcio a 5 2025/2026, disputata il 20 dicembre 2025 e sospesa definitivamente dall’arbitro per impossibilità di ripristinare la regolarità del campo di gioco.
Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla ASD 1983 Roma 3Z History con cui si chiedeva l’irrogazione alla ASD Junior Domitia della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 ai sensi dell’art. 10, comma 1, CGS per non aver rispettato la normativa in materia di impianti di gioco e così essersi resa responsabile dell’irregolare svolgimento della gara.
Il referto arbitrale precisava quanto segue: “La gara è stata sospesa nel corso del 2 tempo, quando mancavano 9 minuti e 29 secondi al termine della stessa. Dopo un normale contatto di gioco e la caduta di due calciatori avversari, cedevano due listelli del parquet nella zona centrale del campo, precisamente vicino alla zona laterale dal lato dell’arbitro. Questa situazione sebbene circoscritta costituiva un serio pericolo per l'incolumità dei calciatori e non consentiva la regolare prosecuzione della gara. Dopo aver informato entrambe le società, i dirigenti della società Junior Domitia tentavano anche mediante l'aiuto di una cazzuola di ripristinare la regolarità del parquet cercando di alzare i listelli che erano sprofondati. Tuttavia mi comunicavano che ad aver ceduto era la parte sottostante il parquet e che quindi era impossibile poter procedere alla riparazione in quanto l'intervento necessitava di operai specializzati. Pertanto alla luce di ciò dopo aver momentaneamente sospeso la gara per circa 20 minuti, preso atto dell'impossibilità di poter procedere al ripristino della regolarità del terreno di gioco, si informavano i capitani ed entrambe le società e si procedeva alla sospensione definitiva della gara alle ore 16:35”.
Il Giudice Sportivo ha ritenuto, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, che “ il terreno di gioco prima dell’inizio della gara fosse in normali condizioni d’uso adatto allo scopo e che l’evento che ha determinato il cedimento della base parquet sia avvenuto a metà del secondo tempo a seguito della caduta simultanea di due giocatori su uno specifico punto del campo”; che “le conseguenze provocate dall’impatto sul terreno di gioco erano certamente imprevedibili, in quanto interessavano non tanto il parquet quanto il pavimento sottostante su cui è appoggiato/incollato il parquet ed a conferma della peculiarità del caso di specie non si rinvengono precedenti simili sia nella corrente che nelle passate stagioni sportive di questa disciplina”; infine, che “la Società …, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si prodigava per cercare di riparare il danno senza riuscirvi in quanto il cedimento aveva interessato per l’appunto la parte sottostante il parquet ed era quindi necessario l’intervento di operai specializzati per potervi porre rimedio”.
Il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo e ne ha disposto la prosecuzione a decorrere dal momento della sua interruzione, rimettendo gli atti per quanto di competenza alla Divisione Calcio a cinque.
La Società reclamante chiede l’annullamento e la riforma della decisione di rigetto del Giudice Sportivo, negando la qualificazione dell’evento come caso fortuito o forza maggiore, essendo questo da ascrivere a una responsabilità per carenze manutentive del campo imputabili alla società ospitante ASD Junior Domitia.
In particolare, la reclamante lamenta che l’affermazione del Giudice Sportivo, secondo cui il cedimento dei due listelli sarebbe da imputare alla parte sottostante del campo, non troverebbe riscontro in alcuna verifica ispettiva, relazione manutentiva o documentazione oggettiva prodotta dalla ASD Junior Domitia. Inoltre, deduce che la superficie di gioco già presentava, come documentato da alcune foto prodotte, “numerosi rattoppi visibilmente riconoscibili, con listelli di parquet difformi per colore e fattura rispetto al resto della superficie di gioco”. Tale documentazione fotografica confermerebbe “la presenza di problematiche strutturali preesistenti” e la conseguente violazione dell’art. 6 del Regolamento degli Impianti Sportivi e dei Campi di Gioco.
La società ASD 1983 Roma 3Z History conclude quindi chiedendo l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-6 a carico della ASD Junior Domitia o, in subordine, l’annullamento della decisione di disporre la prosecuzione della gara senza una previa verifica tecnica della idoneità dell’impianto sportivo.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.
Nel caso in esame, alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale e non contestato dalla parte reclamante, all’inizio della gara il campo di gioco era idoneo allo svolgimento della stessa, che si è difatti regolarmente protratta sino a circa 9 minuti dal termine, allorquando due listelli del parquet sono improvvisamente sprofondati in occasione della contemporanea caduta di due calciatori in quel punto.
