F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 420/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – Romulea/Sporting Hornets Roma

Decisione/0420/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0336/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro – Componente

Gino Scaccia – Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto SS Romulea (954969) contro la società Sporting Hornets Roma (936002) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pelosi Christian (3862523), la seguente

DECISIONE

In data 20.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. SS Romulea (matricola 954969) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Sporting Hornets Roma (matricola 936002), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Christian Pelosi (matricola 3862523).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato in data 12 ottobre  2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive consecutive dalla 2017/18 alla 2020/21. Il premio è stato quantificato in euro 329,00 (trecentoventinove/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 5 novembre 2025.

All’udienza fissata il giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società  A.S.D. Sporting Hornets Roma (matricola 936002) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Christian Pelosi (matricola 3862523).nella misura di euro329,00 (trecentoventinove/00)  come in parte motiva, in favore della società A.S.D. SS Romulea (matricola n. 954969).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 23 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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