F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 172/TFN – SD del 26 Febbraio 2026 (motivazioni) – Fabrizio De Santis, ASD Sporting Hornets Roma – 155/TFNSD
Decisione/0172/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0155/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Serena Callipari – Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18611/183pf25-26/GC/PN/fm del 23 gennaio 2026 e depositato il 26 gennaio 2026, nei confronti del sig. Fabrizio De Santis e della società ASD Sporting Hornets Roma, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato in data 26 gennaio 2026, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
- il sig. Fabrizio De Santis, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Hornets Roma per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 septies, comma 6, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver corrisposto al calciatore sig. Cristian Cerulli la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 12 giugno 2025 e notificato in data 8 ottobre 2025, nell’ambito della vertenza n. 370/2024-2025;
- la società A.S.D. Sporting Hornets Roma, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabrizio De Santis.
La fase istruttoria
In data 16 dicembre 2025, il Procuratore Federale, all’esito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare rubricato al n. 183 pf 25-26, iscritto in data 28 agosto 2025, avente ad oggetto: “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Sporting Hornets Roma delle somme dovute al calciatore Cristian Cerulli nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”, comunicava la conclusione delle indagini, mediante notifica a mezzo pec agli incolpati ( prot 15748/183pf25-26/GC/PN/fm).
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 31 luglio 2025 del calciatore sig. Cristian Cerulli pervenuta tramite il legale incaricato avv. Anna Piras, in ordine al mancato pagamento dalla società A.S.D. Sporting Hornets Roma, nei termini prescritti, della somma accertata in suo favore dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C., con lodo emesso in data 12 giugno 2025 e notificato in data 24 giugno 2025, nell’ambito della vertenza n. 370/2024-2025.
Successivamente in data 8 ottobre 2025, la segreteria del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. comunicava che il citato lodo non era stato correttamente notificato alla A.S.D. Sporting Hornets Roma e pertanto procedeva nuovamente in data 8.10.2025, allegando attestazione di avvenuta consegna.
In data 27 novembre 2025, l’Avv. Anna Piras comunicava la mancata corresponsione delle somme dovute da parte della società A.S.D. Sporting Hornets Roma al proprio assistito.
Risultano in atti le comunicazioni pec di consegna che comprovano la notifica in data 8 ottobre 2025 del lodo arbitrale alla società A.S.D. Sporting Hornets Roma.
Successivamente, in data 27 gennaio 2026, la Procura Federale notificava agli incolpati l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 17 febbraio 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 17 febbraio 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, sono comparsi, mediante collegamento da remoto, gli avv.ti Lorenzo Giua e Cristina Fanetti, in rappresentanza della Procura Federale, i quali, riportandosi agli atti, hanno concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione al sig. Fabrizio De Santis di mesi 6 (sei) di inibizione, mentre alla società ASD Sporting Hornets Roma, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per i deferiti nè sono state depositate memorie difensive.
La decisione
Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità dei deferiti giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto provate documentalmente.
In particolare, dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 e all’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, ascrivibile al sig. Fabrizio De Santis. Ritiene il Tribunale che sia stato accertato come la condotta posta in essere dal deferito Fabrizio De Santis, quale all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Hornets Roma, implichi la violazione non solo dei principi di lealtà, probità e correttezza ma anche dei doveri prescritti in materia gestionale ed economica, posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 31, comma 11, come il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, comporti, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per la società e del suo dirigente delle sanzioni ivi previste.
Dunque, nel caso di specie, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (conformemente v. CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025)
Il comportamento illecito realizzato dal rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S., a carico della società deferita. In esito a quanto rappresentato, il Tribunale ritiene congruo, conformemente alla Procura, doversi irrogare le sanzioni, per le violazioni poste in essere, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Fabrizio De Santis, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD Sporting Hornets Roma, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Carlo Sica
Depositato in data 26 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
