F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 173/TFN – SD del 27 Febbraio 2026 (motivazioni) – Umberto Barletta, Giovanni Battista Caviglia, Claudio Sciotto, Umberto Camogli, Praese 1945 e Celle Varazze FBC – 152/TFNSD

Decisione/0173/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0152/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.18573/232pf25-26/GC/blp del 23 gennaio 2026 e depositato il 23 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Umberto Barletta,Giovanni Battista Caviglia, Claudio Sciotto, Umberto Camogli e delle società Praese 1945 e Celle Varazze FBC, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 23 gennaio 2026 n. 18573/232pf25-26/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Umberto BARLETTA, direttore sportivo della società PRAESE 1945 (ss 21/22 e 22/23) della società CELLE VARAZZE F.B.C. (ss 23/24, 24/25 e 25/26);

- Giovanni Battista CAVIGLIA, Presidente della società PRAESE 1945 nella stagione 211/22 e 22/23 fino al 25.01.2023;

- Claudio SCIOTTO, Presidente della società PRAESE 1945, società partecipante a campionato in ambito regionale, nella stagione 22/23 dal 26.01.2023;

- Umberto CAMOGLI, Presidente della società Celle Varazze F.B.C.;

- la società PRAESE 1945;

- la società CELLE VARAZZE F.B.C. per rispondere:

- il sig. Umberto BARLETTA, direttore sportivo della società Praese 1945 (ss 21/22 e 22/23) e della società CELLE VARAZZE F.B.C. (ss 23/24, 24/25 e 25/26),

1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver chiesto ed ottenuto il tesseramento quale direttore sportivo della società PRAESE 1945 per le stagioni sportive 21/22 e 22/23 e CELLE VARAZZE F.B.C. per le stagioni sportive 23/24 e 24/25, società partecipanti a campionati in ambito regionale, e quale direttore sportivo della società CELLE VARAZZE F.B.C. per la stagione sportiva 25/26 società partecipante al campionato interregionale, nonostante fosse condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.). Tanto in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ed in violazione dell’art. 22 bis delle N.O.I.F. che impone che “1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno” per una serie di reati specificatamente indicati, fra cui quelli per cui è intervenuta condanna del sig. Barletta;

2) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per avere omesso di dichiarare ai Presidenti delle predette società, società PRAESE 1945 per le stagioni sportive 21/22 e 22/23 e CELLE VARAZZE F.B.C. per le stagioni sportive 23/24 e 24/25, società partecipanti a campionati in ambito regionale, tenuti alla dichiarazione prevista dall’art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F., che si trovava in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F., stante le condanne penali definitive sopra richiamate al punto 1. Tanto sul presupposto che l’art. 22 bis delle N.O.I.F., al comma 6, impone che “All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associ azioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.”;

3) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per avere, all’atto di tesseramento quale direttore sportivo della società CELLE VARAZZE F.B.C. per la stagione sportiva 25/26 società partecipante a campionato interregionale, omesso di presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F., nonostante si trovasse in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F., stante le condanne penali definitive sopra richiamate al punto 1. Tanto sul presupposto che l’art. 22 bis delle N.O.I.F., al comma 6, impone che “All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo.

La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione.”;

- il sig. Giovanni Battista CAVIGLIA, Presidente della società Praese 1945 nella stagione 21/22 e 22/23 fino al 25.01.2023 della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver tesserato nelle stagioni sportive 21/22 e 22/23 il sig. Umberto BARLETTA quale direttore sportivo della PRAESE 1945, società partecipante a campionati in ambito regionale all’epoca dei fatti, senza fare alcun controllo sulle eventuali situazioni di incompatibilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F. in cui si trovava il Barletta, in quanto condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.). E cosi facendo all’Ufficio federale competente una dichiarazione mendace su tale circostanza;

- il sig. Claudio SCIOTTO, Presidente della società Praese 1945, società partecipante a campionato in ambito regionale, nella stagione 22/23 dal 26.01.2023, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il sig. Umberto BARLETTA, continuasse a svolgere l’incarico quale direttore sportivo della PRAESE 1945, durante la stagione sportiva 22/23 dal 26.01.2023, società partecipante a campionati in ambito regionale all’epoca dei fatti, senza fare alcun controllo sulle eventuali situazioni di incompatibilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F. in cui si trovava il Barletta, in quanto condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è  stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.);

