F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 349/TFN-SVE del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso della società San Giuseppe SSL A r.l. – 407/TFNSVE

Decisione/0349/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0407/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del procedimento proposto dalla società San Giuseppe SSL A RL (941217) contro la società Barbaiana (69391) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Sassaroli Daniele (2523759), la seguente

DECISIONE

In data 31 dicembre 2025 la società SAN GIUSEPPE SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (941217) depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it,  una comunicazione indirizzata alla società POL. BARBAIANA (69391) e per conoscenza alla Commissione Premi Roma avente per oggetto” DEBITO PREMIO DI PREPARAZIONE”, con la quale veniva sollecitato il pagamento del premio di preparazione relativo al tesseramento del calciatore SASSAROLI DANIELE e preannunciato il ricorso in caso di mancato pagamento.

Successivamente, in data 05 febbraio 2026, sul medesimo portale, la predetta società provvedeva a depositare un ulteriore atto, in pari data notificato alla società POL. BARBAIANA, con il quale si dava atto che, in assenza di intervenuto pagamento, si procedeva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, al fine di ottenere il pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Sassaroli Daniele.

All’udienza del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve rilevarsi che, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la società San Giuseppe SSD a r.l., con il primo deposito effettuato sul Portale del Processo Sportivo Telematico in data 31 dicembre 2025, aveva solo formalmente sollecitato alla società Pol. Barbaiana il pagamento del “premio di preparazione” relativo al calciatore.

Mentre con il successivo deposito del 5 febbraio 2026, la medesima società dichiarava di aver proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per ottenere il pagamento del “premio di formazione tecnica”, ontologicamente distinto dal premio di preparazione per presupposti normativi, natura e procedura.

Il ricorso, per come proposto, in ogni caso, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica e, pertanto, l’intero procedimento deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), invero, disciplina puntualmente il procedimento relativo alle controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il procedimento inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                            Stanislao Chimenti

 

 Depositato in data 18 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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