F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 170/TFN – SD del 25 Febbraio 2026 (motivazioni) – Gianfranco Bessone, Samuele Mondino, Fossano Calcio SSD A RL – 154/TFNSD

Decisione/0170/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0154/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18618/299pf 25-26/GC/PG/ep del 23 gennaio 2026 e depositato il 26 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Gianfranco Bessone, Samuele Mondino e della società Fossano Calcio SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 18618/299pf 25-26/GC/PG/ep del 23 gennaio 2026, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare: il sig. Gianfranco Bessone, all’epoca dei fatti Presidente della Fossano Calcio S.S.D. A R.L., il sig. Samuele Mondino, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Fossano Calcio S.S.D. A R.L. e la società Fossano Calcio S.S.D. A R.L. per rispondere:

- il sig. Gianfranco Bessone, all’epoca dei fatti Presidente della Fossano Calcio S.S.D. A R.L.: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato o per aver comunque permesso di organizzare, in qualità di Presidente della società, il campo invernale denominato "Winter Football Camp", dal 27 al 29 dicembre 2024, presso l'impianto sportivo della Fossano Calcio S.S.D. A R.L., sebbene tale attività non fosse prevista e regolamentata dal suddetto Comunicato Ufficiale. In via alternativa e qualora il suddetto campo invernale possa essere inquadrato fra gli “open day” di cui alla sezione 11.2 del predetto Comunicato Ufficiale n.1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile Scolastico, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato o per aver comunque permesso di organizzare, il campo invernale denominato "Winter Football Camp", in assenza della prescritta comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti consentendo, fra l’altro, anche la partecipazione anche a calciatori tesserati per altre società.

- il sig. Samuele Mondino, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Fossano Calcio S.S.D. A R.L., della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato il campo invernale denominato "Winter Football Camp", dal 27 al 29 dicembre 2024, presso l'impianto sportivo della Fossano Calcio S.S.D. A R.L., sebbene tale attività non fosse prevista e regolamentata dal suddetto Comunicato Ufficiale. In via alternativa e qualora il suddetto campo invernale possa essere inquadrato fra gli “open day” di cui alla sezione 11.2 del predetto comunicato ufficiale n.1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile Scolastico, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato il campo invernale denominato "Winter Football Camp", in assenza della prescritta comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti consentendo, fra l’altro, anche la partecipazione anche a calciatori tesserati per altre società.

- la società Fossano Calcio S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianfranco Bessone e dal sig. Samuele Mondino, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del Coordinatore Federale S.G.S. Piemonte Valle D'Aosta che, con comunicazione del 18 settembre 2025, ha trasmesso alla Procura Federale la missiva ricevuta dalla società Bisalta Calcio in merito alla partecipazione di un suo tesserato, senza alcuna autorizzazione, ad un camp invernale organizzato dalla società Fossano Calcio S.S.D. A R.L..

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando - al sig. Gianfranco Bessone, all’epoca dei fatti Presidente della Fossano Calcio S.S.D. A R.L.: la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato o per aver comunque permesso di organizzare, in qualità di Presidente della società, il campo invernale denominato "Winter Football Camp", dal 27 al 29 dicembre 2024, presso l'impianto sportivo della Fossano Calcio S.S.D. A R.L., sebbene tale attività non fosse prevista e regolamentata dal suddetto Comunicato Ufficiale.

In via alternativa e qualora il suddetto campo invernale possa essere inquadrato fra gli “open day” di cui alla sezione 11.2 del predetto Comunicato Ufficiale n.1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile Scolastico, la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato o per aver comunque permesso di organizzare, il campo invernale denominato "Winter Football Camp", in assenza della prescritta comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti consentendo, fra l’altro, anche la partecipazione anche a calciatori tesserati per altre società.

Al sig. Samuele Mondino, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Fossano Calcio S.S.D. A R.L.: la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato il campo invernale denominato "Winter Football Camp", dal 27 al 29 dicembre 2024, presso l'impianto sportivo della Fossano Calcio S.S.D. A R.L., sebbene tale attività non fosse prevista e regolamentata dal suddetto Comunicato Ufficiale.

In via alternativa e qualora il suddetto campo invernale possa essere inquadrato fra gli “open day” di cui alla sezione 11.2 del predetto comunicato ufficiale n.1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile Scolastico, la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver organizzato il campo invernale denominato "Winter Football Camp", in assenza della prescritta comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti consentendo, fra l’altro, anche la partecipazione anche a calciatori tesserati per altre società.

- La società Fossano Calcio S.S.D. A R.L. la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gianfranco Bessone e dal sig. Samuele Mondino, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, gli indagati non articolavano difese e, pertanto, la Procura ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale convocava pertanto l'udienza del 17 febbraio 2026 per la trattazione del deferimento.

In vista dell’udienza, nessuna attività è stata compiuta dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 17.02.2026 sono comparsi l'Avv. Lorenzo Giua e l'Avv. Cristina Fanetti per la Procura Federale Federale.

Nessuno per le parti deferite.

L'Avv. Fanetti, nel riportarsi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Gianfranco Bessone, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Samuele Mondino, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società Fossano Calcio SSD A RL, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda

La decisione

Risulta documentato ed incontestato che la Fossano Calcio S.S.D. A R.L., nella persona del Presidente sig. Gianfranco Bessone e nella persona del dirigente tesserato sig. Samuele Mondino che in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha riconosciuto di essere l'organizzatore dell'evento, hanno organizzato il campo invernale denominato "Winter Football Camp", dal 27 al 29 dicembre 2024, presso l'impianto sportivo della Fossano Calcio S.S.D. A R.L., in assenza di specifica previsione e regolamentazione da parte del settore giovanile e scolastico.

L’evento, infatti, è stato realizzato al di fuori delle specifiche e tassative disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 del Settore Giovanile e Scolastico recanti la regolamentazione delle attività calcistiche dei minori, disposizioni prescritte per garantire le opportune tutele in tema di protezione dei minori e quanto specificatamente riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell’O.N.U. che orienta le norme con le quali viene organizzata l’attività dai 5 ai 16 anni.

La Fossano Calcio ha, in particolare, organizzato un camp invernale che non rientra tra la fattispecie di attività regolamentate, in quanto nel punto 11 del C.U. n. 1 del 11/07/2025 sono previsti i soli Camp Estivi e, anche per il periodo invernale, gli Open Day. Tuttavia, appare evidente per le modalità di svolgimento, la durata e il costo di partecipazione che il camp invernale in questione non è qualificabile come mero OPEN DAY (così definito dal punto 11.2 del C.U. 1/2025: “è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato. Considerando il carattere puramente promozionale degli “OPEN DAY”, si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC. In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento e dei partecipanti”).

In definitiva, l’organizzazione del camp invernale al di fuori delle specifiche e tassative disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024 integra la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 luglio 2024.

Di tale violazione rispondono gli autori e responsabili del fatto ossia il Presidente sig. Gianfranco Bessone ed il dirigente tesserato sig. Samuele Mondino nonché, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, la società Fossano Calcio S.S.D. A R.L.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Gianfranco Bessone, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Samuele Mondino, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società Fossano Calcio SSD A RL, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 25 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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