- sig. Umberto CAMOGLI, all’epoca dei fatti Presidente della società Celle Varazze F.B.C.,

1) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver tesserato nelle stagioni sportive 23/24 e 24/25 il sig. Umberto Barletta quale direttore sportivo del Celle Varazze F.B.C., società partecipante a campionati in ambito regionale all’epoca dei fatti, senza fare alcun controllo sulle eventuali situazioni di incompatibilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F. in cui si trovava il Barletta, in quanto condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.2019, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.2022, divenuta irrevocabile il 5.7.2022, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.).

2) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 22 bis delle N.O.I.F., per aver consentito che il sig. Umberto Barletta si tesserasse nella stagione sportiva 25/26 quale direttore sportivo del Celle Varazze F.B.C., società partecipante al campionato interregionale all’epoca dei fatti, senza che quest’ultimo all’atto del tesseramento avesse effettuato e prodotto l’autocertificazione ai sensi dell’art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F., nonostante si trovasse in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 22 bis comma 1 delle N.O.I.F., poiché condannato in due processi penali con sentenze passate in giudicato (sentenza n.753/19 del 18.6.19, divenuta irrevocabile il 24.7.2019, condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 629 c.p. e sentenza n.778/22 del 15.6.22, divenuta irrevocabile il 5.7.22, pena finale anni 1 e mesi 4 per il reato di cui all’art. 644 c.p.);

- la società PRAESE 1945 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Umberto Barletta, Giovanni Battista Caviglia, Claudio Sciotto, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

- la società CELLE VARAZZE F.B.C. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dai sigg.ri Umberto Barletta e Umberto Camogli, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 22.09.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 232pf25-26, avente ad oggetto: “Trasmissione da parte dell’Autorità giudiziaria di Genova di sentenze penali di condanna a carico del sig. Umberto Barletta, tesserato FIGC”.

In particolare, a seguito di notizie stampa aventi ad oggetto presunti precedenti giudiziari del Sig. Umberto Barletta -  tesserato quale  direttore sportivo della società ASD Praese 1945 per le stagioni sportive 20-21, 21-22, 22-23 e della società Celle Varazze F.B.C. per le stagioni sportive 23-24, 24-25 e 25/26 - la Procura Federale inoltrava alla competente Autorità Giudiziaria formale richiesta di trasmissione di eventuali  sentenze da costui riportate e/o di informazioni sulla pendenza di procedimenti a suo carico. All’esito della trasmissione di quanto richiesto da parte dell’Ufficio GIP del Tribunale di Genova, emergeva che, al tesserato, ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., in data 18.6.19 era stata applicata la pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione ed 1.400,00 di multa per  il reato di cui all’art. 629 c.p., con sentenza divenuta irrevocabile in data 24.7.19; successivamente, in data 15.6.22, gli era stata altresì applicata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 644 c.p., con sentenza divenuta irrevocabile in data 5.7.22.

Venivano altresì acquisite le autocertificazioni previste dall’art. 22 NOIF, relative alle stagioni sportive durante le quali il sig. Barletta è stato tesserato. quale direttore sportivo per la società ASD Praese 1945 (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), ove il Presidente, Sig. Caviglia, su cui gravava il relativo onere, attestava con autocertificazione il possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 22 bis delle N.O.I.F., per sé stesso, nonché per “tutti i dirigenti e i collaboratori”. Per la stagione sportiva 2022-2023 veniva altresì acquisita l’autocertificazione ex art.22 bis sottoscritta, in data 26.1.23, dal Presidente subentrato, Sig. Sciotto.

Relativamente al tesseramento del Sig. Barletta, quale direttore sportivo per la società Celle Varazze F.B.C nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, veniva rinvenuta un’unica autocertificazione ex art. 22 bis NOIF a firma del Presidente, sig. Umberto Camogli, il quale si limitava a dichiarare, esclusivamente per sé stesso, di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità ivi previste. Veniva inoltre acquisita la documentazione relativa al tesseramento del Sig. Barletta quale direttore sportivo per la società Celle Varazze F.B.C nell’attuale stagione sportiva, nella quale la società partecipa al campionato interregionale, dalla quale emergeva esclusivamente l’autocertificazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. del Presidente della società, sig. Camogli, non risultando in atti analoga autocertificazione del Sig. Barletta, nonostante ne fosse all’uopo onerato.

