F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 417/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – Scandicci 1918 SSD ARL/Sangiovannese 1927
Decisione/0417/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0327/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Gino Scaccia - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Scandicci 1918 SSD ARL (750407) contro la società Sangiovannese 1927 (934411) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Timperanza Francesco (5836200), la seguente
DECISIONE
In data 19.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Scandicci SSD ARL (Matricola 750407) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Sangiovannese 1927 (Matricola 934411), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Timperanza Francesco (Matricola 5836200).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo sia stato sottoscritto in data 25 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 600,00 (seicento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 16.12.2025.
All’udienza fissata per il giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Sangiovannese 1927 (Matricola 934411), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Timperanza Francesco (Matricola 5836200) nella misura di euro 600,00 (seicento/00) in favore della società Scandicci SSD ARL (Matricola 750407).
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Giuseppe Lepore
Depositato in data 23 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
