F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 416/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD Calcio Capua/A.S.D. Polisportiva Gricignano

Decisione/0416/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0385/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro – Componente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Calcio Capua (930726) contro la società A.S.D. Polisportiva Gricignano (954420) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Falcone Antonio (2148347), la seguente

DECISIONE

In data 29 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC CAPUA ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Polisportiva Gricignano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Antonio Falcone.

Dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento a titolo di primo contratto da lavoro sportivo Giovane Dilettante è stato effettuato in data 6 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2015/2016. Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17 dicembre 2025.

All’udienza fissata il giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- sentita la parte ricorrente presente in udienza;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD POLISPORTIVA GRICIGNANO alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Antonio Falcone nella misura di euro 60,00 (sessanta/00), in favore della società ASD SSC Capua.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gino Sciacca                                                           Giuseppe Lepore

 

 

Depositato in data 23 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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