L’Ufficio inquirente procedeva quindi all’audizione dei sigg.ri Caviglia, Sciotto e Camogli e, all’esito, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 23.12.25, notificava la comunicazione di conclusione indagini agli odierni deferiti. Successivamente, in data 23.1.26, la Procura Federale procedeva alla notifica dell’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 17 febbraio 2026, ritualmente notificata, i Sigg.ri Barletta, Caviglia e Camogli, anche n.q. di LR della società Celle Varazze FBC, facevano pervenire, nei termini di rito, memorie difensive, tutte a firma degli Avv.ti Anna Cerbara e Gianvito Garassino.

Nelle suddette memorie, di fatto sovrapponibili, i difensori chiedevano il proscioglimento dei deferiti, non ritenendo le sentenze riportate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. opponibili in sede disciplinare. A tal fine eccepivano che la Procura Federale non avesse considerato la corretta portata dell’istituto del patteggiamento che, nella sua attuale formulazione, così come modificata dalla riforma Cartabia, non può essere equiparato ad una sentenza di condanna e per l’effetto non può ritenersi ostativo al “percorso professionale all’interno del sistema calcistico”.

Precisavano altresì che, pur essendo la novella legislativa intervenuta successivamente ai primi tesseramenti contestati nell’atto di deferimento, alla fattispecie in esame vada applicato il principio del favor rei.

Il dibattimento

All’udienza del 17.2.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano gli Avv.ti Lorenzo Giua e Cristina Fanetti per la Procura Federale e gli Avv.ti Anna Cerbara e Gianvito Garassino per i Sigg.ri Barletta, Caviglia e Camogli e per la società Celle Varazze; nessuno era presente per il deferito Sig. Sciotto e la società Praese 1945.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente, sottolineava l’inconferenza delle doglianze difensive di cui alla memoria versata in atti, avendo il deferito Sig. Barletta riportato due sentenze di applicazione della pena per reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 22 bis NOIF.

Nel merito, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Umberto BARLETTA: mesi ventiquattro (24) di inibizione di cui 18 per la violazione di cui al capo a) aumentata di mesi tre (3) per il capo b) e di altri mesi tre (3) per il capo c);

- per il sig. Giovanni Battista CAVIGLIA, mesi otto (8) di inibizione; - per il sig. Umberto CAMOGLI: mesi dodici (12) di inibizione,.

- per il sig. Claudio SCIOTTO: mesi sei (6) di inibizione;

- per la società Praese 1945, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- per la società Celle Varazze FBC, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola l’Avv. Cerbara, la quale ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva, sottolineando la sopravvenuta inefficacia delle sentenze di patteggiamento ai fini della contestata incompatibilità ex art. 22 NOIF, alla luce del novellato art. 445 co. 1 bis c.p.p. Precisava altresì che, venuto meno, in virtù della novella legislativa, qualsiasi automatismo tra la sentenza di condanna e l’applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., nel caso di specie i due patteggiamenti sarebbero improduttivi di effetti, non essendo state applicate pene accessorie. Evidenziava altresì l’irragionevolezza dell’invocata disapplicazione della portata normativa dell’art. 445 c.p.p. in ambito federale, laddove, in ambito pubblico, il soggetto che abbia riportato una sentenza ex art. 444 c.p.p., possa, allo stato, candidarsi per il Parlamento italiano.

Si riportava pertanto alle conclusioni già rassegnate in memoria.

Prendeva la parola l’Avv. Garassino il quale, nel riportarsi integralmente alla memoria difensiva versata in atti, sottolineava come nella vicenda in esame, essendo successiva all’entrata in vigore del novellato art. 445 cpp, debba applicarsi il principio del favor rei, prevalendo, anche alla luce della Giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, sul tempus regit actum. Chiedeva, pertanto, accogliersi le conclusioni rassegnate nelle memorie versate in atti.

