F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 351/TFN-SVE del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso della società Accademia Internazionale Calcio SSDRL – 433/TFNSVE

Decisione/0351/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0433/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) contro la società Calcio Club Milano (23390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Boccotti Jacopo Donatian (2475659), la seguente

DECISIONE

In data 14/01/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSDRL (78774) ha proposto ricorso, notificato a  controparte il 7/01/2026, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CALCIO CLUB MILANO (23390) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore BOCCOTTI JACOPO DONATIAN.

La ricorrente produceva a riprova della propria richiesta l’attestazione premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02/12/2025 ove peraltro veniva certificato il premio tesseramento, e non il premio di formazione tecnica domandato. All’udienza fissata il giorno 11/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, nessuna delle stesse compariva, ne aveva richiesto di comparire.

Il ricorso è inammissibile essendo stato presentato ad organismo giudicante non competente come da vigente normativa Federale. Statuisce infatti l’art. 96 punto 3 delle NOIF che in caso di mancata corresponsione del premio di tesseramento, quello nel caso in esame sussistente e certificato dalla Piattaforma Telematica Premi, le società possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi.

Quanto sopra non è qui avvenuto il ricorso essendo stato presentato a questo Tribunale non competente quindi per la fattispecie di cui alla domanda altresì erroneamente indicata come premio di formazione tecnica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 18 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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