L’Arbitro riporta altresì essergli stato riferito che lo sprofondamento dei due listelli fosse dovuto al cedimento della pavimentazione sottostante e che, per tale motivo, i tentativi di ripristino posti in essere dagli addetti della società ASD Junior Domitia erano risultati infruttuosi.
Fermo restando che, per essere i due listelli sprofondati ma non danneggiati o rotti, il cedimento non poteva che riguardare il massetto sottostante (il che avrebbe frustrato qualunque tentativo anche di loro immediata sostituzione), la dedotta presenza in altre parti del campo da gioco di alcuni listelli di parquet in precedenza sostituiti, come documentata dalle fotografie prodotte dalla parte reclamante, non solo non costituisce prova di una carenza strutturale già conosciuta o conoscibile, né tantomeno di un evento riconducibile a carenze manutentive, ma è anzi indice della diligenza con la quale i proprietari/utilizzatori dell’impianto ne hanno curato, nel tempo, la manutenzione.
In realtà, nel caso di specie, non può dubitarsi della ricorrenza di un fatto straordinario e imprevedibile integrante il caso fortuito o la forza maggiore, non imputabile dunque alla società ospitante.
Premesso che l’art. 10, comma 5, C.G.S., prevede che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se ed in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara e che in tal caso possono “quando ricorrono circostanze di natura eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione” (lett. d), si è compiutamente osservato trattarsi di situazioni “la cui punibilità trova un limite nel caso fortuito o nella forza maggiore, ancorché solo quest’ultima esimente trovi un espresso richiamo nella normativa federale. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che, nel suo concreto operare ha comportato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione; si tratta, tra l’altro, di una questione non meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare una diversa ampiezza della sua area applicativa. Trattandosi di un istituto ben noto al diritto penale (ai sensi dell’art. 45 c.p. ‘non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore’), in un primo momento è apparso piuttosto scontato mutuare la definizione di tale forma di esclusione della responsabilità dalla dogmatica penalistica. Come è noto, in tale ambito, la figura della forza maggiore costituisce una causa soggettiva di esclusione del reato, al ricorrere della quale viene meno la riferibilità dell’atto al volere del soggetto (c.d. suitas), con la conseguente non punibilità dell’agente. Più nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo ‘inevitabile’, al compimento di un’azione. Tuttavia, aderendo a tale restrittiva interpretazione, rimarrebbe poco chiara e di non facile interpretazione la ragione per la quale l’ordinamento sportivo, a differenza della legge penale che suole distinguere tra caso fortuito e forza maggiore, si sia limitato a positivizzare la sola causa di forza maggiore….basti evidenziare che, come è noto, anche il caso fortuito costituisce una causa soggettiva di esclusione del reato la cui presenza esclude l’elemento soggettivo del reato, c.d. colpevolezza, cioè il dolo o la colpa. In particolare, il caso fortuito consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce improvvisamente nell’azione del soggetto e che non può farsi risalire all’attività psichica dell’agente, neppure a titolo di colpa. E’, dunque, l’imprevedibilità (e non l’inevitabilità) a caratterizzare tale forma di esclusione del reato…. Se dunque ‘l’esimente sportiva’ della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. Come si è accennato, infatti, in ambito penalistico, è proprio il caso fortuito che si caratterizza per l’aspetto soggettivo della imprevedibilità dell’evento, mentre la forza maggiore ha un carattere più oggettivo e non prevede la possibilità dell’agente – che viene travolto – di superarla” (Comm. al Codice di Giustizia sportiva F.I.G.C. annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di A. Blandini, P. Del Vecchio, A. Lepore e U. Maiello, sub art. 10).
Non a caso, proprio il caso fortuito è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia Federale causa di esimente da responsabilità della società ospitante, nel caso dell’improvvisa apertura di una buca di circa 30 cm. di diametro all’interno del terreno di gioco (C.U. n. 184/CGF del 19.2.2013).
In definitiva, nel disporre la prosecuzione della gara a decorrere dalla intervenuta interruzione, il Giudice Sportivo ha fatto buon governo dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S.
Per quanto riguarda poi la richiesta, proposta in via gradata, di subordinare la prosecuzione della gara ad una verifica tecnica della idoneità del campo, la stessa esorbita dalle competenze di questa Corte, essendo ciò prerogativa esclusiva dell’arbitro e dei suoi assistenti allorquando la prosecuzione sarà disputata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D'Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