La decisione

Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni rassegnate dalle parti comparse, ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti, ad esclusione del Sig. Sciotto, per le motivazioni appresso specificate.

Dalle evidenze istruttorie emerge che  il Sig. Barletta, a far data dal suo primo tesseramento per la società  ASD Praese 1945, nella stagione sportiva 2020/2021, così come in tutte le successive stagioni sportive contestate nell’atto di deferimento, fosse privo dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 22 bis NOIF, avendo riportato in data 18.6.19, una sentenza ex art. 444 cp.p. – divenuta irrevocabile in data 24.7.19,  per un reato espressamente indicato come ostativo ai sensi della normativa federale. Successivamente, in data 15.6.22, riportava altra sentenza ex art. 444 c.p.p., per diverso reato, art. 644 c.p., parimenti ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 22 bis NOIF.

In tale contesto, il Presidente della società Praese 1945, Sig. Caviglia, all’uopo onerato ex art. 22 bis comma 6 delle N.O.I.F, attestava in tutte le autocertificazioni inoltrate ai competenti Organi federali il possesso dei requisiti di onorabilità per sé stesso, nonché per “tutti i dirigenti e i collaboratori”.

In sede di audizione il Sig. Caviglia precisava che, in occasione del rilascio delle autocertificazioni ex art. 22 bis NOIF, era solito chiedere “ai singoli soggetti se avessero i requisiti richiesti e loro mi rispondevano verbalmente di non aver mai avuto problemi” e tale modus operandi era stato adottato anche in occasione del tesseramento del Sig. Barletta “l’ho chiesto personalmente a Barletta e lui mi ha risposto di non avere cause di incompatibilità”.

Confermava infine il Sig. Caviglia di non avere svolto alcuna ulteriore verifica al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni del proprio tesserato prima di redigere le autocertificazioni rilasciate per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la cui mendacia emerge pertanto per tabulas.

Successivamente, in occasione del tesseramento del Sig. Barletta per la società Celle Varazze, nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, il Presidente, sig. Umberto Camogli, depositava autocertificazione non conforme a quanto richiesto dalla norma, limitandosi a dichiarare, esclusivamente per sé stesso, di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità previste dall’art. 22 bis delle NOIF.

Analoga non conformità al dettato normativo emerge dalla  documentazione depositata in occasione del tesseramento del Sig. Barletta quale direttore sportivo per la società Celle Varazze F.B.C nell’attuale stagione sportiva, ove è presente esclusivamente l’autocertificazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. del Presidente della società, sig. Camogli, non risultando in atti analoga autocertificazione del Sig. Barletta, pur essendone in tale stagione espressamente onerato, partecipando la società al campionato interregionale.

Per quanto concerne invece l’autocertificazione ex art. 22 bis NOIF rilasciata dal Sig. Sciotto, il Tribunale non ritiene integrata alcuna violazione disciplinare, con conseguente proscioglimento del deferito.

Come si evince dalla documentazione versata in atti, il Sig. Sciotto, in data 26.1.23, avendo assunto la carica di Presidente della società Praese 1945, in luogo del Sig. Caviglia, all’atto del tesseramento provvedeva a sottoscrivere la suddetta autocertificazione, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle norme. Essendo il tesseramento intervenuto nel corso della stagione sportiva, la dichiarazione non veniva estesa anche ai dirigenti ed ai collaboratori, non essendovi all’uopo onerato, essendo il tesseramento di costoro intervenuto ad inizio stagione.

Dalle suddette emergenze istruttorie è pertanto dato evincersi come i fatti contestati nell’atto di deferimento, nella loro materialità, eccezion fatta per quanto ascritto al Sig. Sciotto, risultino provati per tabulas e le devoluzioni difensive sul punto non appaiono idonee a revocarne in dubbio la loro rilevanza disciplinare.

La difesa dei deferiti ritiene insussistente in capo al Sig. Barletta l’incompatibilità di cui all’art. 22 bis NOIF, attesa la (sopravvenuta) inefficacia della sentenza di patteggiamento anche nei giudizi disciplinari alla luce della riformulazione dell’art. 445 c.p.p. a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “riforma Cartabia”.

