F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 421/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD Ragazzi Sprint Crispiano/Martina Calcio 1947 SSD
Decisione/0421/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0447/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Antonino Piro – Componente
Gino Scaccia - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Ragazzi Sprint Crispiano (940759) contro la società Martina Calcio 1947 SSD (945643) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Camassa Gianpaolo (2030293), Colella Angelo (3541697), Larizza Onofrio Roberto (7077360), Perrini Davide (5450762), Sergio Roberto (2424911), Tinelli Giuseppe (7077384), la seguente
DECISIONE
In data 14.1.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano (matricola 940759) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Martina Calcio 1947 SSD (matricola 945643), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Giampaolo Camassa (matricola 2030293), Angelo Colella (matricola 3541697), Onofrio Roberto Larizza (matricola 7077360), Davide Perrini (matricola 5450762), Roberto Sergio (matricola 2424911) e Giuseppe Tinelli (7077384).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come i suddetti calciatori siano stati tesserati con vincolo biennale giovane dilettante, ad eccezione di Davide Perrini con primo contratto di lavoro sportivo, dalla Società resistente con conseguente del diritto al premio di formazione in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori come quantificato e certificato dalle attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 16 dicembre 2025, e precisamente:
Giampaolo Camassa (matricola 2030293): tesseramento 1.9.2023- stagioni 2021/2022 - premio euro 206,00;
Angelo Colella (matricola 3541697): tesseramento 31.7.2023- stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 - premio euro 540,00;
Onofrio Roberto Larizza (matricola 7077360): tesseramento 28.8.2023 - stagioni consecutive dalla 2015/2016 alla 2021/2022 - premio euro 1.080,00;
Davide Perrini (matricola 5450762): tesseramento 30.6.2024 - stagioni consecutive dalla 2012/2013 alla 2018/2019 - premio euro 462,00;
Roberto Sergio (matricola 2424911): tesseramento 28.8.2023 - stagioni consecutive dalla 2015/2016 alla 2022/2023 - premio euro 1.260,00;
Giuseppe Tinelli (7077384): tesseramento 4.9.2023- stagioni 2017/2018, 2018/19 e 2019/20 - premio euro 618,00.
All’udienza fissata il giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 16 dicembre 2025 e non contestate dalle Parti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Martina Calcio 1947 SSD (matricola 945643) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Giampaolo Camassa (matricola 2030293), Angelo Colella (matricola 3541697), Onofrio Roberto Larizza (matricola 7077360), Davide Perrini (matricola 5450762), Roberto Sergio (matricola 2424911) e Giuseppe Tinelli (7077384) nella complessiva misura di euro 4.166,00 (quattromilacentosessantasei/00) come in parte motiva, in favore della società A.S.D. Ragazzi Sprint Crispiano (matricola n. 940759).
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Giuseppe Lepore
Depositato in data 23 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
