F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 429/TFN-SVE del 26 Febbraio 2026 (motivazioni) –Ricorso della società ASD SC CSPR 94 – 410/TFNSVE
Decisione/0429/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0410/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Marina Vajana – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD S.C. C.S.P.R. 94 (610092) contro la società Cavese 1919 S.R.L. (61766), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Lucano Alberto (2284733), la seguente
DECISIONE
In data 4 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94 ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cavese 1919 Srl., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alberto Lucano (matricola 2284733), quantificato in € 320,00 come da attestazione F.I.G.C. in atti.
In particolare, la A.S.D. S.C. C.S.P.R. 94 deduceva e documentava nel proprio ricorso che il calciatore Alberto Lucano era stato tesserato per la medesima per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e nella stagione sportiva 2023/2024 aveva stipulato primo contratto di lavoro sportivo con la società Cavese 1919 Srl.
Si costituiva la Cavese 1919 Srl con controdeduzioni nelle quali eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva ex art. 48 C.G.S. e per omessa notifica al calciatore Alberto Lucano in violazione degli artt. 91 comma 3 C.G.S., in relazione agli articoli 49 commi 4 e 7 del C.G.S. Nel merito, contestava l’infondatezza del ricorso invocando la prescrizione e/o decadenza dal relativo diritto della A.S.D. C.S.P.R. 94, per non avere la ricorrente chiesto il suddetto premio anche al CROTONE S.R.L. che poi a metà stagione (in data 25/01/2024) avrebbe concesso il calciatore in prestito alla Cavese 1919 S.r.l. fino al 30/06/2024. Eccepiva, inoltre, sulla base di quest’ultima circostanza, che il premio andrebbe comunque ridotto alla misura di € 192,00.
All’udienza del 11 febbraio 2026 cui le parti non presenziavano e la vertenza veniva trattenuta in decisione.
Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per mancato pagamento del contributo di accesso alla giustizia (in quanto risulta versato) e per mancata notifica del ricorso anche al calciatore Alberto Lucano (esso non è parte necessaria del presente procedimento e la mancata notifica al medesimo non lo rende nullo).
Dal punto di vista del merito, va invece accolta l’eccezione della Cavese 1919 S.r.l. di riduzione del premio alla minor somma di € 192,00, in quanto dalla documentazione versata in atti risulta effettivamente che il calciatore Alberto Lucano nella stagione sportiva 2023/2024 (nella quale ha stipulato il primo contratto di lavoro sportivo con la società CROTONE S.r.l.), è stato tesserato per la Cavese 1919 Srl solo dal 25 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 in prestito dal CROTONE S.r.l. e non per l’intera stagione. Pertanto, il premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF dovuto dalla Cavese 1919 Srl alla A.S.D. C.S.P.R. 94 va riparametrato alla minor somma di € 192,00, anziché la somma di € 320,00 richiesta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla ASD SC CSPR 94 (610092) e per l’effetto, condanna la società Cavese 1919 Srl alla corresponsione del premio di formazione nella misura di € 192,00 (centonovantadue/00).
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
