F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0138/CSA pubblicata del 19 Febbraio 2026 – società ACS. D. Saluzzo – calciatore Marco Tibaldo
Decisione/0138/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0194/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Antonio Blandini - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0194/CSA/2025-2026, proposto dalla società ACS. D. Saluzzo in data 30.01.2026;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 48 del 27.01.2026 - Dipartimento Interregionale – Campionato Nazionale Juniores Under 19, relativa alla gara di Campionato Nazionale Juniores Under 19 Saluzzo/Celle Varazze F.B.C. del 24.01.2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 12.2.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e sentito l’Arbitro; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ACS. D. Saluzzo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tibaldo Marco in relazione alla gara Saluzzo/Celle Varazze F.B.C. del 24.01.2026.
Il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Tibaldo Marco, dopo essere stato “ espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'Arbitro espressione irriguardosa”.
Nel referto di gara viene specificato che il sig. Tibaldi Marco “veniva espulso al 44’ minuto del secondo tempo per doppia ammonizione. Una volta espulso mi diceva ‘sei un compromesso’!, ‘sei un venduto’!”.
Parte ricorrente chiede un “riesame della sanzione”, producendo un filmato e affermando che il sig. Tibaldo avrebbe invece ripetuto per tre volte le parole “Direttore, lei è in malafede”, e che, a seguito di ciò, l’arbitro avrebbe estratto il cartellino giallo ed espulso il calciatore per doppia ammonizione.
L’arbitro, ascoltato dalla Corte a chiarimento, ha confermato che la seconda ammonizione è intervenuta per proteste e che, all’esito di ciò, il sig. Tibaldo ha pronunciato le frasi prima riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti di essere accolto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come il sig. Tibaldo Marco abbia formulato espressioni effettivamente irriguardose nei confronti dell’ufficiale di gara. In argomento, fermo restando che il filmato prodotto, ai sensi dell’art. 61 comma 2 C.G.S., non può essere utilizzato, questa Corte rappresenta che, comunque, anche le frasi ipoteticamente pronunciate dal calciatore nella ricostruzione di parte ricorrente, seppur diverse da quelle riportate nel referto, integrano egualmente un comportamento irriguardoso, tale da imporre l’applicazione della sanzione disposta dall’art. 36, co. 1, lett. a), C.G.S..
D’altra parte, considerato, per un verso, che la sanzione minima stabilita dal suddetto art. 36, co. 1, lett. a) è appunto pari a 4 giornate di squalifica e verificato, per l’altro, che il comportamento ingiurioso è intervenuto successivamente all’assunzione del provvedimento di seconda ammonizione a carico del sig. Tibaldi, e, dunque, alla sua espulsione dal campo di gioco (che comporta l’automatica sanzione della squalifica per una giornata ex art. 9, comma 7, C.G.S.), risulta correttamente determinata la sanzione della squalifica per 5 giornate, come comminata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Blandini Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