Come è noto, il d.lgs. n. 150/2022 (riforma cd. “Cartabia”) ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., che recita “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

La novella legislativa, ad evidente intento deflattivo al pari di ulteriori modifiche apportate in materia di riti alternativi al dibattimento, ha, di fatto e per quanto di interesse, sancito l’inefficacia e irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale, escludendone, laddove non siano applicate pene accessorie, l’automatica equiparazione alla sentenza di condanna.

Così chiarito il perimetro normativo, ritiene il Collegio che l’applicazione del novellato art.445 co. 1 bis c.p.p., così come invocata dalla difesa al fine di escludere rilevanza, ai sensi dell’art. 22 bis NOIF, ai due precedenti giudiziari, sia del tutto inconferente al presente procedimento che, occorre ricordarlo, non ha ad oggetto l’accertamento dei fatti illeciti di cui alle sentenze di applicazione pena e la loro eventuale rilevanza disciplinare, bensì   il mancato possesso in capo al Sig. Barletta dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 22 bis delle NOIF ai fini del tesseramento.

Occorre preliminarmente ricordare che la Federazione Italiana Giuoco Calcio è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, dotata, come sancito dalla L. 280/03, di autonomia normativa, che le attribuisce la potestà di dettare regole vincolanti ai propri affiliati e tesserati, al fine precipuo di garantire la trasparenza, correttezza e probità all'interno delle società sportive.

Attesa quindi la sua natura giuridica, la riconosciuta autonomia normativa, nonché la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte, la Federazione gode di ampia libertà nell'inserire nel proprio statuto e/o nelle normative interne i criteri di accesso all’Ordinamento, definendo, per quanto di interesse, rigorosi requisiti di onorabilità e professionalità per il tesseramento di dirigenti e collaboratori sportivi.

In relazione alla vicenda che ci occupa, appare pertanto legittima la scelta del legislatore federale il quale, senza prevedere alcun automatismo tra una sentenza di condanna e l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., abbia individuato quale indispensabile requisito di onorabilità, ai fini del tesseramento, il non aver riportato sentenze di condanne o di patteggiamento a pene superiori ad un anno,  per  specifici reati di indubbio disvalore sociale, come tali idonei a minare la credibilità ed il decoro del movimento calcistico.

Non può peraltro non sottolinearsi come anche in alcuni settori dell’Ordinamento statale, pur senza equiparare il patteggiamento ad una sentenza di condanna, gli viene però conferito valore ai fini della valutazione morale di un candidato: l’art. 98 del  Codice degli appalti di cui al D.L.vo 36/2023, entrato in vigore successivamente alla modifica dell’art. 445 c.p.p., prevede che la sentenza di patteggiamento, anche non irrevocabile, per taluni reati gravi, assuma rilievo quale mezzo di prova dell’avvenuta commissione di un illecito professionale grave, annoverato tra le cause di esclusione non automatica dalle procedure di gara; analogamente, con la delibera 502/2024, l’Anac ha statuito  che, la sentenza di patteggiamento integri il presupposto per l’applicabilità dell’art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001, laddove prevede i criteri di inconferibilità  ad assumere determinate mansioni, in ragione della loro esposizione a rischi corruttivi.

Sotto tale profilo anche la doglianza difensiva in ordine alla presunta irragionevolezza della valenza attribuita alla sentenza di patteggiamento ai fini del tesseramento sportivo, rispetto alla sua inefficacia ai fini della candidatura al Parlamento italiano appare priva di pregio. Attesa la natura giuridica della Federazione, i requisiti di accesso al settore sportivo non possono essere comparabili con quelli di accesso alle cariche elettive, di rilievo pubblicistico e presidiate da norme di rango costituzionale.

Cosi definito il perimetro normativo e la relativa (non) applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 445 co. 1 bis c.p.p., come novellato dall’art. 25 D.L.vo 150/22, ad ogni buon conto, va rilevato come il Sig. Barletta abbia riportato le sentenze citate in epoca anteriore all’entrata in vigore della novella legislativa e, omettendo di dichiarare l’incompatibilità di cui all’art. 22 bis delle NOIF, abbia illegittimamente ottenuto il tesseramento nelle stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.

Anche sotto tale profilo, l’applicazione del principio della lex mitior invocato dalle difese appare fuor d’opera.

Il novellato art. 445 c.p.p., di evidente natura meramente processuale, trova applicazione solo a far data dal 30.12.22, data di entrata in vigore del D.L.vo 150/22, non essendo prevista alcuna specifica disciplina transitoria. Stante la sua natura processuale l’art. 445 co. 1 bis c.p.p. soggiace infatti al criterio generale del tempus regit actum; come chiarito anche dalla Suprema Corte SS.UU. Civili in materia disciplinare: "trattasi di una previsione posta a salvaguardia dell’ordine processuale e della prevedibilità delle relative regole, a loro volta incidenti sul diritto di difesa. Solo un’espressa previsione normativa può assegnare, in tutto o in parte, anticipata applicazione alla nuova disciplina processuale, ipotesi questa non sussistente nel caso di specie”. (SS.UU. sent. n. 6548/25)

La suddetta sentenza appare altresì conforme all’orientamento espresso nelle pronunce del Consiglio Nazionale Forense, Organismo peraltro citato dai difensori per una presunta analogia con il procedimento sportivo. (ex pluris 89/25 e 167/24)

Attesa l’indubitabile natura processuale della norma in argomento, nel caso di specie trova quindi applicazione il criterio generale di cui all’art. 11 delle Preleggi, in forza del quale la legge non dispone che per l’avvenire, da cui si ricava il noto canone tempus regit actum, piuttosto che il principio del favor rei di cui all’art. 2 c.p., invocato dalle difese.

Non può infatti non evidenziarsi che le stesse pronunce del Collegio di Garanzia citate nelle memorie difensive, laddove sottolineano che anche in ambito sportivo il principio del favor rei debba prevalere sul tempus regit actum, si riferiscono a sopravvenute modifiche di norme di natura sostanziale (norme tecniche), tanto da richiamare espressamente il dettato  dell’art. 2 c.p. secondo il quale “…nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato…”. “con ciò svincolando l’applicazione del detto principio al mero ambito penalistico e dettando una giusta nuova linea di percorrenza, tesa al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale” (Collegio di Garanzia 15/17)

Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, appare accertata la violazione disciplinare di cui all’atto di deferimento avendo il Sig. Barletta, celando l’espressa causa di incompatibilità di cui all’art. 22 bis NOIF, ottenuto indebitamente il tesseramento per tutte le stagioni sportive sopra richiamate.

Occorre peraltro rilevare che, come precisato da pacifica giurisprudenza endofederale, i doveri richiamati dall’art. 4 CGS implicano il clare loqui, quale onere di riferire, sin dal momento del tesseramento, tutte le circostanze idonee, anche in potenza, ad incidere sulla legittima partecipazione al sodalizio e la cui omissione integra la violazione dei doveri di lealtà istituzionale e correttezza cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale devono ispirare il proprio comportamento (decisione 185/TFN23-24; 71/CFA/21-22).

Tale dovere grava ancor di più sui Presidenti delle società sportive, che, come ribadito da pacifica giurisprudenza federale, non rivestono solo la legale rappresentanza del sodalizio, ma esercitano anche una funzione di garanzia sul rispetto degli obblighi di lealtà, correttezza e probità da parte dei propri tesserati.

In punto di dosimetria delle sanzioni, infine, alla luce della reiterate violazioni ascrivibili al Sig. Barletta, il Tribunale  condivide le richieste formulate dalla Procura Federale, mentre ritiene le condotte ascritte al Sig. Camogli, seppur violative della norma contestata in ragione della non conformità dell’autocertificazione ai dettati normativi  e dell’omesso controllo e/o vigilanza sui requisiti di onorabilità del Direttore sportivo sig. Barletta, connotate da minor disvalore rispetto alla condotta serbata dal Sig. Caviglia, le cui autocertificazioni si sono invero rivelate mendaci.

Alla responsabilità dei tesserati, nelle rispettive qualità, consegue quella delle società di appartenenza. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Claudio Sciotto. Irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Umberto Barletta, mesi 24 (ventiquattro) di inibizione;

- al sig. Giovanni Battista Caviglia, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Umberto Camogli, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- alla soscietà Praese 1945, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

- alla società Celle Varazze FBC, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 27 febbraio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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